Legge regionale 4 Marzo 1997, n. 11
Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario in basilicata.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 25 21/06/1997 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - principi generali
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Basilicata, in attuazione degli art. 3 e 34 della Costituzione ed in conformita' dei principi dettati dalla legge 2 dicembre 1991 n. 390, con la presente legge disciplina gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono ai capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, di raggiungere i gradi piu' alti dell'istruzione, nonche' a favorire l'accesso, la frequenza e la regolarita' degli studi per la generalita' degli studenti.
2 .
Gli obiettivi della presente legge sono perseguiti in collaborazione con l'universita' degli studi di Basilicata nonche' con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati che operino o concorrano all'attuazione del diritto allo studio universitario.
Art. 2 - Destinatari
1 .
Destinatari dei servizi ed interventi di cui alla presente legge sono gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma dell'universita', degli istituti superiori di grado universitario o di altra rilevanza culturale (conservatori e accademie), che rilascino titoli aventi valore legale, con sede amministrativa in Basilicata, tutti indicati di seguito con il termine "universita'".
2 .
Gli studenti di nazionalita' straniera fruiscono dei servizi e dei benefici previsti dalla presente legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
Art. 3 - Settori di intervento
1 .
Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'art. 1 della presente legge, la Regione interviene in favore degli studenti universitari nei seguenti settori:
- Settore degli interventi attribuibili per concorso, articolato in servizi e provvidenze economiche;
- Settore dei servizi rivolti alla generalita' degli studenti.
2 .
Restano comunque ferme le prescrizioni derivanti dalle determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
Art. 4 - Conferenza regione- universita'
1 .
E' istituita la conferenza tra Regione e universita' con lo scopo di favorire il coordinamento nell'ambito regionale degli interventi di rispettiva competenza.
2 .
I componenti della conferenza sono:
- Il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- Il rettore dell'universita' degli studi di Basilicata o suo delegato;
- Il presidente dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
- Il dirigente del competente ufficio regionale sul diritto allo studio universitario;
- Un rappresentante del Comune di Potenza;
- Un rappresentante del Comune di Matera;
- Un rappresentante dell'anci regionale;
- Un rappresentante degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'universita', da questo designato;
- Un rappresentante dei studenti eletti nel consiglio di amministrazione dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, da questo designato.
3 .
La conferenza e' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che ne convoca le sedute. Funge da segretario della conferenza il dirigente del competente ufficio regionale sul diritto allo studio universitario.
4 .
La conferenza esprime pareri sulle proposte di sviluppo universitario in Basilicata per gli aspetti inerenti al diritto allo studio, sui contenuti delle singole convenzioni tese a promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra Regione e universita' in relazione ai servizi ed interventi per il diritto allo studio universitario, quali l'orientamento, la editoria, il tutorato di cui all'art. 13 della legge 13 novembre 1990 n. 341.
5 .
Esprime, altresi', pareri sulle ipotesi espressamente previste dalla norme vigenti.
6 .
I risultati della conferenza sono comunicati periodicamente, a cura del competente ufficio regionale, alla consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge n. 390/1991.
7 .
La conferenza si riunisce almeno tre volte all'anno.
Titolo II - struttura operativa
Art. 5 - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario
1 .
E' istituita l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, con sede in Potenza, con il compito di realizzare gli interventi e gestire i servizi individuati dalla presente legge, che garantiscono, nel rispetto delle normative vigenti, l'effettiva attuazione del diritto agli studi universitari.
2 .
L'azienda e' dotata di personalita' giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.
Art. 6 - Regolamento organizzativo
1 .
L'ordinamento interno dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario e' disciplinato da un regolamento organizzativo, adottato dal consiglio di amministrazione dell'ente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, approvato dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla Legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.
2 .
Il regolamento disciplina fra l'altro:
- Le modalita' di convocazione, adunanza, votazione e quant'altro necessario per il funzionamento degli organi collegiali dell'ente;
- Le competenze amministrative del direttore, ferme restando le attribuzioni fissate dalla presente legge;
- L'articolazione della struttura organizzativa ed operativa.
Art. 7 - Organi
1 .
Sono organi dell'azienda:
- Il consiglio di amministrazione;
- Il presidente,
- Il collegio dei revisori dei conti.
Art. 8 - Consiglio di amministrazione
1 .
