Legge regionale 27 Maggio 1991, n. 21
Disciplina dell'attivita' di estetista nella regione friuli-venezia giulia.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 0 27/05/1991 |
| Regione | Friuli Venezia Giulia |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita' della legge
1 .
La presente legge disciplina e programma, nel quadro della vigente legislazione statale, l'attivita' di estetista nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2 - Attivita' di estetista
1 .
L'attivita' di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attuazione degli inestetismi presenti.
2 .
Tale attivita' puo' essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" alla presente legge e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.
3 .
L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui al comma 2, e' aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.
4 .
L'attivita' di estetista non comprende le prestazioni dirette a finalita' specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Art. 3 - Conseguimento della qualificazione professionale
1 .
La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:
- Di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo deve essere seguito da un corso regionale di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
- Oppure di un anno di attivita' lavorativa qualificata in qualita' di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa;
- Oppure di un periodo non inferiore a tre anni di attivita' lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualita' di dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro indicante la mansione svolta o di documentazione equipollente, seguita dai corsi di formazione teorica di cui alla lettera b). Tale periodo di lavoro deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).
2 .
I corsi e l'esame teorico-pratico i cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 4.
3 .
Nei casi previsti al comma 1, i dipendenti, i collaboratori e i soggetti comunque inseriti presso un'impresa di estetista o presso uno studio medico specializzato, non possono esercitare professionalmente l'attivita' di estetista.
Art. 4 - Corsi di formazione professionale
1 .
I corsi di formazione professionale di cui all'art. 3 sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla Legge regionale 16 novembre 1982, n. 76.
2 .
L'ordinamento didattico dei corsi e' stabilito, tenendo conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e sentite le organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge regionale 76/1982. Con le medesime modalita' e' stabilito altresi' il programma per lo svolgimento dell'esame di cui al comma 1 dell'art. 3.
3 .
Per l'espletamento dell'esame di cui al comma 1 dell'art. 3, sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, assunta su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura e formazione professionale, d'intesa con l'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, quattro commissioni a livello Provinciale, ciascuna composta da:
- Un funzionario della direzione regionale della formazione professionale, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente;
- Un funzionario della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato, con qualifica non inferiore a consigliere;
- Un esperto designato dal Provveditore agli studi;
- Un esperto designato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;
- Due esperti designati dagli organi Provinciali delle organizzazioni della categoria a struttura regionale;
- Due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative a livello regionale;
- Il presidente della commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato;
- Due docenti delle materie fondamentali impartite nei corsi previsti dal comma 1.
4 .
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale con qualifica non inferiore a segretario.
5 .
Per ognuno dei componenti le commissioni e per i segretari il provvedimento di nomina deve prevedere i sostituti da utilizzare in caso di assenza o di impedimento dei titolari.
6 .
Le commissioni di cui al comma 3 rilasciato, a seguito el superamento dell'esame teorico-pratico, un attestato di qualificazione professionale di estetista.
Art. 5 - Regolamento comunale
1 .
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentito il comitato regionale per l'artigianato di cui all'art. 11 della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, sono emanate direttive ai comuni per l'adozione di appositi regolamenti che disciplinino l'esercizio dell'attivita' di estetista, al fine di assicurare lo sviluppo e l'equilibrata distribuzione di tali esercizi sul territorio regionale.
2 .
Il regolamento comunale deve prevedere:
- La distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attivita' di estetista;
- I requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attivita' di estetista;
- Le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di estetista;
- La disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura dell'esercizio;
- L'obbligo e le modalita' di esposizione delle tariffe professionali.
Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio
1 .
L'esercizio dell'attivita' di estetista e' subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2 .
L'autorizzazione e' rilasciata con le modalita' previste dal regolamento comunale di cui all'art. 5, previo accertamento:
- Del possesso del requisito della qualificazione professionale all'attivita' secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalle leggi regionali emanate in attuazione della stessa legge n. 1/1990;
- Dei requisiti igienici dei locali nei quali viene svolta l'attivita', delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici, nonche' della loro rispondenza a quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3;
- Dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nel caso di imprese in possesso dei requisiti di cui alla Legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.
3 .
L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco, sentita la commissione comunale di cui all'art. 7, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.
4 .
Contro il provvedimento di diniego e' ammesso il ricorso alla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
5 .
La Giunta regionale decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione.
6 .
Trascorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che la Giunta regionale abbia comunicato la propria decisione, il ricorso si intende respinto.
Art. 7 - Commissione comunale
1 .
Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, la commissione comunale pevista dall'art. 2- bis della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' integrata da due imprenditori designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappesentative a livello regionale.
2 .
