Decreto Ministeriale 10 Marzo 1997, n. 26

Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 175
29/07/1997

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Dall'anno scolastico 1998-99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale.

2 .

Dall'anno scolastico 2002-03 sono soppressi i corsi annuali integrativi dell'istituto magistrale, previsti dall'art. 191, commi 4 e 6, del Decreto Legislativo n. 297 del 1994.

3 .

Sino all'introduzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui al successivo art. 3 e secondo la procedura prevista dall'art. 205 del medesimo decreto n. 297, potranno continuare a funzionare ad esaurimento i corsi sperimentali quinquennali della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, istituiti a norma dell'art. 278 del citato Decreto Legislativo n. 297 del 1994.

Art. 2

1 .

I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonche. Ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli n. 399 e seguenti del citato Decreto Legislativo n. 297 del 1994.

2 .

Gli alunni respinti negli scrutini finali delle varie classi dei corsi triennali, quadriennali e quinquennali di cui al comma 1, iniziati nell'anno scolastico 1997-1998, potranno ripetere la classe nella quale sono stati respinti, ma non conseguiranno il titolo finale valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare o nella scuola materna. A favore di essi saranno adottate misure integrative per il loro reinserimento nel sistema scolastico.

3 .

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturita' magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello stato.

4 .

Nei concorsi a posti di insegnante e di personale educativo allo specifico diploma di laurea per l'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare sara' attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per il diploma di scuola magistrale, per quello di abilitazione magistrale e per i diplomi di laurea non specifici.

Art. 3

1 .

In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale, disposta dall'art. 1, commi 1 e 2, e' istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado la cui denominazione e il cui modello di corso di studi, di durata quinquennale, e' determinato con la procedura prevista dall'art. 205 del citato Decreto Legislativo n. 297 del 1994. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturita' non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna.

2 .

Il presente decreto sara' sottoposto ai prescritti controlli.

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