Il consiglio di amministrazione dell'azienda e' composto:
- Dal presidente;
- Da quattro rappresentanti designati dal Consiglio Regionale, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza tecnico - amministrativa acquisita nella gestione di strutture pubbliche e private;
- Da quattro rappresentanti dell'universita' di cui due eletti dalla componente studentesca.
2 .
Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.
3 .
Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina del consiglio di amministrazione, che si intende pertanto validamente costituito, anche in assenza della designazione o dell'elezione dei rappresentanti di alcune componenti, purche' i membri designati o eletti siano la meta' piu uno del numero dei componenti del consiglio stesso.
4 .
La componente studentesca viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organismi di governo dell'universita'; in ogni caso, tutti i componenti del consiglio decadono al termine del mandato dell'organo che li ha designati o eletti e possono essere confermati per una sola volta.
5 .
In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti dei consiglio sono sostituiti con atto dell'organo dell'ente di cui erano espressione; se il componente e' un rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella lista.
6 .
I componenti del consiglio di amministrazione che siano nominati successivamente alla Costituzione del consiglio, restano in carica fino alla scadenza dello stesso.
7 .
Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'azienda che firma i relativi verbali, controfirma le delibere consiliari ed i provvedimenti d presidente, formulando altresi' sulle deliberazioni apposito parere circa la loro legittimita'.
Art. 9 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione
1 .
Il consiglio di amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione, verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2 .
In particolare sono di competenza del consiglio di amministrazione:
- Il regolamento organizzativo, di cui al precedente art. 6;
- Il piano annuale delle attivita' e degli interventi predisposto sulla base degli indirizzi eventualmente formulati dalla Giunta regionale;
- I regolamenti attuativi dei servizi ed interventi;
- Il bilancio di previsione, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo;
- La pianta organica e le sue modifiche ed integrazioni;
- La tariffazione dei servizi;
- La ratifica delle deliberazioni assunte in via d'urgenza dal presidente, relative a materie di propria competenza;
- L'acquisto e l'alienazione di beni immobili l'accettazione di donazioni, eredita' e legati e l'accensione di mutui, previa richiesta delle prescritte autorizzazioni alla Giunta regionale;
- Ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi ed i regolamenti non prevedano l'espressa attribuzione ad altro organo.
Art. 10 - Scioglimento del consiglio di amministrazione
1 .
In caso di persistente carenza di funzionamento ovvero di gravi violazioni di disposizioni normative o di prescrizioni programmatiche, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, il consiglio di amministrazione e' sciolto ed e' nominato un commissario per la gestione dell'ente e per la ricomposizione del nuovo consiglio entro sei mesi dallo scioglimento.
Art. 11 - Il presidente
1 .
Il presidente e' nominato dal consiglio di amministrazione.
2 .
Il presidente deve essere in possesso dei requisiti previsti per i consiglieri alla 2 alinea del 1 comma del precedente art. 8 e dura in carica sino alla scadenza del consiglio di amministrazione.
3 .
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca il consiglio di amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e lo presiede.
4 .
Egli propone al consiglio di amministrazione il piano annuale delle attivita e interventi, i regolamenti dell'ente, il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo ed adempie alle altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
5 .
In caso di urgenza, ove non sia possibile convocare il consiglio, il presidente adotta, sentito il direttore, i provvedimenti di competenza del consiglio stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta consiliare.
6 .
In caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione dalla carica, il presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal consigliere anziano per eta'.
Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti
1 .
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri iscritti nell'albo dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
2 .
Il collegio e' nominato, con votazione limitata a uno, dal Consiglio regionale che ne individua anche il presidente.
3 .
Il collegio dei revisori dei conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale e' stato nominato ed e' rinnovato nei modi e nei termini di cui alla Legge regionale 31 maggio 1993 n. 27.
4 .
Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige una relazione sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarita' ed efficienza dell'amministrazione, segnalando alla Giunta regionale eventuali irregolarita'.
5 .
I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data comunicazione al presidente del collegio nei medesimi termini e modi prescritti per i componenti dell'organo amministrativo.
Art. 13 - Indennita'
1 .
Al presidente dell'azienda compete un'indennita' mensile di carica ragguagliata al 40 per cento dell'indennita' mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.
2 .
Ai componenti del consiglio di amministrazione spetta un'indennita' mensile pari a quella corrisposta ai componenti effettivi del comitato regionale di controllo.
3 .
Al presidente dei revisori dei conti spetta un'indennita' mensile pari al 30 per cento del compenso previsto per il presidente del consiglio di amministrazione.
