Legge regionale 23 Agosto 1995, n. 23
Finanziamento ai comuni e ad altri soggetti pubblici per l'attivazione di progetti di lavori socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatorie e spese generali, nonche' integrazioni alla legge.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 10 16/03/1996 |
| Regione | Sardegna |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Al fine di sostenere finanziariamente i soggetti ai quali siano stati approvati e che attuino progetti di lavori socialmente utili con l'utilizzo dei lavoratori beneficiari del sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge regionale 9 giugno 1995, n. 15, sono autorizzate, per l'anno 1995, contribuzioni per la gestione della parte non direttamente retributiva dei progetti, quali l'acquisto di materiali ed attrezzature, la corresponsione di noli e spese per le assicurazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.
Art. 2
1 .
Le disponibilita' finanziarie destinate all'attuazione del presente articolo, sono cosi' ripartite: una quota fissa di lire 300.000 valida per l'intera durata del progetto, per ogni lavoratore effettivamente utilizzato; la disponibilita' residua e' attribuita, in rapporto alla natura ed alla qualita' dell'intervento, secondo le seguenti percentuali variabili, calcolate sull'intero costo del progetto, esclusa la parte direttamente retributiva: a) in misura del 20 per cento e fino ad un massimo di lire 20 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione ordinaria a basso impiego di materiali, noli ed attrezzature; b) in misura del 40 per cento e fino ad un massimo di lire 30 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria a medio impiego di materiali, noli ed attrezzature; c) in misura del 60 per cento e fino ad un massimo di lire 50 milioni per progetto, per gli interventi di manutenzione straordinaria di opere ad alto impiego di materiali, noli ed attrezzature.
2 .
Gli interventi di cui al presente articolo non competono quando il soggetto progettuale ed attuatore sia o un ramo dell'amministrazione regionale o un ente strumentale della medesima.
Art. 3
1 .
Il sussidio di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge regionale n. 15 del 1995, e' concesso ed elevato a lire 400.000 fisse mensili, ai lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili cui compete un sussidio statale pari a lire 7.500 orarie, entro un massimo di 80 ore mensili, sempre nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge regionale n. 15 del 1995 e del Decreto Legge 14 giugno 1995, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni.
2 .
Il sussidio integrativo di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge regionale n. 15 del 1995, quantificato in lire 200 mila, nonche' il sussidio di cui al precedente comma, e' concesso nelle seguenti misure: ai lavoratori che prestino fino a 10 giornate effettive di lavoro compete un terzo del sussidio; fino a venti giornate i due terzi ed oltre le venti giornate l'intero sussidio.
Art. 4
1 .
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 5.000.000.000 per l'anno 1995 e fanno carico al capitolo 10136/01.
2 .
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono introdotte le seguenti variazioni: (omissis).
3 .
Alle dotazioni del fondo di cui al succitato capitolo 10136/01 per gli anni successivi al 1995 si provvede con legge di bilancio. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Sardegna.





