Legge regionale 7 Luglio 1983, n. 22
Legge regionale 27 luglio 1982, n. 33 "interventi per lo sviluppo dell'imprenditorialita' cooperativa ed associata fra i giovani e per la loro formazione professionale" (regolamento regionale 7 luglio 1983, n. 22)
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 07/07/1983 |
| Regione | Emilia Romagna |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Destinatari degli interventi
Ai sensi dell'art.1 della legge regiionale 27 luglio 1982, n. 33, possono essere ammessi ai benefici da questa previsti:
- Le societa' cooperative iscritte nel registro prefettizio di cui all'art.14 del Decreto Legislativo del capo provvisorio dello stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- I consorzi cooperativi di cui agli artt. 27 e 27ter, comma secondo, del precitato dlgps 1577/1947 e successive modificazioni;
- I consorzi e le societa' consortili tra imprese artigiane legalmente costituiti ed in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale 29 agosto 1979, n. 29 e successive modificazioni;
- I consorzi e le societa' consortili tra imprese artigiane legalmente costituiti ed in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240.
Art. 2 - Cooperative e forme associative giovanili
Ai sensi dell'art.1, comma quarto, della Legge regionale 33/1982, sono cooperative e forme associative giovanili:
- Le societa' cooperative di cui al precedente art.1, punti 1), se ed in quanto formate per piu' di 60 da soci in eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni;
- Consorzi cooperativi di cui al precedente art.1, punto 2), se ed in quanto costituiti da cooperative che, complessivamente, associno giovani fra i 18 e i 29 anni in misura superiore al 60 del totale dei soci;
- I consorzi e le societa' consortili di cui al precedente art.1, punti 3) e 4), se ed in quanto costituiti per piu' del 60 da imprese artigiane o piccole e medie imprese i cui titolari abbiano un'eta' compresa fra i 18 e i 19 anni.
I requisiti di cui al comma precedente devono sussistere alla data di presentazione della domanda per la concessione dei benefici prvisti dalla Legge regionale 33/1982. In sede di prima applicazione del provvedimento verranno considerate giovanili le cooperative e le forme associative che dimostrino il possesso dei suddetti requisiti almeno al momento dell'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 3 - Tipi di progetti
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla Legge regionale 33/1982:
- Le cooperative o forme associative giovanili possono presentare i progetti di cui all'art.2, commi primo, secondo e terzo, della legge stessa;
- Le cooperative o forme associative non giovanili possono presentare i progetti di cui al precitato art.2, commi secondo e terzo.
Art. 4 - Tipi di incentivi e priorita' generali
Per la realizzazione dei progetti di sviluppo di cui all'art.2, comma primo, della Legge regionale 33/1982, le cooperative e le forme associative giovanili:
- Possono usufruire dei contributi di cui all'art.3 della suddetta legge, se ed in quanto le operazioni indicate dai progetti rientrino nelle materie di competenza regionale;
- Ai sensi dell'art.4 della legge stessa, possono usufruire, con priorita' di primo grado, degli incentivi previsti dalle vigenti leggi di settore regionali, statali e comunitarie e relative disposizioni attuative.
