Legge regionale 11 Settembre 1996, n. 84
Fondo regionale per il sostegno dell'occupazione.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 11 15/03/1997 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare, ai sensi dell'art. 9 del proprio statuto, la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge, un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.
2 .
Gli interventi di cui al comma precedente sono diretti al mantenimento del livello occupazionale esistente ed alla creazione di nuova occupazione.
Art. 2 - Programma dell'intervento
1 .
Con la presente legge la Regione Abruzzo interviene con un programma a sostegno dell'occupazione nelle piccole e medie imprese produttive, istituendo un fondo di 70 miliardi di lire.
2 .
Per piccole e medie imprese si intendono le imprese cosi' come definite dalla u.e. Con decisione del 23 aprile 1996. Per quanto concerne le imprese appartenenti al settore dei servizi vengono adottati i parametri previsti dall'u.e., cosi' come recepiti dalla legge 488/92.
3 .
Il programma di cui al comma precedente sara' attuato mediante:
- La creazione di incentivi diretti all'assunzione di nuovi soggetti con uno stanziamento di 38 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dall'u.e., fino ad esaurimento del fondo. Il finanziamento di investimenti destinati alla costruzione, all'ampliamento, al recupero ed alla ristrutturazione di fabbricati e aree industriali o artigianali con uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dall'unione europea, fino ad esaurimento del fondo;
- La concessione di contributi per il consolidamento di debiti a breve termine con uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dalla u.e., fino ad esaurimento del fondo;
- Il rifinanziamento della L.R. 61/94 con uno stanziamento di 5 miliardi di lire per il 1996, fino ad esaurimento del fondo;
- La realizzazione di interventi nel settore della formazione professionale con uno stanziamento di 7 miliardi di lire per l'anno 1996, salvo eventuale proroga concessa dalla u.e., fino ad esaurimento del fondo.
4 .
Le misure di cui ai punti primo, secondo e terzo del comma precedente non sono cumulabili fra loro.
Titolo I - incentivi per nuove assunzioni
Art. 3 - Beneficiari
1 .
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi localizzate nel territorio della Regione Abruzzo, che incrementino, successivamente alla entrata in vigore della presente legge, la base occupazionale dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2 .
Possono inoltre beneficiare di contributi di cui al presente titolo anche le imprese cosi' come definite nel precedente comma, costituite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che non abbiano beneficiato di altri contributi comunitari, nazionali o regionali.
3 .
Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attivita' previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
4 .
Per base occupazionale si intende il valore medio degli occupati nell'anno solare precedente a quello di presentazione della richiesta di cui al successivo art. 5.
5 .
Concorrono a formare la base occupazionale anche i lavoratori collocati in cassa integrazione o in mobilita', gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di formazione di lavoro.
6 .
L'incremento della base occupazionale di cui al 1 e 3 comma del presente articolo deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
7 .
I neo-assunti devono appartenere alle seguenti categorie:
- Disoccupati e soggetti in cerca di prima occupazione, iscritti da almeno sei mesi nelle liste di collocamento dei comuni abruzzesi, in eta' compresa tra i 16 e i 50 anni;
- Lavoratori in eta' uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonche' lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi della legge del 23 luglio 1991, n. 223 e successive;
- Portatori di minorazioni fisiche e sensoriali, con diminuzione di capacita' lavorativa superiore al 72 e portatori di minorazioni psichiche con diminuzione di capacita' lavorativa superiore al 46, collocati al lavoro, in entrambi i casi, su richiesta nominativa del datore;
- Ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno nonche' minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorita' giudiziaria minorile collocati al lavoro, per tutti i casi, su richiesta nominativa del datore;
- Ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero gia' svolto, programmi terapeutici, di recupero socio-lavorativo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
8 .
Sono escluse dalle provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni. 9. Sono incluse nel novero dei beneficiari tutte le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi con sede legale o unita' produttive dislocate nel territorio dell'Abruzzo, o che godano contemporaneamente dei suddetti requisiti, limitatamente alle assunzioni effettuate presso le sedi localizzate in territorio abruzzese.