4 .
Ai revisori spetta un'indennita' mensile pari al 20 per cento dell'indennita' corrisposta al presidente del consiglio di amministrazione.
Art. 14 - Direttore
1 .
Il direttore dell'azienda e' nominato dal consiglio di amministrazione e puo' essere scelto tra i dirigenti regionali che:
- Abbiano una eta' non superiore a 65 anni;
- Abbiano svolto attivita' professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni anche in enti o aziende pubbliche o private;
- Siano in possesso di diploma di laurea.
2 .
Il rapporto di lavoro del direttore e' a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine con la cessazione del consiglio di amministrazione.
3 .
L'incarico di direttore e' rinnovabile per una sola volta; puo' essere revocato prima della scadenza con atto motivato della Giunta regionale.
4 .
Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo del direttore e' determinato ed e' regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni - autonomie locali", cosi' come richiamato all'art. 19, 2 comma, della l.r. 2 marzo 1996 n. 12.
5 .
In relazione a motivate esigenze operative il direttore puo' essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1 comma. In tal caso il rapporto di lavoro e' regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, commisurato ai valori economici di cui al comma precedente.
6 .
Al direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione, nell'ambito delle direttive generali di cui al precedente art. 9, di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di controllo quali, tra l'altro, l'espletamento di gare, la sottoscrizione di contratti e convenzioni, di organizzazione delle risorse umane e strumentali; egli e' responsabile della gestione e dei relativi risultati, nonche' della legittimita' degli atti dell'amministratore. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del direttore e del funzionario presposto alla ragioneria, che ne risponde in solido.
7 .
Il direttore, inoltre:
- Programma le attivita' delle strutture operative al fine di conseguire gli obiettivi aziendali e da' esecuzione alle deliberazioni e alle direttive assunte dal consiglio di amministrazione;
- Sovrintende all'organizzazione degli uffici e dei servizi assicurando la funzionalita', l'economicita' e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'azienda;
- Assiste l'attivita' deliberativa di competenza del consiglio di amministrazione ed esprime su di essa il proprio parere di legittimita';
- Formula proposte di relazione all'elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza del consiglio di amministrazione.
Art. 15 - Organizzazione degli uffici e del personale
1 .
L'azienda disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal Decreto Legge 29/1993 e dalla l.r. 2 marzo 1996, n. 12.
2 .
Ai dirigenti e al personale dell'azienda si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonche' previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, cosi' come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale "Regioni-autonomie locali".
Art. 16 - Patrimonio
1 .
Il patrimonio dell'azienda e' costituito dai beni immobili e mobili trasferiti dalla Regione o derivanti da acquisizioni, comodati, donazioni, eredita' e legati.
2 .
L'utilizzo dei beni messi a disposizione dall'universita' o da altri enti per gli scopi previsti dalla presente legge e' regolato da apposite convenzioni, ai sensi dell'art.21della legge n. 390/1991.
Art. 17 - Dotazione finanziaria
1 .
L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
- Finanziamenti regionali per spese di gestione e di investimento; proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
- Proventi derivanti dai propri beni patrimoniali;
- Proventi rinvenienti da tasse e contributi previsti da disposizioni di legge statali e regionali;
- Contributi o finanziamenti di enti, istituzioni e privati per gli scopi d'istituto;
- Rimborsi, recuperi, entrate diverse per i servizi resi dall'ente; donazioni, eredita' e legati;
- Accensione di mutui.
Art. 18 - Bilanci, contabillta' e contratti
1 .
L'azienda gestisce le proprie attivita' secondo le norme regionali vigenti in materia di contratti, contabilita' ed economato, patrimonio, in quanto applicabili.
Titolo III - disciplina degli interventi
Art. 19 - Tipologia
1 .
Gli interventi attuativi del diritto allo studio universitario sono i seguenti:
- Borsa di studio;
- Prestito d'onore;
- Servizio abitativo;
- Servizio di ristorazione;
- Servizio di informazione e orientamento;
- Stampa e materiale didattico;
- Interventi a favore degli studenti lavoratori;
- Interventi a favore degli studenti portatori di handicap;
- Interventi per attivita' culturali, ricreative e sportive, in collaborazione con l'universita', ai sensi dell'art. 12, 1 comma lett. D) della legge n. 390/1991;
- Interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- Interventi per l'assistenza sanitaria, in raccordo con il servizio sanitario nazionale, in attuazione degli artt. 7, 3 comma lett. D) e 19 della legge n. 390/1991;
- Ogni altro intervento finalizzato all'attuazione del diritto allo studio, anche in collaborazione con l'universita'.
