Legge regionale 17 Dicembre 1996, n. 134

Norme sull'osservatorio regionale del mercato del lavoro

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 24
23/12/1996
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

La presente legge persegue il fine di disciplinare l'effettuazione di attivita' permanenti di analisi del mercato del lavoro e di ricerca sui fenomeni socio-economici che lo influenzano, allo scopo di rendere disponibili gli elementi conoscitivi necessari ad indirizzare le attivita' regionali di orientamento e formazione professionale, nonche' la programmazione socio-economica e le politiche dirette all'obiettivo della massima occupazione.

Art. 2 - Funzioni di osservazioni del mercato del lavoro

Le funzioni di osservazione del mercato del lavoro attengono a:

  • sistematica attivita' di raccolta, analisi, comparazione, elaborazione e divulgazione dei dati prodotti dalle fonti statistiche operanti in ambito regionale, ovvero disponibili presso soggetti istituzionali, concernenti lo stato analitico dell'occupazione, la situazione della domanda e dell'offerta di lavoro, avuto anche riguardo ai flussi migratori dall'interno e dall'esterno, il quadro delle attivita' formative;
  • promozione di indagini integrative delle rilevazioni statistiche correnti;
  • monitoraggio delle politiche attive regionali concernenti il sostegno all'occupazione, al fine di rilevarne l'incidenza nella domanda e nell'offerta di lavoro, e delle attivita' formative poste in essere direttamente o indirettamente dalla Regione allo scopo di verificarne la congruita' con le esigenze manifestate dall'economia regionale e di orientare la programmazione di settore;
  • acquisizione, coordinamento, elaborazione e divulgazione di dati e notizie inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • ideazione e proposta di nuovi criteri e metodi di rilevazione che consentano l'estensione e/o l'adeguamento dei sistemi correnti di indagine statistica, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni;
  • cooperazione con organismi pubblici e privati, anche di livello sovranazionale, che operano nei campi della documentazione, ricerca, elaborazione dati concernenti profili rilevanti ai fini dell'analisi del mercato del lavoro
  • divulgazione attraverso pubblicazione di bollettini periodici ed altre forme di veicoli conoscitivi delle informazioni raccolte, nonche' delle elaborazioni e ricerche condotte in tema di mercato regionale del lavoro.

Art. 3 - Struttura dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro

1 .

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente articolo, nel contesto organizzativo del settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, e' istituito l'osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2 .

L'O.R.M.L. Consta di una struttura articolata risultante dal concorso di un apparato amministrativo, innestato sul servizio lavoro ed emigrazione, e di un comitato tecnico-scientifico, composto da esperti altamente qualificati, esterni all'amministrazione regionale.

3.

Il supporto amministrativo dell'O.R.M.L. Ha natura giuridica ed organizzativa di ufficio, cui e' preposto un dirigente regionale; esso e'articolato in due unita' operative denominate rispettivamente: U.O. Assistenza tecnica; U.O. Segreteria amministrativo-contabile.

4 .

Il comitato tecnico-scientifico si compone di 5 membri, tutti da individuare tra soggetti dotati di elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori della ricerca di base ed applicata, nelle tecniche avanzate di elaborazione e diffusione dati, in possesso altresi' di una documentabile conoscenza delle problematiche relative alla formazione professionale ed alle politiche attive del lavoro.

5 .

Ai fini della Costituzione del comitato, nel termine decadenziale di giorni 20 dalla richiesta del competente servizio regionale, ciascuno dei sottoelencati soggetti prospetta alla Giunta regionale tre nominativi in possesso di documentati requisiti coerenti con le indicazioni del comma precedente:

  • Facolta' di economia e commercio della Universita' "D'Annunzio" di Chieti;
  • Facolta' di scienze politiche della Universita' di Teramo;
  • Agenzia regionale per l'impiego;
  • Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
  • Confindustria, Confapi, Confagricoltura, Confcommercio, Confesercenti, C.N.A., Lega delle cooperative.

6 .

Le indicazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori non possono ricadere su membri in carica degli organismi direttivi delle medesime associazioni; la sopravvenienza di tale condizione implica l'automatica decadenza dall'incarico.

7 .