Art. 4 - Misura del contributo
1 .
La piccola e media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta secondo le modalita' previste dal successivo articolo 5, ricevera', per un biennio, ad integrazione del costo sostenuto per ogni unita' lavorativa costituente incremento occupazione ai sensi del precedente art. 3, un contributo annuale.
2 .
La misura del contributo annuale e' determinata, in funzione della categoria di appartenenza dei lavoratori costituenti incremento occupazionale, come di seguito:
- 9 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al primo punto del sesto comma del precedente articolo 3;
- 10 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alla categoria di cui al secondo punto del sesto comma del precedente art. 3;
- 12 milioni di lire nel caso in cui le assunzioni riguardino soggetti appartenenti alle categorie di cui al terzo, al quarto e al quinto punto del sesto comma del precedente articolo 3.
3 .
L'ammontare complessivo del contributo non puo' superare la somma di 50.000 ecu in tre anni per ogni singola o piccola media impresa beneficiaria.
Art. 5 - Modalita' attuative
1 .
Le aziende interessate ad assumere nuovi soggetti, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera a alla presente legge. Il modulo dovra' essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione IV i richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato a.r., alla Giunta regionale d'abruzzo - servizio promozione industriale - Pescara.
2 .
Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunichera', tramite raccomandata a.r., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.
3 .
L'ammissibilita' al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sara' vagliata dal comitato di attuazione di cui al successivo art. 7.
4 .
Il comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.
5 .
Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il comitato di attuazione dovra' esprimere il parere di ammissibilita' sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale per l'approvazione secondo le modalita' di cui all'art. 7.
6 .
Entro 15giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entita' dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria.
7 .
Al termine di ciascun anno, la piccola o media impresa beneficiaria dovra' inviare al servizio promozione industriale della Giunta regionale una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante o dal titolare attestante il numero di unita' lavorative costituenti l'incremento occupazionale come definito dall'art. 3 della presente legge. Alla dichiarazione dovranno essere allegati un elenco nominativo dei dipendenti con separata evidenziazione di coloro che hanno costituito l'incremento occupazionale distinti per categoria di appartenenza, copie delle quietanze di versamento delle ritenute irpef operate al personale dipendente, nonche' una dichiarazione, rilasciata dai competenti uffici previdenziali, attestante l'avvenuto versamento dei contributi dovuti nell'anno oggetto delle provvidenze.
Art. 6 - Modalita' di erogazione degli incentivi
1 .
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente art. 5, la Regione provvedera' alla erogazione del contributo annuale mediante atto dirigenziale.
2 .
Nei casi in cui le assunzioni delle categorie di soggetti elencate nell'articolo 3 siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entita' del contributo sara' ridotta in proporzione alla durata del tempo di lavoro.
3 .
L'entita' del contributo sara' altresi' proporzionalmente ridotta nel caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno solare.
4 .
Qualora, per qualsiasi motivo, nel corso del biennio oggetto di contribuzione, l'incremento occupazionale di cui all'articolo 3 venisse meno, ferma restando l'applicazione del comma precedente, l'impresa perdera' il diritto alla percezione del contributo.
Art. 7 - Comitato di attuazione
1 .
Presso il servizio promozione industriale della Giunta regionale e' costituito il comitato di attuazione. Il comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il comitato e' nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, ed e' composto da un dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'amministrazione regionale, scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali con spiccata esperienza aziendale.
2 .
Partecipa ai lavori del comitato, per l'espletamento delle funzioni di segreteria, un funzionario del servizio promozione industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'industria.
3 .
Le modalita' operative del comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli ordini professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del comitato stesso.
4 .
Il comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal servizio promozione industriale e, ogni quindici giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera b.
5 .
Unitamente al programma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera b, il comitato trasmettera' alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.
6 .
Nel corso dell'esame delle richieste, il comitato piu' richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.
7 .
Per particolari problematiche il comitato puo' avvalersi della collaborazione di funzionari dei servizi regionali competenti per la specifica materia.
8 .
Le eventuali richieste adeguate e riproposte costituiscono nuove richieste.