Art. 20 - Borse di studio
1 .
Le borse di studio sono attribuite mediante concorso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito di cui all'art. 32 della presente legge.
2 .
Le borse di studio possono essere concesse limitatamente ad un solo corso di studio, laurea o diploma. Coloro che abbiano conseguito un diploma universitario possono ottenere la borsa di studio per il conseguimento di una laurea, fatta eccezione per gli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali ne abbiano gia' in precedenza beneficiato.
3 .
Le borse di studio, nei limiti fissati dalla normativa regionale, non possono essere cumulate con altre analoghe provvidenze a qualsiasi titolo attribuite, con le eccezioni di cui all'art. 7, 1 comma lett. D) della legge n. 390/1991.
Art. 21 - Prestito d'onore
1 .
Il prestito d'onore e' attribuito mediante concorso agli studenti in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito e secondo le modalita' stabilite dall'art. 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e relativi adempimenti.
2 .
Le procedure e gli adempimenti previsti dall'art. 16 della legge n. 390/1991 sono disciplinati con appositi atti della G.R. L'azienda provvede, nei limiti degli stanziamenti assegnati, a formulare le graduatorie ed a comunicare alle banche ed istituti di credito convenzionati gli elenchi nominativi degli studenti beneficiari, corredati della documentazione prescritta.
Art. 22 - Servizio abitativo
1 .
Il servizio abitativo ricomprende tutti gli interventi diretti ad agevolare la frequenza agli studi degli studenti fuori sede iscritti all'universita' di Basilicata, mediante la rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilita' di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio. Per gli studenti non assegnatari di alloggio, ai sensi del successivo 4 comma, il servizio assicura l'informazione e l'assistenza legale per i contratti di locazione, di esercizio di affittacamere o di altri ad essi assimilabili.
2 .
Per studente fuori sede s'intende lo studente residente in Comuni diversi da quello sede dell'universita' frequentata, con tempi di percorrenza tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora.
3 .
L'alloggio puo' essere situato in immobili di proprieta' dell'azienda o ad essa conferito a tal fine in comodato, nonche' in immobili di proprieta' di altri soggetti pubblici e privati, a disposizione dell'ente previe apposite convenzioni stipulate con proprietari.
4 .
Gli immobili di cui al precedente comma 3 sono assegnati, con specifico provvedimento, agli studenti iscritti non oltre il secondo anno fuori corso, a seguito di concorso le cui modalita' saranno successivamente disciplinate.
5 .
L'assegnazione degli alloggi e' disposta prioritariamente ai borsisti fuori sede che abbiano presentato domanda di partecipazione al relativo concorso.
6 .
L'utilizzazione delle strutture abitative e' disciplinata da apposito regolamento che definisce, fra l'altro, i diritti e gli obblighi degli studenti alloggiati.
7 .
Gli immobili destinati ad alloggi studenteschi, nei periodi di tempo libero dalle attivita' accademiche, sono a disposizione dell'azienda o della Regione per i fini istituzionali propri e della universita'.
8 .
In caso di indisponibilita' o carenza di strutture residenziali e di alloggi, puo' essere prevista, nei piani di cui al precedente 4 comma, l'erogazione di provvidenze economiche per gli studenti fuori sede, in possesso dei prefissati requisiti di merito e di reddito, domiciliati nel Comune sede dell'universita' per motivi di studio. L'erogazione delle suddette provvidenze avviene mediante concorso.
Art. 23 - Servizio di ristorazione
1 .
Il servizio di ristorazione e' assicurato presso mense universitarie di proprieta' dell'ente o ad esso trasferite o cedute in comodato, ovvero mediante convenzioni con enti, ristoranti ed esercizi privati, garantendo l'effettiva fruizione dello stesso e la massima economicita' di gestione.
2 .
Il servizio e' rivolto alla generalita' degli studenti dell'universita' della Basilicata, nonche' gli studenti iscritti ad altre universita' temporaneamente presenti nella Regione per motivi di studio che li impegnino presso l'universita' di Basilicata, previa autorizzazione del direttore dell'azienda.
3 .
Il servizio e' esteso, a costi reali, agli iscritti alle scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento ed ai dottorati di ricerca.
4 .
