Legge regionale 17 Ottobre 1979, n. 61
Utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 17/10/1979 |
| Regione | Piemonte |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 4 - Utilizzazione delle terre
Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere utilizzate per i seguenti fini ed in ordine di priorita':
- Agricoli;
- Silvopastorali;
- Forestali anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente.
I piani zonali di sviluppo agricolo, previsti all'art.3 della Legge regionale 27 aprile 1978, n. 20, devono contenere indicazioni sulla utilizzazione delle terre incolte od abbandonate e delle terre insufficientemente coltivate. I piani di cui al successivo art.5) presentati dai proprietari e dagli aventi diritto oppure presentati dai richiedenti l'assegnazione, devono essere in armonia con le indicazioni dei piani zonali agricoli e con i piani socioeconomici delle Comunita' Montane ed in loro assenza con le indicazioni della Giunta regionale.
Art. omissis
Art. 10 - Destinatari delle terre
Le terre incolte od abbandonate e le terre insufficientemente coltivate possono essere assegnate a:
- Per i fini di cui all'art.4, comma primo, punto 1, in ordine di priorita':
- Per i fini di cui all'art.4, comma primo, punto 2, in ordine di priorita':
- Per i fini di cui all'art.4, comma primo, punto 3, in ordine di priorita':
Art. 11 - Ente di sviluppo agricolo del piemonte
L'ente di sviluppo agricolo del Piemonte puo' concorrere alla promozione delle domande di assegnazione nonche' di assistere gli interessati nella presentazione delle domande e nella predisposizione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali e dei piani di utilizzazione.
Art. 12 - Corresponsione aiuti
Il contributo di avviamento previsto all'art.37 della Legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e' esteso agli assegnatari delle terre di cui al precedente art.10 con precedenza alle cooperative agricole previste all'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 825. Nelle zone montane il contributo di cui sopra puo' essere maggiorato fino ad un massimo del 30%.