9 .
Il comitato si occupera' di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento dell'iniziativa relazionando all'Assessore all'industria.
Art. 8 - Beneficiari
1 .
Possono beneficiare del contributo di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali o artigiane localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3, che incrementino la base occupazionale determinata secondo le modalita' previste dai primi tre commi del medesimo articolo 3 in misura di almeno un addetto per ogni cento milioni di contributo. Nel caso di interventi di ristrutturazione di immobili, l'investimento deve essere finalizzato ad un mutamento fondamentale nel prodotto o nel processo produttivo.
2 .
Possono altresi' beneficiare del contributo i consorzi e le societa' consortili, costituiti ai sensi dell'art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240, dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, localizzati nel territorio della Regione Abruzzo, a condizione che dimostrino di possedere un capitale integralmente sottoscritto superiore a 100 milioni di lire ed un numero di soci non inferiore a cinque. Inoltre, i suddetti consorzi o societa' consortili, per beneficiare dei contributi di cui al presente titolo, dovranno predisporre, entro dieci mesi dalla data di approvazione della richiesta di cui al primo comma del successivo art. 10, un piano, sottoscritto da tutti i soci, dal quale risultino l'avvenuta assegnazione degli immobili da costruire, ampliare o recuperare e ristrutturare, l'indicazione degli assegnatari e l'atto di impegno da parte di questi ad utilizzare l'immobile a realizzazione avvenuta, le modalita' di assegnazione e i corrispettivi per l'utilizzo, le attivita' produttive o di servizio che si andranno ad esercitare in ciascun immobile assegnato, i servizi che verranno resi ai consorziati e la dimostrazione della convenienza economica e finanziaria dell'iniziativa per i consorziati, nonche' l'impatto in termini occupazionali.
3 .
Ai beneficiari di cui al secondo comma del presente articolo, non potra' comunque essere destinata una quota superiore al 35 per cento dello stanziamento complessivo di 10 miliardi di lire di cui al secondo punto del secondo comma dell'art. 2.
Art. 9 - Misura del contributo
1 .
I contributi sono riconosciuti nella misura del 30 per cento dell'investimento fino ad un massimo di 600 milioni di lire, oppure, a scelta della impresa richiedente, nella misura del 70 per cento dell'investimento fino ad un massimo di 100 mila ecu nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e comunitarie.
2 .
Per i soggetti di cui al secondo comma del precedente articolo 8, la misura dei contributi e' del 30 per cento dell'investimento fino ad un massimo di 1.200 milioni di lire.
3 .
Sono finanziabili ai sensi della presente legge le spese di progettazione quelle per la costruzione, l'ampliamento, il recupero e la ristrutturazione di fabbricati o aree industriali o artigianali quali:
- Indagini geognostiche, opere di urbanizzazione e sistemazione del terreno; capannone e fabbricato industriale comprensivo del costo degli impianti generali (riscaldamento, idrico, elettrico, condizionamento, ecc.); fabbricato per uffici e servizi;
- Corpi di fabbrica accessori e per servizi generali (tettoie, cabine elettriche, ecc.);
- Formazione di strade e piazzali interni all'area industriale; recinzione area;
- Attrezzature cabina elettrica;
- Basamenti per macchinari;
- Pozzi idrici;
- Impianti antinquinamento.
4 .
Sono escluse dai benefici di cui alla presente legge le spese per l'acquisto del suolo aziendale, nonche', nel caso di interventi di recupero e ristrutturazione, le spese per l'acquisto dell'immobile industriale o artigianale preesistente.
5 .
Le esclusioni di cui al comma precedente non operano nei confronti dei consorzi e delle societa' consortili di cui al secondo comma dell'articolo 8 e nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali con meno di quindici dipendenti, a condizione che l'acquisto riguardi immobili per la realizzazione o l'acquisto dei quali, nei precedenti otto anni, non siano stati erogati, ad alcun beneficiario, contributi e/o sovvenzioni di qualsiasi natura regionali, statali o comunitari. Resta comunque stabilito il limite massimo di contributo, pari a 1.200 milioni di lire, di cui al secondo comma del presente articolo.