Possono accedere al servizio anche i docenti ed il personale non docente dell'universita' nonche' il personale dipendente dell'azienda e quello della Regione purche' senza oneri a carico dell'azienda mediante apposite convenzioni e fatta comunque salva la funzionalita' del servizio per gli studenti.
5 .
Le tariffe e le contribuzioni per fruire del servizio di ristorazione sono stabilite annualmente dall'azienda, tenuto conto anche dell'andamento della spesa nel corso dell'anno con riferimento allo stanziamento di bilancio.
Art. 24 - Servizio informazione e orientamento
1 .
Il servizio di informazione ed orientamento provvede a fornire agli studenti elementi di conoscenza sulla organizzazione della vita universitaria e sulle prospettive professionali ed occupazionali legate ai corsi di studio universitario.
2 .
Il servizio e' rivolto anche agli studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori, al fine di orientarli ad una scelta consapevole degli studi legata alle inclinazioni individuali, alla 10:05 situazione socio-economica regionale, nazionale ed europea ed al mondo del lavoro.
Art. 25 - Stampa e materiale didattico
1 .
L'azienda puo' autorizzare interventi diretti alla riproduzione e diffusione, anche mediante prestito, di materiale didattico di ogni genere, IV i compresa la fotocopiatura a prezzo di costo di tale materiale.
2 .
Tali interventi possono essere organizzati e gestiti, anche in forma cooperativa ed associativa, secondo criteri di efficienza e di economicita'.
Art. 26 - Interventi a favore di studenti lavoratori
1 .
Gli studenti lavoratori possono beneficiare dei servizi destinati alla generalita' degli studenti, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nel programma annuale dell'azienda.
2 .
L'azienda puo' attuare altri interventi a favore degli studenti lavoratori, che abbiano requisiti di cui all'art. 4 lett. A) della legge 2 dicembre 1991 n. 390, e collabora con l'universita' per il raggiungimento degli obiettivi indicati dall'art. 12 lett. B) e c) e dell'art. 14 della legge n. 390/1991.
Art. 27 - Interventi a favore di studenti portatori di handicaps
1 .
L'azienda, ad integrazione degli interventi previsti dalla legge 5 febbraio 1991 n. 104, interviene a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausilio strumentale per le attivita' didattiche, ovvero con provvidenze in denaro secondo il tipo e il grado di invalidita'.
2 .
Possono inoltre essere previsti interventi diretti a rimuovere impedimenti ed ostacoli che non consentano al portatore di handicap di fruire correttamente delle attivita' e dei servizi per il diritto allo studio universitario.
Art. 28 - Attivita' culturali, ricreative e sportive
1 .
L'azienda collabora con l'universita', anche mediante apposite convenzioni, per favorire e sostenere le attivita' culturali, ricreative e sportive, nei limiti di cui alle leggi 28 giugno 1977 n. 394, 3 agosto 1985 n. 429 e 2 dicembre 1991 n. 390.
Art. 29 - Trasporto pubblico
1 .
Possono essere previsti nel piano annuale delle attivita' e degli interventi dell'azienda e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, interventi per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano degli studenti finalizzati a favorire la frequenza dei corsi e la partecipazione alla vita universitaria.
Art. 30 - Altri interventi
1 .
I programmi ed i regolamenti dell'azienda possono prevedere altre forme di sovvenzione in favore di studenti appartenenti a particolari categorie e trovantisi in temporanee ed eccezionali situazioni di bisogno, al fine di agevolare la frequenza degli studi e le attivita' di apprendimento.
2 .
L'azienda collabora inoltre con l'universita' per la promozione degli interscambi didattici e culturali, realizzati a condizioni di reCiprocita' con universita' Italiane e straniere, mediante la erogazione di servizi e provvidenze appositamente previste nel piano annuale delle attivita' e degli interventi.
3 .
L'azienda realizza, inoltre, altri interventi comunque connessi al perseguimento degli obiettivi della presente legge, tra i quali quelli relativi alla sistemazione abitativa del personale docente della universita', che non comportino oneri per la Regione e che trovano disciplina in apposita convenzione.
Titolo IV - accesso agli interventi
Art. 31 - Requisiti
1 .
I criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli tudenti, nonche' per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso agli interventi di cui alla presente legge, sono fissati con il decreto del presidente del consiglio di Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 91, n. 390.
Art. 32 - Accertamenti e sanzioni
1 .
