Deliberazione CIPE 27 Novembre 1996
Direttive per la concessione delle agevolazioni previste per i progetti e centri di ricerca
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 41 01/02/1997 |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Stato - Deliberazione Cipe
Art. 1 - Aree di applicazione
1 .
Le aree interessate dagli interventi di cui alla presente delibera sono quelle individuate, o che saranno individuate, dalla Commissione dell'Unione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonche' quelle rientranti nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma.
2 .
Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorita' competenti per gli obiettivi 3, 4 e 5a.
3 .
Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria dell'11 aprile 1986 in materia di aiuto di stato alla ricerca e sviluppo e del 20 maggio 1992 in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese ed eventuali successive normative.
Art. 2 - Iniziative ammissibili
1 .
Le iniziative di cui alla presente deliberazione sono finalizzate alla promozione, nelle aree depresse, della ricerca finalizzata a scopi produttivi per favorire lo sviluppo del territorio attraverso azioni volte al riequilibrio ed al recupero di competitivita' del sistema produttivo, anche mediante il superamento delle carenze strutturali esistenti nel settore ricerca. In particolare le agevolazioni possono essere concesse per attivita' di ricerca distinte in ricerca industriale ed in attivita' di sviluppo precompetitive. In conformita' alla disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo, si definisce:
- Ricerca industriale: la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, cosi' che queste conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- Attivita' di sviluppo precompetitiva: la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinatari alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
Tale attivita' puo' inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonche' progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano ne' convertibili ne' utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
2 .
Alle agevolazioni sono ammessi anche gli investimenti per la costruzione di centri di ricerca finalizzati alle attivita' produttive, oltreche' quelli inerenti l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione la riattivazione e la delocalizzazione di centri esistenti, volti al riorientamento e recupero di competitivita' delle strutture stesse. Ai fini della presente deliberazione si definiscono centri di ricerca finalizzati alle attivita' produttive le strutture in cui si perseguono, per il fine economico dell'impresa produttiva, le attivita' di cui al precedente punto 2.1, contribuendo contestualmente anche alla crescita socio-economica del territorio.
3 .
Ai fini del potenziamento nelle aree depresse del sistema economico tramite l'efficace preparazione di risorse altamente qualificate nei settori della ricerca e dello sviluppo, sono previste agevolazioni per le attivita' di formazione svolte nell'ambito delle iniziative di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2, secondo le finalita' e con le metodologie formative di cui alla Deliberazione CIPE del 27 ottobre 1988, n. 502. Per i centri di ricerca, tale attivita' deve costituire una componente indispensabile per la concessione delle agevolazioni e deve essere riferita alle necessita'di funzionalita' dell'iniziativa a regime; la relativa spesa deve costituire una aliquota non inferiore al 10% delle spese ammissibili.
4 .
Le iniziative di cui ai precedenti punti devono riguardare programmi di investimento organici e funzionali di durata non superiore a tre anni, e tesi a conseguire obiettivi di ricerca, con ricadute produttive, economiche ed occupazionali. Anche a tali fini l'ammontare delle agevolazioni concedibili puo' includere i costi per la progettazione e gli studi di fattibilita' economico-tecnico-scientifici fino ad un valore massimo del 5% delle spese
5 .
L'ammissibilita' delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di cui alla lettera a) del successivo punto 5, comma 2; le spese per la progettazione, per gli studi di fattibilita', per l'acquisto del suolo o degli immobili da ristrutturare, sempre che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni, sono ammissibili, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda stessa.
6 .
Ai settori merceologici assoggettati a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche norme comunitarie si applica, per quanto riguarda le agevolazioni, la normativa dell'Unione Europea.
Art. 3 - Soggetti beneficiari
1 .
I soggetti ammessi alle agevolazioni sono:
- Le imprese produttrici di beni e servizi;
- I consorzi e le societa' consortili costituiti con la partecipazione prevalente di imprese operanti nei settori cui si riferiscono le richieste di agevolazione;
- Le societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 1 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46
Art. 4 - Graduazione dei livelli di agevolazione in equivalente sovvenzione netto (esn) o lordo (esl)
1 .
Le agevolazioni relative ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca, calcolate in esn e in esl, sono concedibili nei limiti massimi indicati ai successivi punti 4.2 e 4.5 riguardanti la graduazione dei livelli di sovvenzione, fatte salve, per i progetti di ricerca, le maggiorazioni previste al punto 4.3.
2 .
