Legge regionale 30 Agosto 1977, n. 49
Interventi a favore della cooperazione agricola
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 06/12/2002 |
| Regione | Campania |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 10
Le domande intese a fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge vanno presentate, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, al "servizio agricoltura, caccia e pesca" che provvede alla loro istruttoria anche avvalendosi degli ispettorati Provinciali dell'agricoltura, detto termine non si applica per gli organismi cooperativi costituiti ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare Permanente, approva un piano esecutivo comprendente la ripartizione della spesa tra le categorie di intervento previste dalla presente legge e la individuazione delle iniziative da finanziare. Nei limiti delle disponibilita' esistenti in forza della riserva di cui agli articoli 11 e 12 della presente legge la Giunta regionale periodicamente approva, previo parere della Commissione Consiliare Permanente, piani esecutivi in cui vengono individuate le attivita' finanziabili tra quelle previste dalle domande presentate ai sensi dell'ultima parte del primo comma. Alla concessione e alla liquidazione delle agevolazioni contributive e creditizie si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 11
Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui alla presente legge nonche' alle agevolazioni creditizie previste dall'art.4, primo e secondo comma, e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 1.450 milioni, delle quali lire 725 milioni da destinarsi alla concessione delle agevolazioni a favore di cooperative costituite ai sensi e per gli scopi di cui all'articolo 18 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e comunque per l'impiego di giovani nel settore della cooperazione agricola.
Art. 12
Per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui all'articolo 7, e' fissato, per l'esercizio finanziario 1977, il limite di impegno di lire 50 milioni, di cui 25 milioni da destinarsi a favore delle cooperative indicate nell'ultima parte del precedente articolo 1. In dipendenza del predetto limite di impegno, le annualita' da iscrivere negli stati di previsione della spesa sono fissati in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1998;
Art. 13
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge, stabilito in lire 1.450 milioni per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" e mediante la istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo 363 (spese di investimento): "agevolazioni contributive e creditizie per lo sviluppo della cooperazione agricola" con la dotazione di lire 1.450 milioni.
Art. 14
All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, stabilito in lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 785 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977: "fondo globale per spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in corso ed attinenti a funzioni normali della Regione" e mediante la istituzione, nel medesimo stato di previsione, del capitolo 364 (spese di investimento): " concorso regionale sui mutui integrativi per la realizzazione di centri di servizio e di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici" con la dotazione di lire 50 milioni. Agli oneri, stabiliti in lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1998, si provvedera' con i corrispondenti stanziamenti dei medesimi stati di previsione da finanziarsi con le risorse di cui all'artcolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Art. 15
Le procedure previste dal precedente articolo 10 si applicano anche per la utilizzazione dei fondi assegnati alla Regione dallo Stato per essere destinati agli scopi di cui alla presente legge.





