Legge provinciale 16 Giugno 1986, n. 19

Organizzazione degli interventi di politica del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
16/06/1986
Regione P.A. di Trento

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. omissis

Titolo II - attuazione degli interventi

Art. 7

Istituzione dell'agenzia di lavoro allo scopo di attuare gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, e' istituita l'"agenzia del lavoro", dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile secondo le disposizioni del presente titolo. L'agenzia fornisce alla commissione provinciale per l'impiego l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all' art. 5 , lettera a), nonche' per l'elaborazione del piano di interventi di politica del lavoro. Attua, in costante raccordo con la commissione provinciale per l'impiego, i progetti del piano degli interventi di politica del lavoro. Gestisce il centro di orientamento professionale e assistenza nel collocamento di cui all' art. 2 nonche' l'osservatorio del mercato del lavoro di cui all' art. 3 , che, ai fini operativi, sono organizzati all'interno dell'agenzia quali strutture a livello di ufficio. Attua ogni altro intervento di politica del lavoro che sia affidato dalla Giunta provinciale IV i comprese particolari iniziative di formazione professionale secondo la normativa provinciale in vigore. Puo' effettuare studi, ricerche, indagini, rilevazioni e documentazioni sui problemi connessi con la politica del lavoro e dell'occupazione, anche mediante apposite convenzioni. L'agenzia amministra i fondi assegnati dalla Giunta provinciale nonche' altre entrate comunque assegnate o provenienti da enti e privati. Si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta Provinciale. Utilizza i beni e le attrezzature di enti, di privati e di imprese mediante apposite convenzioni. Fatto salvo quanto specificatamente stabilito dalla presente legge, agli effetti di cui al nuovo ordinamento dei servizi del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia e' equiparata ad un servizio della Provincia Nello allegato c all'ordinamento medesimo e' aggiunta, quale struttura equiparata a servizi, l'"agenzia del lavoro". Il personale dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa. Agli effetti disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. Oltre che del personale assegnato ai sensi e con le modalita' previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, l'agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di consulenza e di personale assunto con contratto d'opera, commisurando i relativi compensi alla quantita' e qualita' delle prestazioni, secondo le direttive della Giunta Provinciale.

Art. 8 - Organi

Sono organi dell'agenzia:

Sono organi dell'agenzia: il consiglio di amministrazione;

Il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 - Il consiglio di amministrazione

L'agenzia e' retta da un consiglio di amministrazione nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura provinciale e composto da:

A) un esperto in materia di lavoro proposto dall'Assessore al quale e' affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

C) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali e due rappresentanti degli imprenditori designati dalla commissione provinciale per l'impiego di cui all' art. 6 .

Partecipa alle riunioni, con voto consultivo, il dirigente dell'agenzia. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'agenzia stessa. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Ai componenti il consiglio di amministrazione, escluso il presidente, spettano i compensi stabiliti dalla Legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni,fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della Legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10; - Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta:

2) adottare il bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni in attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro nonche' il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione della Giunta Provinciale;

4) deliberare i regolamenti inTerni;

5) proporre alla Giunta Provinciale, sentita la commissione provinciale per l'impiego, la struttura organizzativa dall'agenzia;

6) deliberare i contratti d'opera, gli incarichi e le consulenze professionali;

8) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione allo svolgimento dei propri compiti;

Art. 11; - Il presidente

Al presidente spetta:

2) tenere i contatti con la commissione provinciale per l'impiego;

3) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

7) stipulare i contratti e le convenzioni;

Il presidente adotta nei casi di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione con esclusione di quelli relativi ai numeri 1), 2), 3, 4), 5), 6), 7) e 8) dell' articolo 10 , da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella seduta immediatamente successiva.

Al presidente spetta un'indennita' di carica nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale, a carico del bilancio della agenzia.

Art. 12; - Il collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'agenzia e' soggetta al riscontro di un collegio dei revisori composto da un magistrato della Corte dei Conti con funzioni di presidente e da due funzionari della Provincia Il collegio dei revisori e' nominato dalla Giunta provinciale e resta in carica per la durata della legislatura Provinciale. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in particolare, l'obbligo di esaminare il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia della relazione e' accompagnata al rendiconto. Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennita' di carica nella misura stabilita dalla Giunta Provinciale, a carico del bilancio dell'agenzia.