Sulla base delle indicazioni nominative pervenute, la Giunta regionale delibera, entro il 20 giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 5, la Costituzione del comitato, individuandone anche il presidente. I componenti sono prescelti tra i nominativi prospettati in modo da assicurare la presenza nel comitato dei soggetti o raggruppamenti di soggetti di cui alle lett. A), b), c), d), e), del comma 5 del presente articolo. In mancanza di designazioni sufficienti e/o tempestive, la giunta integra comunque, con autonoma scelta, la composizione dell'organismo, attenendosi ai requisiti stabiliti nel comma 4.

8 .

Il comitato resta in carica per un triennio, rinnovabile per ciascun componente una sola volta. Alle sedute partecipa, senza diritto a compensi, il dirigente del competente servizio regionale. Funge da segretario un funzionario dello stesso servizio.

Art. 4 - Compiti del comitato tecnico-scientifico

Il comitato, che ha sede presso il settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione, assolve funzioni generali di consulenza tecnico-scientifica della Giunta regionale in materie attinenti alla formazione professionale ed alle problematiche dei flussi occupazionali. Spetta in particolare al comitato:

  • La formulazione all'inizio di ciascun anno di analitici indirizzi tecnico-scientifici al competente settore di giunta per la migliore formulazione del piano operativo di intervento dell'O.R.M.L.
  • l'analisi mensile, condotta congiuntamente ai dirigenti del servizio e dell'ufficio, della corrispondenza tra l'attivita' di osservazione sviluppata e gli indirizzi prefissati, nonche' la valutazione dell'opportunita' di riprogrammare gli obiettivi alla luce delle mutate condizioni del mercato del lavoro;
  • l'individuazione dei settori e dei mercati su cui concentrare le attivita' integrative di indagine di cui al punto 2 dell'art. 2; l'erogazione dell'assistenza necessaria all'impostazione dell'attivita' di monitoraggio specificata nel punto 3; la definizione degli aspetti indicati nel punto 5;
  • l'elaborazione di studi e proposte finalizzati ad assicurare la necessaria coerenza tra le iniziative formative da programmare e le prospettive occupazionali desunte dalle rilevazioni condotte dall'O.R.M.L., o comunque da fonti statistiche attendibili;
  • la formulazione di pareri su specifici aspetti delle politiche attive in materia di formazione e lavoro, su richiesta del componente la giunta.

2 .

Per i suddetti fini, il comitato si riunisce fino a due volte al mese, e comunque almeno una volta, in seduta ordinaria, su convocazione del suo presidente, ovvero all'occorrenza, in seduta straordinaria, su richiesta del componente la giunta preposto al settore formazione professionale, lavoro ed emigrazione. La mancata partecipazione a piu' del 20 delle sedute nell'anno comporta la

Art. 5 - Compiti dell'ufficio per l'o.r.m.l.

1 .

L'ufficio per l'O.R.M.L., tenendo conto delle direttive all'uopo impartite dal componente la giunta preposto al settore, e degli indirizzi tecnico-scientifici formulati dal comitato, redige il piano annuale di intervento, con riferimento puntuale ed analitico agli aspetti contemplati nell'art. 2.

2 .

L'ufficio fornisce in tempo reale ai settori regionali interessati, ove richiesto in tal senso, gli elementi tecnici e documentali di cui sia in possesso, le elaborazioni utili alla predisposizione di piani e programmi regionali, le notizie comunque rilevanti per l'attuazione di essi o per lo svolgimento ottimale dell'azione amministrativa.

3 .

L'ufficio, previa autorizzazione del dirigente del servizio lavoro ed emigrazione, stipula convenzioni che abbiano ad oggetto l'acquisizione di dati esistenti o l'effettuazione di rilevazioni statistiche integrative, nei limiti delle previsioni contenute nel piano di intervento annuale. A tal fine, esso entra in rapporto con organismi pubblici, con universita', con qualificate societa' private di ricerca, individuate con le procedure disciplinate dalla normativa statale e comunitaria vigente in materia di forniture di servizi.

4 .

L'ufficio cura inoltre le procedure finalizzate alla stipula di accordi di programma con enti o istituzioni di ricerca altamente specializzati, inerenti compiti espletati dall'O.R.M.L. Istruisce inoltre le procedure finalizzate ad un accordo di programma con l'Unioncamere, destinato a rendere fruibili per la Regione i dati sulle imprese, la cui raccolta ed informatizzazione e' gestita dalle C.C.I.A.A.

5 .

