Legge regionale 15 Novembre 1994, n. 59

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, concernete: "disciplina della formazione di guida, accompagnatore ed interprete turistico".

Ente 3
Fonte Altro
n. 13
01/04/1995
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

L'articolo 9 della Legge regionale 19 aprile 1985, n. 50, e' sostituito dal seguente:

  • Art. 9 - commissione d'esame per guide turistiche
  • La commissione d'esame per le guide turistiche e' cosi' composta:

2 .

Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3 .

In qualita' di esperti, di cui ai punti 3), 4), 5) e 6) del comma 1, la Regione si avvale preferibilmente di docenti a livello universitario.

4 .

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo".

Art. 2

1 .

L'articolo 10 della Legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente:

  • "art. 10 - commissione d'esame per accompagnatori turistici
  • La commissione d'esame di abilitazione per gli accompagnatori turistici e' cosi' composta:

2 .

Della commissione possono fare parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3 .

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo".

Art. 3

1 .

L'articolo 11 della Legge regionale n. 50 del 1985, e' sostituito dal seguente:

  • "art. 11 - commissione d'esame per interpreti turistici
  • La commissione d'esame di abilitazione per interpreti turistici e' cosi' composta:

2 .

Della commissione possono far parte di volta in volta membri aggiunti esperti in lingue straniere, non previste dal bando e nelle quali gli aspiranti intendano sostenere prove facoltative.

3 .

Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale al turismo".

Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente Legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Lazio.

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