Legge Statale 30 Luglio 1973, n. 477

Delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello stato

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 0
30/07/1973

tipologia: Stato - Legge

Art. omissis

Art. 7

Su proposta delle Regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro per la pubblica istruzione procedera' alla suddivisione del territorio regionale in comprensori scolastici, di norma subProvinciali, denominati distretti scolastici, nel cui ambito dovra', di regola, essere assicurata la presenza di tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica. Con la stessa procedura si provvedera' ad eventuali variazioni. A livello di distretto sara' istituito il consiglio scolastico distrettuale, organo di partecipazione democratica alla gestione della scuola, presieduto daz un membro eletto nel suo seno dal consiglio steso, e composto dai rappresentanti eletti dei comuni compresi nel territorio del distretto, del personale direttivo e docente della scuola statale e non statale, dei genitori degli alunni, delle forze sociali rappresentative di interessi generali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. Il distretto scolastico avra' funzioni di proposta e di promozione per cio' che attiene all'organizzazione e allo sviluppo dei servizi e delle strutture scolastiche, nonche', secondo le direttive generali del Ministro per la pubblica istruzione e d'intesa con gli organi Provinciali e regionali, per le attivita' di sperimentazione, per le attivita' integrative della scuola, per le attivita' di assistenza scolastica educativa, di orientamento, di assistenza medicopsico pedagogica, per le attivita' di educazione permanente; compiti consultivi e di proposta al provveditore agli studi e al Ministero della pubblica istruzione per la migliore utilizzazione del personale della scuola, fatte salve le garanzie di legge per il personale stesso, nonche' per l'inserimento nei programmi scolastici di studi e ricerche utili alla migliore conoscenza delle realta' locali. Ai distretti potranno essere affidati o delegati dalla Regione compiti di assistenza scolastica. Il distretto avra' la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.

A) i criteri per la definizione dell'ambito territoriale dei distretti scolastici. Essi terranno conto della consistenza numerica della popolazione, della sua dislocazione e delle esigenze particolari determinate dalla situazione socioeconomica del territorio;

B) il numero minimo e massimo dei componenti del consiglio scolastico distrettuale, la ripartizione delle rappresentanze e le relative modalita' di elezione;

C) le norme per l'esercizio delle funzioni attribuite al distretto, le cui competenze non dovranno interferire con l'autonomia dei singoli istituti e circoli didattici, ne' comprendere materie di stato giuridico del personale scolastico;

D) le norme concernenti i rapporti con l'amministrazione scolastica, la Regione e gli altri enti locali, nonche' le modalita' per il coordinamento interdistrettuale su base provinciale e regionale;

E) le modalita' per assicurare la pubblicita' dei pareri e delle deliberazioni del consiglio.

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