Qualora le iniziative indicate dai progetti di sviluppo, nel loro complesso o limitatamente ad alcune operazioni, non siano finanziabili ai sensi della legislazione vigente, le suddette cooperative o forme associative giovanili possono usufruire, con priorita' di primo grado, dei contributi di cui all'art.5 della Legge regionale 33/1982. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo di cui all'art.2, comma secondo, della Legge regionale 33/1982, le cooperative o forme associative giovanili, ai sensi dell'art.4 della legge stessa, possono usufruire, con priorita' di secondo grado rispetto ai soggetti di cui al comma precedente, degli incentivi previsti dalle vigenti leggi di settore e relative disposizioni attuative. Qualora le iniziative indicate dai progetti di sviluppo, nel loro complesso o limitatamente ad alcune operazioni, non siano finanziabili ai sensi della legislazione vigente, le suddette cooperative o forme associative giovanili possono usufruire, con priorita' di secondo grado rispetto ai soggetti di cui al comma precedente, dei contributi previsti dall'art.5 della Legge regionale 33/1982. Per la realizzazione dei progetti di formazione di cui all'art.2, comma terzo, della Legge regionale 33/1982, le cooperative o forme associative giovanili, ai sensi dell'art.4 della legge stessa, possono usufruire, con priorita' di primo grado, dei contributi previsti dalla Legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e relative disposizioni attuative per tale categoria di iniziative. Per la realizzazione dei progetti di sviluppo di cui all'art.2, secondo comma, della Legge regionale 33/1982, le cooperative o forme associative non giovanili, ai sensi dell'art.4 della legge stessa, possono usufruire, con priorita' di terzo grado rispetto ai soggetti di cui al comma primo, degli incentivi previsti dalle vigenti leggi di settore e relative disposizioni attuative. Qualora le iniziative indicate dai progetti di sviluppo, nel loro complesso o limitatamente ad alcune operazioni, non siano finanziabili ai sensi della legislazione vigente, le suddette cooperative e forme associative possono usufruire, con priorita' di terzo grado rispetto ai soggetti di cui al comma primo, dei contributi previsti dall'art.5 della Legge regionale 33/1982. Per la realizzazione dei progetti di formazione di cui all'art.2, comma terzo, della Legge regionale 33/1982, le cooperative o forme associative non giovanili, ai sensi dell'art.4 della legge stessa, possono usufruire, con priorita' di secondo grado rispetto ai soggetti di cui al comma terzo, dei contributi previsti dalla Legge regionale 19/1979 e relative disposizioni attuative per tale categoria di iniziative. Ai sensi dei precedentei commi primo, secondo e quarto, possono usufruire dei contributi di cui all'art.5 della Legge regionale 33/1982 le operazioni non contemplate dalle vigenti leggi di settore ai fini della concessione di provvidenze contributive o creditizie, purche' tali oprazioni rientrino nelle materie di competenza regionale. Le domande presentate a norma delle suddette leggi di settore, se non accolte per carenza di disponibilita' finanziarie, si considerano utilmente presentate ai fini della concessione dei contributi di cui al precitato art.5. Spetta comunque alla Giunta regionale e all'ente regionale di sviluppo agricolo (ERSA), ai sensi degli artt.7 ed 8 della Legge regionale 33/1982 e dei successivi artt.14,15 e 16, determinare, in sede di approvazione dei progetti di sviluppo, l'esatta attribuzione delle operazioni previste dai progetti stessi all'ambito di intervento delle vigenti leggi di settore ovvero a quello dell'articolo 5 della Legge regionale 33/1982, modificando eventualmente d'ufficio l'imputazione indicata dall'ente richiedente.
Art. 5 - Requisiti generali dei progetti di sviluppo
I progetti di sviluppo predisposti ai sensi dell'art.2, commi primo e secondo, della Legge regionale 33/1982, devono constare:
- Di una relazione tecnica sulle finalita' e sulle caratteristiche dell'iniziativa;
- Di un preventivo di spesa.
- Articolare l'iniziativa complessiva in operazioni singole, riferite alle voci di spesa ammesse a contributo ai sensi del successivo art.9 e/o delle vigenti leggi di settore;
- Suddividere ciascuna operazione e l'iniziativa complessiva per annualita'.
Art. 6 - Requisiti dei progetti di sviluppo delle cooperative o forme associative giovanili
- Del numero dei soci imprenditori e degli eventuali dipendenti, con l'indicazione, per ciascuna categoria, del numero dei soggetti di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni;
- Dei ricavi;
- Delle quote sociali e dei prestiti;
- Del valore complessivo degli investimenti e degli accantonamenti;
- Dei redditi da lavoro e dei dividendi.
