Legge regionale 7 Dicembre 1995, n. 135

Modifica della legge regionale 8 novembre 1994, n. 85, recante: "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 1
04/01/1997
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Il comma 1, lettera a) dell'art. 17 della Legge regionale 8 novembre 1994, n. 85, recante "norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e' cosi' sostituito: a) il componente la giunta preposto al servizio sicurezza sociale che la presiede; in caso di assenza o impedimento la commissione viene presieduta dal dirigente del servizio lavoro ed emigrazione.

Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Azioni sul documento