Legge regionale 3 Novembre 1993, n. 62

Integrazione legge regionale 10 settembre 1993,n?55 concernente interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi occupazionale

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 42
09/11/1993
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 sub 1

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione della presente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il mesedimo esercizio finanziario:

Art. 1 sub 2

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa delbilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 323000 denominato: << fondo globale occorrente per far fronte adoneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spesecorrenti >> in diminuzione l. 880.000.000

Art. 1 sub 3

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21412 denominato: << spese per l' organizzazione dell' osservatoriosul mercato del lavoro e iniziative sperimentali >> in diminuzione l. 1.400.000.000

Art. 1 sub 4

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa delbilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21630 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 02, tit. 1, ctg.vi, sez. 08) denominato: << contributi ad enti pubblici e privati perassunzione di lavoratori aventi particolari requisiti (art. 2) >> in aumento l. 100.000.000

Art. 1 sub 5

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione della presente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa delbilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21631 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 02, tit. 1, ctg.vi, sez. 08) denominato: << contributi per benefici relativi al lavoroautonomo o associato (art. 3) >>in aumento l. 500.000.000

Art. 1 sub 6

L'art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dalseguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa delbilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21632 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 02, tit. 1, ctg.vi, sez. 08) denominato: << contributi ad amministrazioni pubbliche perlavoratori in mobilita' che svolgono opere o servizi di pubblica utilita'(art. 4) >>in aumento l. 10.000.000

Art. 1 sub 7

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dalseguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21633 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 02, tit. 1, ctg.vi, sez. 08) denominato: << iniziative volte alla utilizzazione delpersonale proveniente da attivita' formative che si trovino in particolaricondizioni (art. 9) >>in aumento l. 270.000.000

Art. 1 sub 8

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dalseguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa delbilancio per il mesedimo esercizio finanziario: cap. 21634 (di nuova istituzione e iscrizione nel sett. 02, tit. 1, ctg.vi, sez. 08) denominato: << interventi per la realizzazione delle politichedel lavoro e per la riqualificazione delle attivita' formative (artt. 7 e8) >>in aumento l. 1.400.000.000

Art. 1 sub 9

L' art. 12 della Legge regionale 10.9.93, n. 55, e' sostituito dal seguente: << l' onere complessivo per l' anno 1993 derivante dall' applicazione dellapresente legge e' valutato in complessive l. 2.380.000.000. Per l' anno 1993, si provvede introducendo le seguenti variazioni, intermini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il mesedimo esercizio finanziario: la partita 4 dell' elenco 3 e' di conseguenza ridotta di l. 380.000.000.la partita n. 5 del medesimo elenco e' soppressa.per la rimanente somma di l. 100.000.000, fino a concorrenza dell' onerecomplessivo di cui al 1? comma del presente articolo, si provvede mediante imputazione diretta sul cap. 52201 dello stato di previsione della spesaper il corrente esercizio denominato: << acquisto di beni, attrezzature e strumenti didattici per l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi regionali di formazioneprofessionale >>"per l' iniziativa prevista dall' art. 3 della presente legge e'corrispondentemente autorizzato, a termini dell' art. 11 della lr 29dicembre 1977, n. 81, lo stanziamento di l. 500.000.000 riferito all' anno1994"nello stato di previsione della spesa per l' esercizio 12994, lostanziamento complessivo da riferire ai capp. 21412 e 21634 non puo'eccedere la somma complessiva, per competenza, di l. 1.400.000.000 >>.

Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione . La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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