- Il piano della attivita' produttive, con il previsto andamento dei ricavi;
- Il piano degli investimenti, con l'eventuale specifica indicazione dei programmi di cui al precitato art.2, comma primo, lettera c);
- Il piano occupazionale, che deve indicare:
- Ai sensi del suddetto art.2, comma primo, lettera d), le modalita' qualitative e quantitative secondo cui si svolgera' l'attivita' lavorativa dei sociimprenditori in eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, rispetto ai restanti sociimprenditori ed agli eventuali dipendenti;
- Ai sensi del suddetto art.2, comma primo, lettera b), i livelli di reddito previsti per i suddetti soci imprenditori;
- Le prospettive e modalita' di ampliamento della base sociale e dell'organico con gli elementi di cui alle precedenti lettere a) e b);
- Il programma di destinazione del risultato di gestione.
I progetti di sviluppo che, ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 33/1982, prevedano l'accesso agli incentivi delle vigenti leggi di settore, devono altresi' recare ogni ulteriore elemento di conoscenza e di valutazione richiesto dalle leggi stesse e relative disposizioni attuative. Per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge regionale 33/1982, i suddetti progetti di sviluppo:
- Devono dimostrare che l'organismo proponente svolge un'attivita' imprenditoriale rispondente ai requisiti dell'efficienza e dell'economicita', ed e' quindi in grado di garantire ai giovani soci imprenditori un'occupazione stabile e qualificata, un trattamento normativo conforme alle disposizioni vigenti e, una volta attuato il progetto di sviluppo, un livello di reddito comparabile a quello di cui beneficiano i lavoratori del settore nella stessa zona;
- Devono essere conformi ai fini, alle condizioni ed ai requisiti posti dalle vigenti leggi di settore e relative disposizioni attuative, quando vengono richiesti, ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 33/1982, gli incentivi previsti dalle leggi stesse.
Art. 7
Requisiti dei progetti di sviluppo per l'inserimento di giovani nelle cooperative e forme associative i progetti di sviluppo di cui all'art.2, secondo comma, della Legge regionale 33/1982 devono comportare:
- L'associazione, da parte delle cooperative o forme associative, di almeno 9 giovani in eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, per lo svolgimento di un'attivita' lavorativa presso le struttture aziendali;
- Ovvero l'inserimento nelle cooperative o forme associative, in qualita' di lavoratori dipendenti, di almeno 9 giovani in eta' compresa fra i 18 e i 29 ani, prevedendo comunque l'associazione dei giovani stessi entro un periodo di tempo da indicarsi espressamente.
I suddetti progetti possono prevedere tutti i rapporti di lavoro regolati dalle norme vigenti e debbono comunque comportare per i suddetti giovani un impegno lavorativo di durata non inferiore ai due anni. Qualora uno o piu' giovani recedano dal contratto nel coprso della realizzazione del progetto, la cooperativa o forma associativa deve provvedere alla loro sostituzione fino alla ricostruzione del numero inizialmente previsto dal progetto, dandone comunicazione alla Giunta regionale o dell'ERSA. Nel caso in cui la cooperativa o forma associativa si trovi nell'impossibilita' di procedere alle sostituzioni, per la prosecuzione del progetto dovra' essere richiesta l'autorizzazione della Giunta regionale o dell'ERSA, che potranno anche disporre una riduzione proporzionale degli incentivi concessi. I suddetti progetti di sviluppo devono recare i medesimi elementi di conoscenza e valutazione di cui al precedente art.6, commi primo e secondo. In relazione alla definizione delle iniziative per le quali si richiedono i benefici della Legge regionale 33/1982, i progetti di sviluppo, con riferimento al medesimo periodo massimo di cui all'art.2, comma primo della Legge regionale 33/1982, devono comprendere:
- Il piano delle attivita' produttive, con il previsto andamento dei ricavi;
- Il piano occupazionale complessivo;
- Il piano generale degli investimenti;
- Il programma di destinazione del risultato di gestione;
- Il programma di impiego dei giovani, con l'indicazione:
- Il grado di proiorita' riconosciuto al progetto, ai sensi del precedente art.4, commi primo, secondo e quarto, per l'ammissione ai suddetti contributi e/o ai benefici previsti dalle vigenti leggi di settore.
