Decreto Legge 29 Giugno 1984, n. 277
Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n. 430. testo coordinato proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, degli sgravi contributivi nel mezzogiorno ed esperimento pilota di avviamento al lavoro nelle regioni campania e basilicata
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 0 29/06/1984 |
tipologia: Stato - Decreto legge
Art. omissis
Art. 2
1 .
Il termine del 30 giugno 1984 di cui all'articolo 2, comma settimo, del Decreto Legge 29 dicembre 1983, numero 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, per l'esperimento pilota in materia di occupazione nelle Regioni Campania e Basilicata, e' differito alla data dell'entrata in vigore della nuova normativa generale in materia di servizi dell'impiego e di avviamento al lavoro.
1bis.
Il vice presidente, di cui al primo comma, secondo alinea, dell'articolo 1 del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, puo' convocare e fissare l'ordine del giorno della commissione, previa intesa con il presidente della commissione medesima.
1ter.
Dopo le parole "approvazione stessa" di cui al terzo comma dell'articolo 1bis del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, n. 140, sono aggiunti i seguenti periodi:" il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale deve approvare le delibere delle commissioni regionali nel termine di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo alla adozione di esse. Trascorso inutilmente detto termine le delibere si intendono approvate".
2 .
Al potenziamento dei servizi statali dell'impiego il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede anche con l'utilizzo delle tecnologie atte alla Costituzione di un sistema informativo, per l'intero territorio nazionale, inerenti alle attivita' per il mercato del lavoro nei suoi aspetti istituzionali IV i compresa la cassa integrazione guadagni.
3 .
Per provvedere alle necessita' di ammodernamento e potenziamento dei servizi statali dell'impiego nelle Regioni di cui al primo comma e per soddisfare gli impegni assunti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6quater del Decreto Legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, nonche' per far fronte agli impegni derivanti dall'attuazione del precedente e del presente comma, in aggiunta agli ordinari stanziamenti, e' autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'anno 1984 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Alla copertura finanziaria del predetto onere di lire 18 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1984 all'uopo parzialmente utilizzando la voce"servizio nazionale dell'impiego".
4 .
Il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.