6 .
I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre provvidenze regionali, statali e comunitarie conseguibili allo stesso titolo.
Art. 10 - Modalita' attuative
1 .
I soggetti interessati a realizzare, ampliare, o a recuperare e ristrutturare fabbricati o aree industriali o artigianali, dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera a alla presente legge. Il modulo dovra' essere compilato in tutte le sue parti, corredato della documentazione IV i richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare della piccola o media impresa richiedente, e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato a.r., alla Giunta regionale d'abruzzo - servizio promozione industriale - Pescara.
2 .
Entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la Regione comunichera' tramite raccomandata a.r., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.
3 .
L'ammissibilita' al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sara' vagliata dal comitato di attuazione di cui al successivo articolo 12.
4 .
Il comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.
5 .
Entro trenta giorni dalla data di arrivo, il comitato di attuazione dovra' esprimere il parere di ammissibilita' sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale secondo le modalita' previste dall'articolo 12.
6 .
Entro trenta giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entita' dei contributi concessi a ciascuna impresa o soggetto beneficiario.
Art. 11 - Modalita' di erogazione degli incentivi
1 .
L'erogazione dei contributi deliberati avverra' con le seguenti modalita': quanto al 40 per cento del contributo con l'atto deliberativo della Giunta regionale di ammissione al beneficio, previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria; quanto ad un ulteriore 30 per cento del contributo ad avvenuta realizzazione del 40 per cento dell'investimento e previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria; quanto al residuo 30 per cento del contributo ad avvenuta ultimazione dell investimento.
2 .
L'erogazione dei contributi secondo le percentuali di cui al precedente comma avverra', con atto dirigenziale, entro 20 giorni dalla presentazione di idonea documentazione da parte delle imprese o dei soggetti beneficiari.
3 .
Per idonea documentazione si intende quanto segue:
- Ai fini dell'ottenimento dell'acconto pari al 40 per cento del contributo, una fidejussione bancaria o assicurativa di ammontare pari all'acconto medesimo;
- Al fine dell'ottenimento dell'ulteriore quota di contributo pari al 30 per cento, lo stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori attestante l'avvenuta esecuzione della percentuale di opere pari al 40 per cento dell'investimento;
- Ai fini dell'ottenimento del saldo, una dichiarazione a firma del direttore dei lavori, attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento programmato nonche' la conformita' di tutte le opere eseguite alle disposizioni vigenti.
4 .
A pena di decadenza dai benefici di cui al presente titolo, con conseguente immediato obbligo di restituzione dei contributi percepiti oltre agli interessi nella misura legale, gli immobili oggetto delle provvidenze non potranno essere alienati, ne' destinati ad utilizzi diversi da quelli dichiarati all'atto di presentazione della richiesta di cui all'articolo 10, prima del decorso del termine di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. Detto vincolo non e' valido per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 8 i quali potranno alienare il suolo aziendale in favore dei consorziati.
5 .
Per la verifica del rispetto dei vincoli di cui al precedente comma, la Regione oltre ai controlli di cui all'articolo 19, si riserva la facolta' di richiedere informazioni e documentazione ai beneficiari durante i dieci anni successivi alla avvenuta erogazione dei contributi.
Art. 12 - Comitato di attuazione
1 .
Presso il servizio promozione industriale della Giunta regionale e' costituito il comitato di attuazione. Il comitato dura in carica per il biennio di attuazione della legge e per l'anno successivo. Il comitato e' nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, ed e' composto da un dirigente regionale che lo presiede e da tre esperti esterni all'amministrazione regionale, due scelti tra professionisti iscritti agli ordini professionali ed un esperto finanziario scelto nel settore creditizio.
2 .
Partecipa ai lavori del comitato, per l'espletamento delle funzioni di segretario, un funzionario del servizio promozione industriale, con qualifica non inferiore alla sesta, designato dall'Assessore all'industria.
3 .
Le modalita' operative del comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le tariffe previste per gli iscritti agli ordini professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del comitato stesso.
