Legge regionale 4 Marzo 1997, n. 12
Costituzione della societa' lucana per l'imprenditoria giovanile s.p.a.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 25 21/06/1997 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
Al fine di agevolare lo sviluppo di nuova imprenditorialita' e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale della Regione nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione ed in armonia con la normativa statale e comunitaria, il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a costituire una societa' per azioni, denominata societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di gestire gli strumenti legislativi finalizzati alla creazione d'impresa e alla promozione di lavoro autonomo nell'ambito del territorio della Regione nonche' di produrre servizi, a favore degli organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, rivolti al perseguimento delle medesime finalita'.
Art. 2
La societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile puo' essere destinataria di finanziamenti regionali, nazionali e dell'unione europea, il cui utilizzo sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori.
Art. 3
L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi della societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile e' costituito dal territorio di cui all'obiettivo 1, cosi' come definito dai regolamenti dell'unione europea, limitatamente al territorio della Regione Basilicata.
Art. 4
Il capitale sociale iniziale della societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile, stabilito in 200 milioni di lire, sara' sottoscritto, in ragione del 49%, dalla Regione Basilicata, che si riserva la facolta' di ripartire la propria quota, tra soggetti economici pubblici e privati, enti locali e associazioni di categoria, successivamente individuati, e del restante 51%, dalla societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a. Di Roma, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge 31 maggio 1994, n. 331, da ultimo reiterato con il Decreto Legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla Costituzione della societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile, di cui all'art. 1 della presente legge.
Art. 6
Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita intesa intervenuta all'atto della formale Costituzione del nuovo soggetto giuridico, la societa' per l'imprenditorialita' giovanile di Roma potra' retrocedere progressivamente le proprie azioni a vantaggio dei soggetti di cui all'art. 4, dismettendo di fatto, totalmente o parzialmente, la propria partecipazione al capitale sociale della societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile. Fino a quell'epoca, la societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a. Di Roma esercitera' i diritti dell'azionista di maggioranza, anche a motivo dell'affidamento di parte delle proprie attivita' di servizio, per l'attuazione del decreto 24 novembre 1994, n. 695, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 511 e della legge 19 luglio 1993, n. 236, alla societa' per azioni regionale di cui all'art. 1 della presente legge. La societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile e' autorizzata a stipulare con la societa' per l'imprenditorialita' giovanile s.p.a. Di Roma - previo parere della competente commissione consiliare - un'apposita convenzione, al fine di regolare le modalita' di svolgimento delle attivita' che avra' in carico.
Art. 7
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati per l'anno finanziario1997in 98 milioni di lire, si fara' fronte con lo stanziamento di cui al cap. 2411, di nuova istituzione con la denominazione "Costituzione della societa' lucana per l'imprenditorialita' giovanile", mediante prelievo dell'occorrente somma sul cap. 2410 del bilancio regionale 1997. La Giunta regionale e' autorizzata alle conseguenti variazioni di bilancio.
Art. 8
La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.





