Decreto 18 maggio 2000
Disposizioni attuative dell'art.14 della legge 24 giugno 1997, n.196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 198 25/08/2000 |
| Documenti ARLEX correlati |
thesaurus: Lavoro:Occupazione
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e, in particolare, l'art. 14, che prevede la concessione, secondo modalita' stabilite con specifici decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di contributi finalizzati a favorire l'occupazione nel settore della ricerca, nonche' la mobilita' di personale di ricerca tra enti pubblici di ricerca e imprese, a valere sulle disponibilita' di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito delle normative ivi indicate; Visto l'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che, al comma 8, ha apportato modifiche al predetto art. 14 della legge n. 196/1997 estendendo, in particolare, alle universita' la possibilita' di fruire dei contributi di cui ai commi 2, 3, 4 dello stesso art. 14 a valere sui trasferimenti statali ad esse destinati; Considerata l'opportunita', per l'anno 2000, di riservare un importo di lire 20 miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della predetta legge, a valere sulle disponibilita' del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto legislativo 27 luglio 1997, n. 297, nonche' di lire 5 miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; Considerata, altresi', l'opportunita' di riservare un importo di lire 2 miliardi per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, e con riferimento alle universita', a valere sui trasferimenti statali ad esse destinate; Considerata l'opportunita' per l'anno 2000 di favorire preferenzialmente l'avviamento ad attivita' di ricerca presso piccole e medie imprese o presso enti di ricerca e universita' di possessori del titolo di dottore di ricerca, di altri titoli di formazione post-laurea acquisiti in Italia e all'estero, del diploma di laurea unitamente ad esperienze nel settore della ricerca; Ritenuta l'opportunita' di procedere alla apertura dei termini per l'esercizio 2000, ai sensi della predetta normativa, nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori"; Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Art. 1 - Ambito operativo
1.
Ai sensi dell'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e secondo le modalita' di seguito specificate, il presente decreto disciplina:
- la concessione, ai soggetti di cui all'art. 2, di contributi finalizzati all'assunzione, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata e con contratti a termine di lavoro subordinato a tempo pieno di durata almeno biennale, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca;
- l'assegnazione in distacco temporaneo presso i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d) ed e), di ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca dipendenti dalle universita', dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, dall'E.N.E.A. e dall'ASI, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta;
- l'integrazione dei contributi ordinari agli enti pubblici di ricerca e alle universita', finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'assunzione per attivita' di ricerca, secondo le norme vigenti per gli enti medesimi, in sostituzione del personale distaccato di cui alla lettera b) del presente comma, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, con contratto a termine di lavoro subordinato, di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta.
2.
Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono destinate nell'esercizio 2000 le seguenti risorse finanziarie:
- per le finalita' di cui all'art. 14, comma 1, della legge n. 196/1997, un importo di 20 miliardi di lire a valere sulle disponibilita' del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, di cui 1 miliardo di lire destinato alla copertura degli oneri relativi alle attivita' di controllo e di monitoraggio di cui all'art. 6, qualora effettuati con il ricorso ad enti o societa' ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ovvero ad esperti iscritti negli albi istituiti presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
- per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, un importo di 5 miliardi a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e con riferimento agli enti pubblici di ricerca;
- per le finalita' di cui all'art. 14, comma 4, della legge n. 196/1997, e con riferimento alle universita', un importo di 2 miliardi a valere sui trasferimenti statali ad esse destinati.
3.
Ai sensi del presente decreto si intende:
- per "ricerca", la definizione di cui alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C, e riportata in allegato al presente decreto;
- per "universita'", le universita' e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali e non statali, istituite nel territorio dello Stato;
- per "titolo di formazione post-laurea", il relativo titolo conseguito anche all'estero, comunque riconosciuto in Italia.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1.
Possono beneficiare dei contributi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
- piccole e medie imprese, ai sensi della definizione contenuta nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese n. 96/C213/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 23 luglio 1996 e riportata in allegato al presente decreto;
- imprese artigiane, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ;
- i consorzi e le societa' consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
- i consorzi e le societa' consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonche' i consorzi e le societa' consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui alla lettera c);
- le societa' consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizio, nonche' alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi. Tali societa' sono costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, con un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; ad esse possono partecipare, in deroga all'art. 2602 del codice civile, universita', C.N.R., E.N.E.A. e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, societa' finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonche' associazioni sindacali di categoria tra imprenditori;
- grandi imprese, non rientranti nella definizione di cui alla lettera a) del presente articolo.
Art. 3 - grandi imprese, non rientranti nella definizione di cui alla Procedura di assegnazione e gestione dei contributi per le assunzioni
1.