L'ufficio intrattiene rapporti di collaborazione con l'agenzia per l'impiego, IV i compresa la disponibilita' a compiere specifiche indagini e ricerche, sulla base di convenzioni stipulate, con le modalita' di cui al comma 3, con il direttore dell'agenzia, volte a regolare anche l'apporto di quest'ultima al finanziamento delle rilevazioni commesse all'O.R.M.L.. Fatto salvo il prioritario assolvimento dei compiti di istituto, l'O.R.M.L. Puo' intrattenere, con le medesime modalita' specificate al comma 3, rapporti convenzionali anche con enti pubblici od associazioni ed organismi privati, aventi ad oggetto l'effettuazione di una remunerata attivitagrave; puntuale di rilevazione o ricerca.

6 .

L'ufficio cura direttamente la pubblicazione e la divulgazione dei risultati della sua attivita' ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, esso deve essere munito di biblioteca specializzata, di attrezzature informatiche avanzate e del necessario software, di accesso telematico alle banche dati rilevanti per l'acquisizione delle informazioni attinenti agli obiettivi perseguiti. I competenti servizi dei settori informatica, studi e legislazione, e finanza e patrimonio curano i relativi adempimenti, nel termine di tre mesi dalla ricezione di un organico piano di intervento stilato dal servizio lavoro con la collaborazione del comitato tecnico-scientifico. Allo stesso modo, si procede all'aggiornamento annuale della dotazione bibliografica ed informatica.

7 .

Il dirigente dell'ufficio per l'O.R.M.L. Dispone di autonomia di spesa, nei limiti della dotazione finanziaria annualmente individuata su apposito capitolo della legge di bilancio, in ordine alle erogazioni da sostenere per la raccolta, la pubblicazione e la divulgazione dei dati.

Art. 6 - Assetto dell'ufficio

1 .

La previsione di un ufficio di supporto all'O.R.M.L., struttura dirigenziale gia' presente nella Legge regionale 58/85, non comporta oneri aggiuntivi; l'assegnazione di una seconda U.O. Che affianca l'unica U.O. Contemplata dalla citata Legge organizzativa, e' compensata mediante soppressione dell'U.O. Denominata "albo", gia' inserita nell'ufficio programmazione del servizio formazione professionale.

2 .

In sede di determinazione della pianta organica dell'O.R.M.L., da definire numericamente mediante preliminare rilevazione dei carichi di lavoro ai sensi del d.lgs. 29/93, si terra' conto della necessita. Di assicurare alla struttura le professionalita' occorrenti all'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 2, prevedendo la dotazione di figure reperibili in parte all'interno dei profili professionali esistenti, quali istruttore direttivo programmatore senior e addetto sistema di scrittura complesso e/o videoterminale, in parte residua da inserire in pianta organica, previa modifica ed integrazione del quadro dei profili professionali attualmente riconosciuti nell'ordinamento regionale, con riferimento alle figure direttive di orientatore e ricercatore, ed a quelle sub direttive di documentalista e rilevatore del mercato del lavoro.

3 .

Ove si provvede alla copertura della suddetta pianta organica mediante concorsi pubblici per esami, fatto salvo il possesso degli altri requisiti generali di accesso agli impieghi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, nei confronti dei concorrenti che siano stati utilizzati per almeno due anni presso l'osservatorio regionale del mercato del lavoro non troveranno applicazione le disposizioni relative ai limiti di eta'. L'aver disimpegnato funzioni nell'ambito dell'osservatorio e la partecipazione a specifiche attivita' formative poste in essere dalla Regione finalizzate all'impianto ed al miglior funzionamento di esso, costituiranno, inoltre, titoli valutabili in sede concorsuale.

4 .

Assetto dell'ufficio formazione professionale. Lavoro. Sede concorsuale. La data del 2.10.1985, limitatamente agli operatori che siano stati gia'

Disposizioni finali e finanziarie

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato presumibilmente per l'anno 1996 in complessive lire 116.000.000 di cui lire 98.000.000 per spese di raccolta, pubblicazione e divulgazione dati e lire 18.000.000 per i compensi di cui all'art. 4, comma 2, si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 21412, denominato: spese per l'organizzazione dell'osservatorio del mercato del lavoro ed iniziative sperimentali.

2 .

Per gli esercizi successivi, la dotazione del pertinente capitolo sara' determinata dalle corrispondenti leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della l.r.c. 81/77.

3 .

Sono abrogate le disposizioni contenute nella Legge regionale 74/82 incompatibili con quelle introdotte dalla presente legge.

Art. 8 - Urgenza

1l.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

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