Le cooperative o forme associative sono tenute a realizzare le attivita' od opere approvate nei modi e nei tempi stabiliti, e non possono essere apportate varianti senza la preventiva approvazione degli organi od enti competenti.
Art. 17 - Determinazione dei contributi per i progetti di sviluppo
Primo e secondo, gli importi ammessi a contributi ai sensi dell'art.3 della Legge regionale 33/1982 vengono cosi' determinati:
- Spese per conferimenti di reddito ai soci imprenditori in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni: ammesse a contributo in ragione di lire 150.000 mensili per ciascun socio imprenditore;
- Spese per consulenze amministrative, contabili e tecniche: ammesse a contributo in ragione di lire 2.000.000 complessivi annui;
- Spese generali e di esercizio a carattere ricorrente, IV i compresi oneri finanziari e ammortamenti: ammesse a contributo in ragione di l. 5.000.000 complessivi annui;
- Spese per l'affitto o canoni di immobili, locali, attrezzature, macchinari e impianti: ammesse a contributo in ragione di lire 400.000 mensili.
La Giunta regionale puo' deliberare di aumentare annualmente i suddetti importi nella misura massima del 15%. I contributi spettanti ai progetti di sviluppo ai sensi dell'art.3 della Legge regionale 33/1982 vengono determinati come percentuale degli importi ammessi ai sensi dei commi precedenti, nella misura massima del 70%, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli progetti. Ai sensi dell'art.5 della Legge regionale 33/1982 e dei precedenti artt.4, comma sesto, e 9, comma quarto, i contributi per la acquisizione di strutture, dotazioni, attrezzature, macchinari e impianti vengono determinati in conformita' a quanto previsto dalle vigenti leggi di settore o di comparto e dalle relative disposizioni attuative. Quando non sia possibile fare riferimento alle suddette leggi, il contributo viene determinato come percentuale della spesa ammessa, nella misura massima del 70%, tenuto conto delle caratteristiche del progetto. In tal caso, comunque, il contributo per investimenti fissi assegnato in rapporto a ciascun giovane impegnato nel progetto non puo' essere superiore al corrispondente contributo massimo risultante dall'applicazione delle leggi di settore o di comparto.
Art. 18 - Priorita' per la concessione dei contributi
Fra i progetti di sviluppo approvati ai sensi dei precedenti artt.14,15 e 16, nell'ambito di ciascuna delle priorita' di cui al precedente art.4, commi primo, secondo e quarto, vengono riconosciuti prioritari i progetti delle cooperative o forme associative che abbiano sede ed impianti fissi nelle zone considerate non sufficientemente sviluppate ai sensi dell'art.8, comma quarto, della Legge regionale 10 maggio 1978, n. 15. Nell'ambito della priorita' generale di cui al precedente art.4, comma primo, a parita' di condizioni territoriali, vengono riconosciuti prioritari i progetti di sviluppo delle cooperative o forme associative giovanili che abbiano contestualmente:
- I livelli piu' elevati di partecipazione giovanile, ai sensi del precedente art.2;
- Per unita' di capitale impiegata, i livelli piu' elevati di occupazione giovanile, e in particolare femminile, nelle mansioni piu' qualificate, ai sensi del precedente art.6, comma terzo, punto 3), lettera a).
