Legge regionale 29 Maggio 1997, n. 17

*modificazioni della legge regionale 25.07.96, n. 29, "disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione".*

Ente 3
Fonte Altro
n. 16
10/06/1997
Regione Lazio

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - (modifica dell'articolo 9 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29)

1 .

Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della Legge regionale 25 luglio 1996, n. 29, e' inserito il seguente: all'articolo 9 della Legge regionale 25.07.96, n. 29, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1 bis. Le domande per la concessione dei benefici di cui al presente capo non sono soggette al termine di scadenza stabilito dal comma 2 dell'art. 5 della Legge regionale 27.04.96, n. 21. Pertanto le stesse sono evase seguendo l'ordine cronologico di presentazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio". Art. 2 (modifica dell'articolo 11 della Legge regionale 25 luglio 19996 n. 29) 1. Il comma 1 dell'art. 11 della Legge regionale 25.07.96, n. 29, e' sostituito dal seguente: "1. A beneficio dei lavoratori che si impegnino ad esercitare la facolta' di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, puo' essere finanziato lo svolgimento di periodi di lavoro dipendente presso datori di lavoro che si obblighino a curarne la formazione, assumendoli con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa legge 223 del 1991." la presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

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