Legge regionale 3 Gennaio 1997, n. 2

Modifiche alla l.r. 16 luglio 1993 n. 38 recante norme per la promozione del volontariato.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 20
17/05/1997
Regione Basilicata

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La Legge regionale 16 luglio 1993, n. 38 e' modificata ai sensi dei seguenti articoli.

Art. 2

1 .

All'art. 1, comma 2, lettera b), dopo le parole "e della natura" sono aggiunte le seguenti: "alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio con particolare riferimento alla difesa del patrimonio boschivo dagli incendi, alla protezione civile ed al soccorso delle popolazioni sinistrate".

Art. 3

1 .

All'art. 2, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "1-bis - in particolare sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi, liberamente costituiti e di qualunque forma giuridica, che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, allo scopo di svolgere, senza fini di lucro anche indiretto, una attivita' di solidarieta' sociale.

Art. 4

1 .

All'art. 3, comma 6, dopo le parole "la Giunta regionale" sono cancellate le seguenti: ",su proposta dell'Assessore competente,".

Art. 5

1 .

All'art. 4, comma 2, la lettera l) e' cosi' modificata: "l) l'obbligo della copertura assicurativa per responsabilita' civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attivita' e' a carico dell'ente pubblico che stipula la convenzione;".

2 .

All'art. 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis - l'organizzazione deve indicare preventivamente il personale, i mezzi e le attrezzature occorrenti ed assicurare che i soci che prestano attivita' volontaria siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche adeguate ai compiti da svolgere, siano sottoposti ad accertamenti di idoneita' fisica, nonche' provvisti della abilitazione all'esercizio professionale ove prescritta. 4-ter - il personale volontario impiegato in servizio di protezione civile e' posto alle dipendenze funzionali degli organismi pubblici individuati dalle convenzioni ed e' da questi dotato del necessario equipaggiamento, dei mezzi e delle specifiche attrezzature; per la difesa dei boschi dagli incendi il medesimo personale e' posto alle dipendenze funzionali del corpo forestale dello stato e degli enti delegati in materia ed e' impiegato in attivita' di prevenzione, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi. 4-quater - al termine del periodo di attivita' previsto dalle convenzioni il personale volontario che ha partecipato con profitto ai servizi convenzionati ricevera' un attestato rilasciato dalla Regione Basilicata o dagli altri enti pubblici titolari di convenzione, di operatore volontario nel settore in cui ha svolto l'attivita'".

Art. 6

1 .

All'art. 7, comma 2, le lettere b) e d) sono cosi' modificate: "b) avanza proposte alla giunta ed al Consiglio regionale sulle materie che interessano le attivita' delle organizzazioni di volontariato, nonche' sulla utilizzazione dello stanziamento annuale di cui al successivo art. 12;". "d) promuove ricerche e studi di carattere generale e specialistico relativi ai settori di attivita' cui appartengono le organizzazioni iscritte al registro regionale;".

2 .

All'art. 7, comma 3, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

  • Da un funzionario per ciascuna delle prefetture di Potenza e Matera;
  • Da un funzionario, per ciascuna delle due province, del corpo forestale dello stato;
  • Da un rappresentante, per ciascuna delle due province, dei vigili del fuoco;" .

3 .

Al medesimo comma 3 dell'art. 7 e parole "personale del dipartimento sicurezza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "personale del dipartimento presidenza della giunta,".

Art. 7

1 .

L'art. 9 e' sostituito dal seguente: "art. 9 (formazione e aggiornamento). - la Regione promuove e contribuisce all'attivita' di formazione e di aggiornamento degli aderenti alle organizzazioni iscritte nel registro regionale e prevede, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale, la creazione, il sostegno ed il rafforzamento delle professionalita' necessarie ai settori in cui opera il volontariato".

Art. 8

1 .

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

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