Decreto 9 luglio 2003

Determinazione limitatamente all'anno accademico 2003/2004 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario ai fini delle attivita' didattiche aggiuntive.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 163
16/07/2003
Allegati

thesaurus: Educazione - Educazione:Istruzione

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista  la  legge  9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto  il  decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, art. 6;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 2002;

 

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente  all'anno  accademico  2003/2004, il numero dei posti disponibili  a livello  nazionale  per  l'ammissione  alle scuole di specializzazione  all'insegnamento secondario ai fini delle attivita' didattiche aggiuntive di cui al decreto ministeriale 20 febbraio 2002 e'   determinato,   sul   contingente   fissato  dalle  singole  sedi universitarie,  in  n.  4126  ripartito fra le universita' secondo la tabella  allegata,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.

Art. 2.

Ciascuna  universita'  dispone  l'ammissione  alle  scuole  per  le attivita'  di  cui  all'art. 1 in base ad una graduatoria determinata secondo  criteri indicati nel bando, nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto e nel rispetto della indicazione di  priorita'  di  cui  all'art.  1, comma 2 del decreto ministeriale 20 febbraio 2002.

 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 Roma, 9 luglio 2003

 Il Ministro: Moratti

 Allegato A

 

Allegato

Roma, 9 luglio 2003

Il Ministro: Moratti

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