Nell'ambito di ciascuna delle priorita' generali di cui al precedente art.4, commi secondo e quarto, a parita' di condizioni terrioriali, vengono riconosciuti prioritari i progetti di sviluppo che prevedano direttamente l'inserimento di giovani in qualita' di soci imprenditori, ai sensi del precedente art.7, comma primo punto 1). A parita' di condizioni, vengono inoltre riconosciuti prioritari i progetti di sviuluppo che prevedono contestualmente, per unita' di capitale impiegata, i livelli piu' elevati di occupazione giovanile, con la maggiore incidenza della componente femminile, per il maggior periodo di tempo e per le mansioni piu' qualificate, ai sensi del precitato art.7, commi primo, secondo e sesto, punto 1). Fra i progetti di formazione approvati ai sensi del precedente art.13, nell'ambito delle priorita' generali di cui al precedente art.4, commi terzo e quinto, vengono riconosciuti prioritari i progetti delle cooperative che abbiano sede ed impianti fissi nelle zone considerate insufficientemente sviluppate ai sensi del precitato art.8, comma quarto, della Legge regionale 15/1978. A parita' di condizioni territoriali, si applicano le priorita' previste dalla Legge regionale 19/1979 e relative disposizioni attuative. A parita' di ogni altra condizione, vengono riconosciuti prioritari i progetti di sviluppo e di formazione che concorrano a realizzare contestualmente:
- Il progresso tecnico e la ristrutturazione o riconversione produttiva delle imprese;
- Il mantenimento e lo sviluppo dei livelli di occupazione, e specificamente dell'occupazione giovanile e femminile;
- Lo sviluppo delle strutture e dei servizi connessi al miglioramento dei livelli di organizzazione sociale e, in particolare rivolti ad accrescere l'integrazione sociale dei giovani;
- La tutela dell'ambiente e l'uso razionale delle risorse.
Art. 19 - Concessione dei contributi per i progetti di sviluppo
Relativamente ai progetti di sviluppo approvati ai sensi dei precedenti artt.15 e 16, gli incentivi delle vigenti leggi di settore vengono concessi secondo le modalita' e le competenze previste dalle leggi stesse e relative disposizioni attuative, nonche' ai sensi dell'art.4 della Legge regionale 33/1982 e dei precedenti artt.4, commi primo, secondo e quarto, e 18. Relativamente ai progetti approvati ai sensi dei precedenti artt.14, 15 e 16, l'ERSA e la Giunta regionale, rispettivamente per il settore agricolo e per i restanti settori, annualmente, con apposita deliberazione, sentita la consulta regionale della cooperazione e previo parere della competente commissione consiliare, assegnano distintamente i contributi di cui agli artt.3 e 5 della Legge regionale 33/1982, ai sensi dei precedenti arrt.4, commi primo, secondo e quarto, 17 e 18, fino all'esaurimento degli stanziamenti di ciascun esercizio finanziario. Per la concessione dei suddetti contributi, la Giunta regionale puo' richiedere il parere degli enti di cui all'art.7, comma secondo, della Legge regionale 33/1982. Gli atti di concessione dei contributi di cui agli artt.3 e 5 della Legge regionale 33/1982 determinano le relative modalita' di erogazione e le forme di rendicontazione delle spese sostenute. L'approvazione dei progetti di sviluppo ai sensi dei precedenti artt.14, 15 e 16 e la concessione dei suddetti contributi possono essere deliberate anche congiuntamente. L'ERSA e gli organi regionali od enti delegati competenti ai sensi delle vigenti leggi di settore, per le finalita' e gli adempimenti di cui all'art.9 della Legge regionale 33/1982, danno comunicazione alla Giunta regionale dei contributi concessi.
Art. 20 - Erogazione degli incentivi
Gli incentivi concessi alle cooperative o forme associative ai sensi delle vigenti leggi di settore, dell'art.4 della Legge regionale 33/1982 e dei precedenti artt.4,13,18 e 19, vengono erogati alle condizioni e secondo le modalita' previste dalle suddette leggi di settore e relative disposizioni attuative. Gli organi regionali od enti delegati competenti danno comunicazione alla Giunta regionale degli incentivi erogati. I contributi concessi alle cooperative o forme associative ai sensi degli artt.3 e/o 5 della Legge regionale 33/1982 e del precedente art.19, comma secondo, vengono erogati annualmente dall'ERSA e dalla Giunta regionale, rispettivamente per il settore agricolo e per gli altri settori, secondo le seguenti modalita':
- 70 dei contributi concessi previa dichiarazione dell'avvenuto inizio della attivita' od opere previste per ciascuna fase annuale di realizzazione del progetto di sviluppo, dichiarazionhe che dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa o forma associativa;
- 30 a saldo, o eventuale conguaglio, ad avvenuto accertamento dell'esecuzione delle suddette attivita' od opere.