Per ogni assunzione a tempo pieno con contratto di lavoro a termine di durata almeno biennale, che deve essere perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2000, nell'ambito di progetti di ricerca di durata predeterminata, e' concesso ai soggetti di cui all'art. 2, un contributo cosi' determinato:
- 30 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di dottori di ricerca e di possessori di titolo di formazione post-laurea rilasciate dalle scuole di specializzazione universitarie. I corrispondenti titoli di formazione post-laurea conseguiti all'estero devono essere preventivamente e formalmente riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente;
- 20 milioni di lire per anno, per un massimo di due anni, nel caso di assunzione di laureati con certificata esperienza nel settore della ricerca.
2.
Ad ogni soggetto beneficiario non puo' essere erogato un contributo complessivo di importo superiore a 60 milioni di lire per anno.
3.
I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le assunzioni di cui al predetto comma da normative nazionali o comunitarie.
4.
Ai lavoratori assunti ai sensi del comma 1 e' corrisposta una retribuzione non inferiore a quella iniziale prevista per il profilo professionale di ricercatore del contratto collettivo nazionale di lavoro cui appartiene il soggetto beneficiario, ovvero a quella iniziale prevista per lo stesso profilo dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto ricerca, qualora il contratto collettivo di appartenenza non preveda il predetto profilo professionale.
5.
I soggetti di cui all'art. 2 che intendono avvalersi dei contributi di cui al comma 1, devono inoltrare al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2000, una domanda-dichiarazione, redatta secondo lo schema allegato e contenente le seguenti indicazioni:
- dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita';
- possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
- descrizione dei progetti di ricerca ed indicazione della loro durata;
- requisiti e quantita' del personale da assumere avvalendosi delle agevolazioni di cui al presente articolo, con descrizione sintetica delle funzioni che si intendono assegnare;
- comunicazione di non aver fruito di altre agevolazioni disposte da normative nazionali o comunitarie per l'assunzione di personale con i requisiti di cui al comma 1 nell'ambito del medesimo progetto, ovvero comunicazione di avere in corso domande per il finanziamento del medesimo progetto.
6.
Le domande dichiarazioni devono essere rese in bollo, nonche' in conformita' alle norme sull'autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998. Il legale rappresentante dovra', con dichiarazione scritta e contestuale alla domanda, menzionare espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ed allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validita' cosi' come previsto dall'art. 3, legge n. 127/1997.
7.
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, verificata a pena di esclusione della domanda la completezza dei dati di cui al comma 5, forma un primo elenco delle domande ammesse secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con esclusivo riferimento a quelle presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dalle lettere a) ad e); entro trenta giorni dal ricevimento il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica verifica la disponibilita' finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e comunica al richiedente l'ammissibilita' al contributo. Qualora alla data di cui al comma 5 non risulti esaurito lo stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica forma per la cifra residua un successivo elenco delle domande comunque presentate entro il 31 dicembre 2000 dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) e ammesse ai sensi del presente comma, secondo l'ordine cronologico risultante dalla data di ricevimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e comunica al richiedente, verificata la disponibilita' finanziaria, l'ammissibilita' al contributo.
8.
Il soggetto beneficiario, a seguito dell'ammissione al contributo trasmette, entro trenta giorni, pena la decadenza, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attivita' di ricerca, copia autenticata dei contratti di assunzione, corredati del curriculum del soggetto assunto, e comunica le modalita' per l'accreditamento del contributo. Entro trenta giorni, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica provvede al versamento del contributo per il primo anno.
9.
Al termine della prima annualita' in cui e' articolato il progetto di ricerca, il soggetto beneficiario trasmette, dietro richiesta del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione sintetica, sull'avanzamento dell'attivita', dichiarando la permanenza dei requisiti di accesso ai benefici di cui al presente decreto. Sulla base della predetta relazione, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, valutata la coerenza, con le modalita' di cui all'art. 6, comma 2, delle attivita' svolte con gli obiettivi di cui all'art. 14, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, dispone l'erogazione della quota di contributo relativa alla nuova fase annuale ovvero procede alla sua revoca o rimodulazione.
10.
Al termine del progetto, il soggetto beneficiario trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica una relazione sintetica sull'esito dell'attivita' di ricerca, dichiarando se intenda trasformare l'assunzione da temporanea a tempo indeterminato, dandone successiva comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
11.
Con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, rende noto l'avvenuto esaurimento dello stanziamento di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), nonche' l'elenco dei beneficiari; le domande-dichiarazioni inoltrate successivamente alla data del predetto avviso sono restituite al richiedente.
