Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003

Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni, per gli anni 2004 e seguenti, delle risorse finanziarie individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n.112/1998 in materia di agevolazioni alle imprese.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 68
22/03/2004
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thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Stato - Decreto Presid. Cons. Min.

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Conferenza Stato-regioni siano definiti i criteri di riparto di risorse, recanti anche eventuali quote minime relative alle diverse finalita' di rilievo nazionale previste, nonche' quelle relative alle diverse tipologie di concessione disposte dal decreto legislativo medesimo; Visto l'art. 47, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che

Decreta:

Art. 1 - Ambito operativo

1.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il presente decreto definisce i criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di agevolazioni alle imprese, individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, citato in premessa, relativamente agli anni 2004 e seguenti.

Art. 2 - Criteri di ripartizione

1.

Salvo quanto previsto agli articoli 3, 4 e 5, le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto, definite sulla base dei seguenti criteri e tenendo conto delle esigenze di riequilibrio generale tra le regioni:

  • criteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa;
  • distribuzione per regioni delle imprese industriali;
  • distribuzione per regioni del valore aggiunto e degli investimenti delle imprese industriali;
  • distribuzione degli occupati nelle piccole e medie imprese industriali.

Art. 3 - Fondi di rotazione

1.

Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative ai fondi di rotazione, ad eccezione del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985, sono ripartite tra le singole regioni secondo le stesse percentuali di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2.

I rientri per cessazione o recupero della quota impegnata sono assegnati alla regione di localizzazione dell'impresa assegnataria.

Art. 4 - Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985

1.

Le risorse finanziarie da trasferire alle regioni in materia di agevolazioni alle imprese relative al fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge n. 49/1985 sono ripartite tra le singole regioni secondo le percentuali di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2001, citato in premessa.

Art. 5 - Agevolazioni per i settori commercio ed energia

1.

Con gli stessi criteri di cui all'art. 2 si procede al riparto delle risorse relative ad agevolazioni per il settore del commercio.

2.

Per le risorse relative ad agevolazioni per il settore energia, resta fermo il criterio di ripartizione e la quantificazione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, citato in premessa.

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 164

 

Registrato alla Corte dei conti il 1? marzo 2004

ALLEGATO

Roma, 23 dicembre 2003

p. Il Presidente: Mazzella

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