Ai sensi dell'art.9, comma sesto della Legge regionale 33/1982, le cooperative o forme associative beneficiarie dei suddetti contributi sono tenute a presentare:
- Entro 60 giorni dal termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione dalla quale risultino:
- Il bilancio consuntivo di esercizio, non appena sia intervenuta l'approvazione a norma di legge.
La suddetta documentazione viene conservata nello schedario di cui all'art.9 della Legge regionale 33/1982. L'ERSA, per le finalita' e gli adempimenti di cui all'art.9 della Legge regionale 33/1982, da' comunicazione alla Giunta regionale dei contributi erogati.
Art. 21 - Controlli
Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di settore e relative disposizioni attuative, la Giunta regionale e l'ERSA, annualmente, e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza, verificano le modalita' di utilizzazione da parte delle cooperative o forme associative degli incentivi ottenuti, nonche' l'assetto produttivo e finanziario complessivo dei suddetti enti. In via ordinaria i controlli vengono effettuati sulla base della documentazione presentata dalle cooperative o forme associative ai sensi del precedente art.20, comma terzo. La Giunta regionale e l'ERSA possono disporre ogni ulteriore opportuno accertamento. La Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione degli enti di cui all'art.7, comma secondo, della Legge regionale 33/1982. Salvo quanto previsto dalle vigenti leggi di settore, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, previo parere della consulta regionale della cooperazione e, per le cooperative o forme associative agricole, su proposta dell'ERSA, puo' disporre la cessazione e la revoca, in tutto o in parte, dei benefici della Legge regionale 33/1982, qualora:
- Le attivita' od opere previste dai progetti di sviluppo non siano state realizzate nei tempi e nei modi stabiliti;
- I suddetti benefici siano stati distolti dalle finalita' per le quali furono concessi;
- Siano state fornite indicazioni non veritiere;
- Siano state riscontrate inadeguatezze od irregolarita' nella gestione complessiva dell'impresa;
- L'ente beneficiario non abbia provveduto agli adempimenti di cui al prcedente art.20, comma terzo.
I contributi resisi disponibili possono essere assegnati ad altri progetti approvati ma non finanziati. L'ERSA e gli organi regionali od enti delegati competenti ai sensi della legislazione di settore, per le finalita' e gli adempimenti di cui all'art.9 della Legge regionale 33/1982, comunicano alla Giunta regionale gli esiti dei controlli effettuati e gli eventuali provvedimenti adottati.
Art. 22
Approvazione e finanziamento dei progetti di sviluppo da parte della Regione ai sensi dell'art.13, comma primo, della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, per l'approvazione ed il funzionamento da parte della Regione dei progetti di sviluppo di cui all'art.2, commi primo e secondo della Legge regionale 33/1982, vengono determinate le seguenti competenze e procedure:
- Le istruttorie dei progetti vengono effettuate dai servizi della Giunta regionale competenti per settore d'intervento, in collaborazione col servizio industria, cooperazione e problemi del lavoro. L'istruttoria determina:
- I contributi spettanti a ciascun progetto ai sensi del precedente art.17;
2) il servizio industria, cooperazione e problemi del lavoro;
- Provvede alla predisposizione degli atti relativi all'approvazione dei progetti ed alla concessione dei contributi di cui agli artt.3 e 5 della Legge regionale 33/1982, sulla base delle risultanze delle istruttorie e applicando le priorita' di cui al precedente art.18;
- Provvede alla richiesta di emissione dei mandati di pagamento ai sensi del precedente art.20, previo accertamento e comunicazione, da parte dei servizi competenti per settore d'intervento, dell'esistenza delle condizioni previste dall'articolo stesso;
Art. 23 - Assistenza tecnica alle cooperative o forme associative
Salve le competenze e le funzioni attribuite dal DLCPS 1577/1947 e successive modificazioni alle associazioni giuridicamente riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, le cooperative o forme associative di cui al precedente art.1 possono richiedere, ai sensi dell'art.6 della Legge regionale 33/1982, l'assistenza tecnica degli enti IV i indicati, ai fini della predisposizione e dell'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art.2, commi primo e secondo, della legge stessa, nonche' ai fini della presentazione delle relative domande per contributi od agevolazioni. I suddetti enti svolgono tali funzioni nell'ambito dei propri compiti istituzionali e secondo gli orientamenti della programmazione regionale. L'assistenza dell'ervet s.p.a. Si esplichera' esclusivamente nel fornire informazioni ed elementi conoscitivi sullo stato e sulle prospettive dei comparti produttivi gia' analizzati dall'ente in attuazione dei propri programmi di lavoro.