4 .
Il comitato esamina le richieste di contributo trasmesse dal servizio promozione industriale e, ogni trenta giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento, contenente l'elenco delle richieste esaminate e ritenute idonee, attraverso la compilazione della scheda allegata alla presente legge sotto la lettera b.
5 .
Unitamente al progamma di cui al precedente comma, sempre utilizzando la scheda allegata alla presente legge sotto la lettera b, il comitato trasmettera' alla Giunta regionale l'elenco delle richieste esaminate e non ritenute idonee e le relative motivazioni.
6 .
Nel corso dell'esame delle richieste, il comitato puo' richiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti ritenuti utili ai fini istruttori che devono pervenire entro 10 giorni dalla richiesta.
7 .
Per particolari problematiche e per la ricognizione fisica delle opere realizzate, il comitato puo' avvalersi della collaborazione di funzionari dei settori regionali competenti per la specifica materia.
8 .
Gli eventuali progetti adeguati e riproposti costituiscono nuove richieste.
9 .
Il comitato si occupera' di monitorare, con cadenza semestrale, l'andamento delle iniziative relazionando all'Assessore all'industria.
Titolo III - consolidamento dei debiti a breve termine
Art. 1 - Beneficiari
1 .
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente titolo le piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi costituite o esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, localizzate nel territorio della Regione Abruzzo ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 3, che mantengano o incrementino la loro base occupazionale.
2 .
Le imprese di servizi finanziabili ai sensi del presente titolo sono quelle che svolgono le attivita' previste dalla Unione Europea e dalla legge 488/92.
3 .
Sono ammissibili ai benefici di cui al presente titolo le piccole e medie imprese che non abbiano gia' usufruito di precedenti agevolazioni riguardanti il consolidamento ai sensi di altre leggi agevolative regionali, statali o comunitarie, e che abbiano adeguate potenzialita' reddituali e idonee prospettive di riequilibrio finanziario.
4 .
I soggetti finanziatori di cui al secondo comma del successivo articolo 14 valuteranno la sussistenza dei requisiti di ammissibilita'.
Art. 14 - Misura del contributo
1 .
L'intervento di cui al presente titolo e' rivolto ad operazioni di consolidamento di passivita' a breve termine verso le banche risultanti alla data del 30 settembre 1995. Alle operazioni di consolidamento si applicano i limiti, previsti dalle decisioni della commissione u.e. Rispettivamente dell'1 marzo 1995 e del 7 settembre 1995, nel rispetto dei criteri IV i indicati anche in relazione alle garanzie integrative da concedere, in applicazione della misura 2.1 del pop 1994/1996.
2 .
Le operazioni di consolidamento devono avere durata di cinque anni, oltre ad un anno di preammortamento, e possono essere effettuate da banche e soggetti operanti nel settore finanziario di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 - previa stipula di apposita convenzione con la Regione Abruzzo e, ai fini delle garanzie, mediante le convenzioni gia' stipulate con i consorzi fidi di cui all'ultimo comma del presente articolo - anche se non vantano crediti nei confronti delle piccole e medie imprese interessate.
3 .
La piccola o media impresa, la cui richiesta di contributo sia stata accolta secondo le modalita' previste dal successivo articolo 15,ricevera' un contributo sugli interessi passivi sostenuti per il finanziamento consolidato che abbatte di cinque punti percentuali annui il tasso di interesse al quale si e' conclusa l'operazione di consolidamento e non puo', comunque, superare il 50 per cento degli interessi corrisposti dalla impresa beneficiaria.
4 .
Nell'ipotesi di tasso di interesse variabile, questo e' determinato aumentando di un punto percentuale il prime rate abi vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento.
5 .
Nell'ipotesi di tasso di interesse in misura fissa, le operazioni di consolidamento sono regolate ad un tasso liberamente contrattato tra i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo e l'impresa beneficiaria.
6 .
La passivita' da consolidare ai sensi della presente legge non puo' superare l'importo di lire 600 milioni per ogni impresa.
7 .