Ai fini dell'ammissione ai servizi e benefici previsti per l'attuazione del diritto allo studio universitario, gli studenti interessati, ove necessario, sono tenuti a produrre all'azienda un'autocertificazione attestante le condizioni reddituali ed economiche proprie e dei componenti il nucleo familiare di appartenenza.
2 .
In relazione a quanto disposto dal comma precedente l'azienda puo' richiedere l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria cui sono inviati gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze economiche.
3 .
In caso di dichiarazioni false o non veritiere, prodotte al fine di fruire dei servizi ed interventi previsti dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 della legge n. 390 del 2 dicembre 1991.
4 .
L'azienda puo' decidere la sospensione della fruizione dei servizi e dei benefici erogati agli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti che disciplinano l'attuazione dei servizi ed interventi o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari da parte degli organi dell'universita'.
Art. 33 - Pubblicita'
1 .
Per gli adempimenti previsti nell'art. 24 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, l'azienda invia semestralmente all'universita' gli elenchi degli studenti beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartiti per tipologie di interventi.
Titolo V - modalita' di attuazione degli interventi
Art. 34 - Funzionamento e gestione degli interventi
1 .
L'azienda programma e gestisce gli interventi ed i servizi di cui alla legge con il piano annuale delle attivita' e con appositi regolamenti, approvati ai sensi dell'art. 38, nei quali sono anche previste e disciplinate forme di partecipazione e controlli sulla funzionalita' dei medesimi.
2 .
I servizi per il diritto allo studio universitario possono essere gestiti direttamente dall'azienda o in qualunque altra forma essa ritenga idonea, anche mediante affidamento a cooperative ed associazioni studentesche, ovvero mediante convenzioni con l'universita' per l'utilizzo delle forme di collaborazione di studenti previste dall'art. 13 della legge n. 390/1991.
3 .
L'azienda puo' altresi' convenzionarsi', per la gestione dei servizi, con enti pubblici e privati, con societa' e soggetti individuali, gia' operanti nel territorio secondo criteri di qualita', efficienza ed economicita'.
Art. 35 - Approvazione degli atti fonamentali
1 .
Sono soggetti all'approvazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti dell'azienda:
- I regolamenti e le relative modifiche;
- La pianta organica e relative modifiche e integrazioni;
- Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- Il piano annuale delle attivita' e degli interventi. Per il controllo dei predetti atti si applicano le norme previste dalla Legge regionale 16 maggio 1991 n. 10.
Art. 36 - Vigilanza, controlli ed azioni regionali
1 .
La Giunta regionale esercita, a mezzo del competente ufficio regionale, la vigilanza sull'amministrazione dell'azienda per accertare la rispondenza della sua attivita' agli indirizzi generali eventualmente stabiliti. A tal fine essa puo' richiedere l'acquisizione di atti e documenti e disporre in ogni momento ispezioni anche amministrative e verifiche di cassa.
Art. 37 - Abrogazione di norme
1 .
La Legge regionale 18 dicembre 1989 n. 34 e' abrogata.
Art. 38 - Norme transitorie
1 .
Fino alla Costituzione degli organi dell'azienda ai sensi della presente legge, continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in carica dell'I.R.S.U.B.
2 .
L'azienda subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'I.R.S.U.B., fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche del personale attualmente in servizio presso l'I.R.S.U.B.
3 .
Il presidente dell'I.R.S.U.B. In carica all'entrata in vigore della presente legge predispone, entro trenta giorni dalla stessa data, la ricognizione dei beni e dei rapporti attivi e passivi dell'ente. Tale documento e' approvato dalla Giunta regionale.
4 .
Il personale regionale che attualmente presta servizio presso l'I.R.S.U.B. In posizione di distacco puo', su richiesta essere inquadrato nella pianta organica dell'azienda con la posizione giuridica acquisita nell'ente regionale. Il personale regionale che non fa domanda viene rinviato al proprio ente.
Art. 39 - Norma di richiamo
1 .
Per quanto non previsto dalla presente Legge regionale, valgono le norme della legge 2 dicembre 1991 n. 390.
Art. 40 - Norma finanziarla
1 .
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 1.750.000.000, si fara' fronte con le disponibilita' esistenti sull'apposito capitolo 7400 del bilancio esercizio finanziario 1997.
2 .
Per gli esercizi successivi le leggi di bilancio fisseranno l'entita' degli oneri a carico della Regione
Art. 41 - Pubblicazione della legge
1 .
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
2 .
E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.