La commissione di cui al comma 1 esprime parere obbligatorio in ordine a:
- Redazione, modifiche ed applicazione del regolamento comunale previsto dall'art. 5;
- Rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 6.
Art. 8 - Esercizio dell'attivita'
1 .
L'attivita' di estetista puo' essere esercitata in forma di impresa individuale o di societa'. Le imprese esercenti l'attivita' di estetista nei limiti dimensionali e con i requisiti di cui alla Legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenute ad iscriversi all'albo delle imprese artigiane di cui al Capo II della Legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 .
Lo svolgimento dell'attivita' di estetista, dovunque tale attivita' sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, e' subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6.
3 .
I dipendenti e, nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria, i soci, che esercitano professionalmente l'attivita' di estetista, devono essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3.
4 .
Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' in forma ambulante o di posteggio.
Art. 9 - Esercizio dell'attivita' e vendita di prodotti cosmetici
1 .
Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetista che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 .
Le imprese autorizzate ai sensi della Legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successie modificazioni ed integrazioni, alla vendita di prodotti cosmetici possono esercitare l'attivita' di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale di cui all'art. 5 e che i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente tale attivita' siano in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.
3 .
Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
Art. 10 - Attivita' svolta presso un servizio di barbiere o parrucchiere
1 .
L'attivita' di estetista puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere, in forma di imprese esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'art. 5.
2 .
L'attivita' puo' altresi' essere svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 3 della Legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i singoli soci esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei relativi requisiti professionali richiesti per l'esercizio.
3 .
I barbieri ed i parrucchieri nell'esercizio delle loro attivita' possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico connesse all'esecuzione dell'attivita' principale.
Art. 11 - Sanzioni
1 .
Le funzioni relative alla vigilanza, al controllo e all'applicazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono delegate ai comuni.
2 .
I proventi delle sanzioni sono integralmente attribuiti ai comuni, a titolo di finanziamento delle funzioni delegate.
3 .
L'esercizio dell'attivita' di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni.
4 .
L'esercizio dell'attivita' di estetista senza l'autorizzazione comunale di cui all'art. 6 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni.
5 .
L'esercizio dell'attivita' di estetista in contrasto con le altre norme previste dalla presente legge o dal regolamento comunale di cui all'art. 5 comporta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di particolare gravita' o di recidiva, l'autorizzazione puo' essere revocata.
6 .
Per quanto non previsto al presente articolo si applicano le norme della Legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12 - Norme transitorie
1 .
La qualificazione professionale di estetista e' conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:
- Siano titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' di estetista ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- Oppure siano soci in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) e siano altresi' in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142;
- Oppure siano direttori di azienda in imprese esercitate in forma di societa' per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a).
2 .
La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita dai dipendenti e dai collaboratori delle imprese indicate nel comma 1, nonche' dai dipendenti di studi medici specializzati che abbiano svolto l'attivita' di cui alla lettera a) del predetto comma 1, per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, da comprovare in base ad idonea documentazione.
3 .
Qualora il periodo di attivita' svolta sia inferiore a quello indicato nel comma 2, i dipendenti ed i collaboratori, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono ammessi a frequentare su domanda, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione con le procedure di cui all'art. 4. Il possesso dei requisiti necessari per frequentare tali corsi viene accertato dalle commissioni Provinciali per l'artigianato.
4 .
La qualificazione professionale di estetista e' altresi' conseguita da coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino in possesso di attestati di estetista rilasciati al termine di corsi compresi nei piani regionali di formazione professionale.
5 .
Gli allievi che alla data di entrata in vigore della presente legge frequentano le varie fasi dei corsi di cui al comma 4, conseguono la qualificazione di estetista al termine dei corsi.
6 .
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attivita' considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendano conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.
7 .
Fino a quando i comuni con avranno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 5, spetta alle commissioni Provinciali per l'artigianato l'accertamento della qualificazione professionale di estetista.
Art. 13 - Norme finali
1 .
Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano l'attivita' prevista dall'art. 2, qualora non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5, possono presentare, entro novanta giorni dalla pubblicazione dello stesso regolamento, richiesta al sindaco di fissare un termine per eseguire gli adempimenti necessari.
2 .
Il sindaco provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine non superiore ad un anno per tali adeguamenti. Qualora, entro tale termine, l'impresa non ottemperi alle prescrizioni, il sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
Art. 14 - Norma finanziaria
1 .
Gli oneri derivanti dalla disposizione dell'art. 4, comma 3, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio di previsione per l'anno1991,che presenta sufficiente disponibilita'.
Art. 15 - Entrata in vigore
1 .
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia. 1. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.