Art. 4 - Distacco di ricercatori, tecnologi e tecnici dagli enti pubblici di ricerca e dalle universita'
1.
Per l'esercizio 2000, al fine di conseguire l'agevolazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, il soggetto beneficiario di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d), e), previo assenso del personale da assegnare in distacco temporaneo, invia apposita domanda al rappresentante legale dell'ente o dell'ateneo, dal quale il predetto personale dipende, con le seguenti indicazioni:
- dati identificativi del soggetto richiedente e suo settore di attivita';
- dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
- durata del distacco;
- descrizione sintetica delle funzioni che si propone di assegnare al personale in distacco e delle modalita' di inserimento presso il richiedente;
- dati identificativi del personale per il quale e' stato chiesto il distacco;
- sede di svolgimento dell'attivita' di ricerca e nome del responsabile del progetto se diverso dal soggetto richiesto.
2.
La domanda e' sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto beneficiario. Ad essa e' allegata una dichiarazione della persona richiesta, che comunica l'assenso al distacco e alle funzioni da svolgere.
3.
L'ente o l'ateneo, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, comunica ai soggetti beneficiari l'accoglimento della medesima, la reiezione motivata ovvero l'accoglimento per una durata diversa da quella richiesta. A distacco avvenuto l'ente o l'ateneo ne da' comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del contratto collettivo del comparto.
4.
Al termine di ogni anno di attivita' e comunque al termine del periodo di distacco il personale di cui al comma 1 trasmette all'ente o all'ateneo una relazione sull'attivita' svolta, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al personale in distacco temporaneo e' assicurata la progressione retributiva prevista dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, il reintegro, al termine del periodo di distacco, nella sede di servizio e nelle funzioni svolte alla data di assegnazione. Il predetto personale, durante il periodo di distacco, puo' chiedere in ogni momento la cessazione del distacco medesimo e il reintegro di cui al presente comma; la cessazione e il reintegro sono disposti entro sei mesi.
Art. 5 - Integrazioni dei contributi ordinari per assunzioni a termine di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca.
1.
Per l'esercizio 2000, a valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del presente decreto, per l'assunzione con contratti di lavoro subordinato a tempo pieno a termine di durata non superiore a quattro anni, rinnovabili una sola volta, di dottori di ricerca, di possessori di titolo di formazione post-laurea conseguito anche all'estero, di laureati con esperienza nel settore della ricerca, sono concesse integrazioni ai contributi ordinari degli enti di ricerca e degli atenei, che procedono alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al presente decreto, nella misura di lire 50 milioni per ogni unita' di personale assunto ai sensi del presente comma e per ogni anno di durata del contratto.
2.
L'integrazione di cui al comma 1 e' concessa dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sulla base delle comunicazioni degli enti e degli atenei in ordine alle assegnazioni in distacco temporaneo e ad apposita indicazione del personale da assumere ai sensi del comma 1. La concessione e' disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste che avviene con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base della data di ricevimento da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, fino a concorrenza delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). L'erogazione dell'integrazione e' vincolata alla presentazione da parte dell'ente o dell'universita' di copia dei contratti di assunzione a termine.
3.
In caso di esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), prima del 31 dicembre 2000 il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica pubblica apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
4.
Gli enti e gli atenei comunicano al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica eventuali modificazioni e cessazioni dei contratti di assunzione di cui al comma 1, al fine di eventuali conferme, rimodulazioni o revoche delle integrazioni concesse ai sensi del presente articolo.
Art. 6 - Controllo e monitoraggio
1.
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica oltre alle attivita' di cui all'art. 3, comma 8, effettua controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni di cui al presente decreto, anche avvalendosi di societa' o enti prescelti ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. In caso di non veridicita' delle predette dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni penali, i contributi e le assegnazioni in distacco temporaneo sono revocate ed il soggetto responsabile e' escluso per gli anni successivi dalle agevolazioni di cui al presente decreto ed e' obbligato alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
2.
Il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica effettua il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto e sui risultati dei progetti di ricerca, verificandone la coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potendo acquisire dati e disporre visite presso i soggetti beneficiari, anche avvalendosi delle societa' e degli enti di cui al comma 1, ovvero degli esperti iscritti agli albi ministeriali.
Art. 7 - Termine per la presentazione delle domande
1.
Per l'esercizio 2000 le domande di cui all'art. 3, comma 5, e le richieste degli enti di ricerca e degli atenei di cui all'art. 5, comma 2, possono essere inoltrate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 18 maggio 2000
Il Ministro: Zecchino





