Legge regionale 3 Novembre 1979, n. 53
Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440, per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 15234 03/11/1979 |
| Regione | Toscana |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. omissis
Art. 9
Ai fini della rimessa a coltura e del miglioramento dei terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati la domanda di assegnazione delle terre puo' essere avanzata anche dall'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale, dalle Comunita' Montane e dai comuni. L'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale, le Comunita' Montane ed i comuni provvederanno alla rimessa a coltura dei terreni avuti in assegnazione. I terreni rimessi a coltura o migliorati verranno dati, per l'utilizzazione agraria, ai richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo il piano colturale concordato con l'ente assegnatario, con priorita' alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle cooperative agricole, alle societa' semplici costituite tra imprese familiari coltivatrici e l'esercizio delle attivita' agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni e alle cooperative e societa' semplici di lavoratori. Per l'uso dei terreni suddetti i beneficiari devono corrispondere agli enti un canone annuo pari a quello determinato ai sensi della legge 11 febbraio 1971, numero 11. Il rapporto e le responsabilita' nei confronti dei proprietari dei fondi sono riferiti al soggetto titolare dell'assegnazione attribuita con decreto del presidente della Regione Gli enti pubblici possono rivalersi, per il recupero delle spese sostenute, per le trasformazioni e miglioramenti fondiari e agrari eseguiti sui terreni, al netto dei contributi regionali, statali o comunitari, sui soggetti destinatari dell'uso dei terreni anche mediante rateizzazione. In casi eccezionali, le terre in concessione all'ente toscano di sviluppo agricolo e forestale possono essere destinate dall'ente medesimo, compatibilmente con le necessita' della produzione agricola nazionale e regionale, all'attivita' dimostrativa e divulgativa agraria anche in collaborazione con istituti universitari o scuole agrarie esistenti nella Regione
Art. omissis
Art. 11
Per realizzare i piani di ripristino e di utilizzazione agraria dei terreni agli assegnatari di terreni incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati di cui alla presente legge, possono essere concessi contributi in conto capitale e contributi in conto interesse su mutui e prestiti sulla base delle leggi concernenti i finanziamenti pubblici in agricoltura e tenute presenti le norme di cui ai commi successivi. Per l'esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario ai suddetti assegnatari possono essere concessi mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato sull'intera spesa ammissa. In alternativa ai mutui di cui sopra, ai coltivatori diretti singoli o associati, le cooperative agricole, ai comuni, alle Comunita' Montane, all'ente di sviluppo agricolo e forestale possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 70% della spesa ammessa e mutui della durata massima di 20 anni a tasso agevolato pari alla differenza fra la spesa ammessa e il contributo in conto capitale. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui puo' essere concesso fino alla misura stabilita dall'art.18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dell'art.10, lettera a) della legge 10 maggio 1976, n. 352. Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche ai proprietari di terreni o agli aventi diritto che si impegnino a coltivarli ed abbiano approvato il piano di sviluppo aziendale ai sensi dell'art.4, terzo comma della presente legge. Le provvidenze di cui al presente articolo sono cumulabili con quelle peviste dall'art.18 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni. Agli enti cui e' affidata la gestione dei beni appartenenti al demanio regionale ai sensi della Legge regionale 64/76, possono essere concessi finanziamenti in conto capitale a totale copertura della spesa riconosciuta ammissibile per la realizzazione dei piani di ripristino delle condizioni colturali dei terreni demaniali classificati incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati ai sensi della presente legge. Alle operazioni di mutuo di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario previste dalle leggi regionali e quelle previste dagli articoli 34 e 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 12
Nella concessione dei finanziamenti previsti dal precedente art.11 e' data precedenza ai coltivatori diretti singoli o associati, alle cooperative agricole e alle cooperative di giovani costituite ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 13
Per i giovani, in eta' tra i 15 e i 35 anni, effettivamente impegnati nell'attivita' lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole, di societa' semplici di lavoratori agricoli, che abbiano ottenuta la terra incolta, abbandonata o insufficientemente coltivata ai sensi della presente legge, puo' essere concessa una indennita' annua per un periodo non superiore ad un triennio. L'ammontare della suddetta indennita' e le modalita' di concessione saranno determinate con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della giunta.