Art. 13; - Il dirigente dell'agenzia

All'agenzia e' preposto un dirigente nominato, ai sensi e con le modalita' previste dal nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento, sentita la commissione provinciale per l'impiego.

Ferme le attribuzioni previste dall'ordinamento di cui al precedente comma, al dirigente spetta altresi':

1) proporre al consiglio di amministrazione programmi di attivita' dell'agenzia e curarne l'esecuzione;

2) provvedere alla stesura della proposta dei bilanci di previsione e loro variazioni e redigere il conto consuntivo;

3) provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e di ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo stesso;

4) controfirmare i mandati di pagamento, gli ordini di accreditamento e le reversali di incasso.

Il dirigente dell'agenzia dipende funzionalmente dagli organi amministrativi dell'agenzia stessa.

Agli affini disciplinari si applicano le disposizioni del nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento. Il procedimento e' avviato dai competenti organi Provinciali su iniziativa del consiglio di amministrazione.

Art. 14; - Bilanci e gestione finanziaria

L'agenzia adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale, le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del piano degli interventi di politica del lavoro. Il bilancio pluriennale e' adottato con la deliberazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza secondo una classificazione delle entrate e delle spese atte a rappresentare le articolazioni finanziarie dei progetti del piano e dei programmi di attivita' dell'agenzia. Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa in relazione alle previsioni di realizzazione dei programmi di attivita' e dei progetti del piano o di parte degli stessi coincidenti con l'esercizio finanziario. Il bilancio annuale di previsione e' inviato alla Giunta Provinciale, per l'approvazione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce ed e' unito al bilancio della Provincia L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti e' protratta al 31 gennaio successivo. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del piano, e' presentato alla Giunta Provinciale, per l'approvazione, entro il 30 aprile dell'anno successivo ed e' unito al rendiconto generale della Provincia L'agenzia ha un proprio servizio di tesoreria affidato allo istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia alle medesime condizioni. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilita' di cui alla Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 .

Art. 15; - Entrate dell'agenzia

Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

Le entrate dell'agenzia sono costituite da: a) l'assegnazione di fondi a carico del bilancio provinciale in misura da assicurare la realizzazione del piano degli interventi della politica del lavoro e lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'agenzia tenuto conto anche delle altre entrate;

B) i proventi derivanti dall'attivita' svolta per conto di terzi o disciplinata da convenzioni;

C) qualunque introito riguardante la gestione e le finalita' dell'agenzia.

Tutte le entrate di pertinenza dell'agenzia devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

All'assegnazione di fondi di cui alla lettera a) del primo comma, provvede la Giunta provinciale mediante gli stanziamenti autorizzati a termine dell' art. 32 .

L'erogazione all'agenzia delle somme assegnate e' disposta mediante versamento delle stesse alla tesoreria dell'agenzia, in via anticipata e in relazione ai fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine, l'agenzia presentera' i dati relativi ai fabbisogni di cassa, distinti per capitoli di spesa.

Art. 16; - Spese dell'agenzia

In relazione alle disposizioni previste dal presente titolo, le spese per la realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro e per la gestione dei programmi di attivita' della agenzia, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, sono poste a carico del bilancio dell'agenzia medesima. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia, ad eccezione di quello assunto con contratto d'opera, quelle per la sede, mobili e relative attrezzature, quelle per la fornitura dei servizi generali di funzionamento nonche' per i compensi di cui all'art. 9, sono assunte dalla Giunta provinciale a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia nei termini stabiliti dalle relative leggi.

Art. 17; - Aperture di credito

Per l'effettuazione di spese previste nel bilancio dell'agenzia possono essere autorizzate aperture di credito a termini dell' art. 62 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 , a favore di funzionari delegati individuati dal presidente del consiglio di amministrazione tra il personale assegnato all'agenzia, da utilizzare sulla base delle indicazioni, dei criteri e delle autorizzazioni stabilite dal consiglio di amministrazione. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati sono sottoposti all'esame ed al riscontro del consiglio di amministrazione. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni recate dagli articoli 62, 63 e 64 della stessa Legge provinciale n. 7, e le norme IV i richiamate intendendosi sostituito il presidente del consiglio di amministrazione al Presidente della Giunta provinciale ed il consiglio di amministrazione alla Giunta Provinciale.

Art. omissis

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