Art. 24 - Schedario dele cooperative e delle forme associative
Lo schedario previsto dall'art.9 della Legge regionale 33/1982 e' suddiviso per province ed e' tenuto distintamente secondo le seguenti sezioni:
- Sezione cooperative di produzione e lavoro per le cooperative che svolgono qualsiasi attivita' economica con l'apporto del lavoro dei soci o di beni e servizi da questi direttamente prodotti;
- Sezione cooperazione di consumo per le cooperative che forniscono beni o servizi ai propri soci;
- Sezione consorzi cooperativi e cooperative consortili fra imprenditori;
- Sezione consorzi e societa' consortili tra imprese artigiane;
- Sezione consorzi e societa' consortili tra piccole e medie imprese.
Le suddette sezioni sono tenute distintamente per settori di attivita'. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare e della consulta regionale della cooperazione, determina con propria deliberazione la classificazione dei suddetti settori e, al termine di ogni biennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, ne verifica la rispondenza, provvedendo agli eventuali aggiornamenti. Lo schedario viene organizzato ed aggiornato sulla base:
- Degli elementi conoscitivi forniti dalle cooperative e forme associative ai sensi dei precedenti artt.10,11 e 20, comma terzo;
- Delle comunicazioni effettuate dall'ERSA e da organi regionali od enti delegati, nell'ambito delle competenze loro attribuite dalle leggi al settore, dalla Legge regionale 33/1982 e dal presente regolamento;
- Degli elementi acquisiti attraverso le attivita' ed iniziative di ricerca di cui all'art.9, comma secondo, della Legge regionale 33/1982.
Art. 25 - Applicazione della normativa
Ai sensi dell'art.1, comma primo, della Legge regionale 33/1982, per attivita' od opere gia' iniziate, possono richiedere i contributi di cui agli artt.3 e 5 della legge stessa quelle cooperative o forme associative che siano in grado di dimostrare:
- Il possesso, almeno dalla data d'inizio delle suddette attivita' od opere, dei requisiti di cui al precedente art.2, comma primo;
- La conformita' delle iniziative od opere realizzate ad un progetto di sviluppo rispondente ai requisiti di cui all'art.2, comma primo, della Legge regionale 33/1982 e ai precedenti artt.5 e 6.
I benefici previsti dal precitato art.11 si applicano alle attivita' od opere realizzate fino alla emanazione del presente regolamento, nell'ambito del periodo massimo indicato dall'art.2, comma primo, della suddetta Legge regionale e, per quanto riguarda i contributi di cui all'art.3, limitatamente ai primi tre anni di attivita'. Ai sensi de precitato art.11, comma secondo, le cooperative o forme associative devono indicare espressamente gli eventuali incentivi ottenuti per la realizzazione delle suddette attivita' od opere, e richiedere la commutazione degli stessi nei benefici previsti dalla Legge regionale 33/1982. Le domande presentate ai sensi del precitato art.11 vengono approvate ed ammesse ai benefici della suddetta Legge regionale secondo le modalita' generali indicate dal presente regolamento. I benefici concessi vengono erogati in un'unica soluzione. Per le iniziative da realizzarsi successivamente all'emanazione del presente regolamento, le suddette cooperative o forme associative devono presentare apposita domanda, menzionando quella presentata ai sensi dell'art.11 della Legge regionale 33/1982, e facendo eventualmente riferimento alla relativa documentazione, in quanto valida.