Le misure agevolative massime per progetti di ricerca, in percentuale dei costi ammissibili, espresse in equivalente sovvenzione lordo (esl), in conformita' alla disciplina comunitaria del 20 dicembre 1995, sono le seguenti (si veda anche tabella 1 allegata):
- Nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle Regioni Abruzzo e Molise:
- Nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c), del trattato di Roma, nonche' nelle province delle Regioni Abruzzo (fino al 31 dicembre 1996) e Molise (fino al 31 dicembre 1999):
- Nelle aree di cui agli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE 2052/88, e successive modifiche ed integrazioni, non ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92, 3c) del trattato di Roma:
3 .
L'intensita' delle agevolazioni di cui al precedente punto 4.2 in conformita' alla predetta disciplina comunitaria e' maggiorata del:
- 10 per cento esl nel caso in cui nel progetto di ricerca sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- 15 per cento esl nel caso in cui il progetto di ricerca rientri negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo;
- 25 per cento esl nel caso in cui il progetto di ricerca, oltre a rientrare negli obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborato nell'ambito del vigente programma quadro comunitario di ricerca-sviluppo, comporti entrambi le seguenti condizioni:
4 .
Le intensita' delle agevolazioni di cui al punto 4.2, comprese le maggiorazioni previste al punto 4.3, non potranno comunque superare il tetto del 75 esl per i progetti di ricerca industriale e del 50 per cento esl per le attivita' di sviluppo precompetitive.
5 le misure agevolative massime consentite per gli interventi riguardanti i centri di ricerca, in percentuale delle spese ammissibili, sono quelle, espresse in equivalente sovvenzione netto (esn) e lordo (esl), stabilite nella Delibera CIPE del 27 aprile 1995 in favore degli investimenti produttivi e precisamente (si veda anche tabella 2 allegata):
- Per le imprese situate nelle aree dell'obiettivo 1 del regolamento CEE 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
- Per le imprese situate nelle aree degli obiettivi 2 e 5b del regolamento CEE n. 2052/88 e successive modifiche ed integrazioni:
6 la concessione delle agevolazioni ai centri di ricerca, di cui al punto 4.5, e' subordinata al vincolo di destinazione dell'immobile e delle attrezzature all'attivita' di ricerca per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione del centro stesso, nonche' al divieto di vendita, locazione o messa a disposizione di terzi a qualsiasi titolo dell'immobile agevolato per gli ulteriori cinque anni.
7 .
Qualora intervenissero modifiche alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato, le stesse saranno automaticamente recepite con Decreto Ministeriale per le parti in variante alla presente delibera.
Art. 5 - Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande
1 .
Il CIPE, su proposta del Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, ripartisce annualmente, fra le amministrazioni competenti l'importo disponibile per le agevolazioni, quale derivante dagli stanziamenti dello stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione Europea, per obiettivi 1, 2 e 5b. Le somme non utilizzate nel corso di ciascun esercizio sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'esercizio successivo.
2 .
Le procedure per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni, attivate dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, cui e' assegnata la competenza in materia di agevolazioni a progetti e centri di ricerca devono tenere conto dei seguenti criteri ed obiettivi: certezza dei tempi mediante standardizzazione delle fasi attuative; omogeneita', ove possibile, con altri strumenti procedurali di competenza del Ministero; predeterminazione dei risultati intermedi e finali; erogazioni condizionate al conseguimento dei risultati stessi; coerenza degli obiettivi agli avanzamenti tecnologici e scientifici del settore attraverso il monitoraggio e l'assistenza sullo svolgimento delle attivita'. In particolare le principali fasi in cui si articola il processo sono:
- Entro trenta giorni dalla data di pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della delibera CIPE di ripartizione delle risorse, il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sulla base delle risorse stesse, definisce, con apposito Decreto Ministeriale, le quote da assegnare ai progetti di ricerca ed ai centri di ricerca. Una quota dell'assegnazione, non superiore al 2, viene riservata per le spese previste dall'art. 6, comma 3 e 4 della Legge n. 104 del 1995. Con lo stesso decreto il Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica Fissa il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione, nonche le modalita' per la presentazione delle domande stesse.
- Entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande fissato, per ciascun anno con il decreto di cui al punto a) che precede, il Ministero, potendosi avvalere anche degli strumenti previsti dall'art. 6, comma 3, della Legge n. 104/95, procede all'istruttoria volta ad accertare i requisiti di cui ai precedenti punto 2 e 3, nonche' l'affidabilita' finanziaria del richiedente e la sua capacita' di sostenere il costo dell'iniziativa. A tal fine si dovra' verificare la congruita' del rapporto fra il capitale netto dell'impresa ed il costo del progetto diminuito dell'incentivo richiesto, nonche' del rapporto fra l'indebitamento finanziario netto, diminuito delle eventuali spese sostenute per il progetto e ammissibili a contributo, ed il fatturato societario. Per le domande presentate dai consorzi i parametri potranno riferirsi al consorzio o alle singole imprese socie dello stesso; in quest'ultimo caso il costo dell'intervento, convenzionalmente, sara' suddiviso fra i suddetti soci in ragione dell'incidenza della quota di paratecipazione al consorzio di ciascuno di essi rispetto al totale della quota detenuta dalle imprese socie. I valori limiti dei predetti rapporti sono quelli fissati dalla delibera CIPE del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994. Si potranno tuttavia, ammettere valori diversi da quelli indicati nella citata delibera per tenere conto delle necessita' di promuovere il superamento delle situazioni di crisi settoriale, oltreche' delle situazioni connesse alle fasi di avviamento di nuove imprese e di riconversione di imprese esistenti;
- Le risultanze dell'istruttoria sono trasmesse al comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 6, comma 2 della Legge n. 104/95, il quale dovra' esprimere un parere su: il grado di innovativita' e di rilevanza tecnologica; la rispondenza delle metodologie proposte rispetto allo stato attuale del settore; la capacita' tecnologica e organizzativa del richiedente; l'esperienza e know-how dei soggetti partecipanti; la capacita' di industrializzazione e diffusione dei risultati, nonche' il relativo livello di rischio all'industrializzazione stessa; le possibili ricadute socio-economiche dell'iniziativa. Metodologie e criteri per tale valutazione saranno stabiliti nel Decreto Ministeriale di cui al precedente punto a). Sulla base dei parametri anzidetti verra' stabilito l'ordine prioritario delle iniziative ai fini delle agevolazioni. La fase termina entro duecentodieci giorni dalla data di presentazione delle domande di cui al precedente punto a), con la pubblicazione degli elenchi delle iniziative agevolabili, per tipologia di intervento (centri e progetti di ricerca) ordinati secondo l'ordine di priorita' conseguito dall'applicazione dei succitati parametri. I progetti non finanziati potranno essere oggetto di nuove domande da presentarsi nell'esrcizio successivo e, quindi, concorrere con la ripartizione delle agevolazioni previste in tale esercizio;
- Sulla base delle risorse attribuite dal CIPE, il Ministero procede all'emissione del provvedimento di concessione di cui il capitolato tecnico e' Parte Integrante;
- In fase di attuazione il Ministero svolge periodiche verifiche e valutazioni sullo stato dei progetti, sul rispetto dei tempi e sul raggiungimento di risultati indicati. Le erogazioni avvengono sulla base del conseguimento dei risultati intermedi e finali previsti. Solo per gli investimenti fissi, inerenti i centri di ricerca, le erogazioni delle agevolazioni avvengono sulla base degli stati di avanzamento dei lavori che corrispondono in capitolato tecnico a categorie o lotti d'opera individuabili e funzionali. Una quota, sino ad un massimo del 50 per cento del contributo concesso, puo' essere erogata a titolo di anticipazione, su richiesta del beneficiario, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, con svincolo su autorizzazione del Ministero a conclusione della pratica. La percentuale di anticipazione concedibile e' fissata, nei limiti del 50 del contributo concesso, con il Decreto Ministeriale di cui al precedente punto a);
- Ai fini delle attivita' di verifica e di valutazione sull'attuazione degli interventi, il Ministero potra' servirsi di esperti del settore, di commissioni tecniche e di strutture degli enti pubblici. I risultati delle verifiche e delle valutazioni saranno comunicati al comitato tecnico scientifico. Essi sono, inoltre , raccolti in un'anagrafe presso il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che costituisce il sistema informativo delle attivita' di ricerca nelle aree depresse. I dati relativi ai progetti completati sono accessibili al pubblico.
Art. 6 - Norme transitorie
Limitatamente al primo anno di attuazione della presente delibera, per le iniziative di ricerca proposte vigente la Legge n. 64/86, e per le quali non furono assunti i relativi provvedimenti di ammissibilita' entro il 21 agosto 1992, come previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c), del Decreto Legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488, qualora sussistano le condizioni di agevolabilita', l'ammissibilita' delle spese decorre dal biennio precedente la data di conferma dell'interesse progettuale da parte dell'interessato, inoltrata entro il termine del 30 giugno 1996 previsto nella Delibera CIPE del 29 dicembre 1995 ai fini dell'utilizzo delle agevolazioni. La presente deliberazione sostituisce la Delibera Cipe del 29 dicembre 1995, relativa alle direttive per la concessione di agevolazioni previste all'art. 6, comma 5, della Legge n. 104/95 per i progetti e centri di ricerca.