Presentazione delle domande de relative alla norma transitoria
Le domande per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11 della Legge regionale 33/1982 devono essere corredate:
- Da una relazione sull'iniziativa complessiva in cui si inseriscono le attivita' od opere per le quali vengono richiesti gli incentivi, relazione che dovra' essere formulata secondo le modalita' di cui ai precedenti artt.5 e 6, in quanto applicabli;
- Da una specifica relazione sule modalita' e i tempi secondo voci di spesa ammesse a contributo ai sensi del precedente art.9.
Le domande delle societa' cooperative devono altresi' recare:
- Copia conforme dell'atto costitutivo dello statuto e delle eventuali successive deliberazioni di modifica;
- La certificazione relativa all'iscrizione nel registro prefettizio di cui all'art.13 del DLCPS n. 1577/1947 e successive modificazioni, riferita sia al periodo di inizio delle suddette attivita' od opere, sia al momento della presentazione della domanda;
- Un prospetto indicante il numero totale dei soci e di quelli in eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, distinti in entrambi i casi per attivita' professionale, sia nel periodo d'inizio delle suddette attivita' od opere, sia al momento della presentazione della domanda. Il prospetto deve recare l'attestazione dei rappresentanti legali delle cooperative che al momento della presentazione della domanda. Il prospetto deve recare l'attestazione dei rappresentanti legali delle cooperative che al momento dell'inizio delle citate attivita' od opere sussistevano i requisiti di cui al precedente art.2, comma primo;
- Da un prospetto da cui risulti il numero dei sociimprenditori e degli eventuali dipendenti suddivisi per qualifica professionale, nonche', per ciascuna delle due categorie, il numero dei soggetti in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Il prospetto deve riferirsi sia al periodo d'inizio delle suddette attivita' od opere, sia al momento di presentazione della domanda e, per l'accesso ai contributi di cui all'art.3 della Legge regionale 33/1982, deve recare l'attestazione del rappresentante legale della cooperativa o forma associativa richiedente;
- La relazione sull'attivita' svolta e il bilancio consuntivo approvato e depositato a norma di legge, sia per l'esercizio in cui hanno avuto inizio le suddette attivita' od opere, sia per l'ultimo esercizio;
- Copia dell'ultimo verbale di ispezione ordinaria, qualora esista.
Le domande dei consorzi cooperativi ai sensi del precedente art.1, punto 2), deono recare la documentazione di cui ai punti 1),2),4),5) e 6) del comma precedente. Deve essere inoltre fornito l'elenco delle societa' cooperative associate, con l'indicazione del numero complessivo dei loro soci e di quelli di eta' compresa fra i 18 e i 29 anni, distinti per attivita' professionale, sia relativamente al periodo d'inizio delle suddette attivita' od opere, sia al momento della presentazione della domanda. Il suddetto elenco deve recare l'attestazione dei rappresentanti legali del consorzio che al momento dell'inizio delle citate attivita' od opere sussistevano i requisiti di cui al precedente art.2, comma primo. Le domande dei consorzi e delle societa' consortili tra imprese artigiane, di cui al precedente art.1, punto 3), devono recare:
- La documentazione di cui ai punti 1) e 5) del precedente terzo comma;
- L'elenco dei soci, sia relativamente al periodo di inizio delle suddette attivita' od opere, sia la momento della presentazione della domanda, con l'indicazione della loro attivita' professionhale e sede d'impresa. Tale elenco deve recare una dichiarazione del rappresentante legale del consorzio e delle societa' consortili, che attesti:
Le domande dei consorzi e delle societa' consortili tra piccole e medie imprese, ai sensi del precedente at.1, punto 4), devono recare la documentazione di cui al comma precedente, in quanto applicabile.