In ogni caso l'ammontare complessivo del contributo e' preventivamente calcolato in base al tasso di interesse definito al momento della approvazione della richiesta.
8 .
Nell'ipotesi di finanziamenti a tasso variabile; l'eventuale diminuzione del tasso di interesse al di sotto di dieci punti percentuali, determinera' automaticamente il ricalcolo e la riduzione proporzionale del contributo, mentre il maggior onere derivante dall'eventuale aumento del tasso di interesse restera' integralmente a carico dell'impresa beneficiaria. Tuttavia nell'ipotesi di avvenuta riduzione del contributo secondo le modalita' anzidette, l'eventuale successivo aumento del tasso di interesse comportera' il proporzionale adeguamento del contributo sempre, comunque, entro il limite massimo di abbattimento previsto dal terzo comma del presente articolo.
9 .
All'atto di ciascuna erogazione, i soggetti di cui al secondo comma del presente articolo dovranno comunicare alla Regione Abruzzo le variazioni di cui al comma precedente e l'entita' dei contributi da erogare.
10 .
In caso di estinzione anticipata o risoluzione del contratto di finanziamento, IV i comprese le ipotesi di cessazione definitiva dell'attivita', di fallimento o di concordato preventivo con cessione di beni da parte dell'impresa beneficiaria, il contributo sara' revocato.
11 .
La revoca decorrera' rispettivamente dalla data di estinzione o di risoluzione del contratto di finanziamento; dalla data di cessazione dell'attivita'; dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento; dalla data della sentenza di omologazione del concordato preventivo.
12 .
In ogni caso, la erogazione del contributo e' subordinata all'avvenuto pagamento, da parte dell'impresa beneficiaria, della rata di finanziamento alla quale il contributo si riferisce.
13 .
Le garanzie ritenute necessarie per effettuare l'operazione di consolidamento, sono stabilite tra la piccola o media impresa e il soggetto di cui al secondo comma del presente articolo, anche con il concorso dei soggetti preposti alla concessione di garanzia. I consorzi fidi beneficiari dei contributi di cui alla misura 2.1 - azione a - del piano operativo plurifondo 94/96 della Regione Abruzzo destineranno una quota non inferiore al 40 per cento dei contributi medesimi, allo scopo di integrare le garanzie necessarie alle operazioni di cui al primo comma del presente articolo stipulande dai propri soci o associati.
Art. 15 - Modalita' attuative
1 .
Le aziende interessate ad ottenere le provvidenze di cui al presente titolo dovranno inoltrare richiesta di contributo alla Regione Abruzzo utilizzando il modulo allegato sotto la lettera a alla presente legge. Il modulo dovra' essere compilato in tutte le sue parti, corredato dalla documentazione IV i richiesta, sottoscritto dal rappresentante legale o dal titolare dell'impresa richiedente e spedito, esclusivamente a mezzo di plico raccomandato a.r., alla Giunta regionale d'abruzzo - servizio promozione industriale, Pescara.
2 .
Le piccole o medie imprese, interessate ad ottenere le garanzie di cui all'ultimo comma del precedente articolo, dovranno rivolgersi ai soggetti IV i indicati ai fini dell'istruttoria delle pratiche di consolidamento.
3 .
Entro e non oltre quarantacinque giorni dal ricevimento della documentazione, la Regione comunichera' all'impresa richiedente ed al soggetto finanziatore, tramite raccomandata a.r., l'accoglimento della richiesta o il suo motivato rigetto.
4 .
L'ammissibilita' al beneficio dei contributi previsti dal presente titolo sara' vagliata dal comitato di attuazione di cui all'articolo 12 della presente legge.
5 .
Il comitato di attuazione esamina le richieste di contributo di cui al presente titolo seguendo l'ordine cronologico risultante dal timbro postale di partenza.
6 .
Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il comitato di attuazione dovra' esprimere il parere di ammissibilita' sulle richieste pervenute e sottoporle alla Giunta regionale per l'approvazione secondo le modalita' di cui all'articolo 12.
7 .
Entro quindici giorni dal ricevimento delle richieste corredate del parere del comitato, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'industria, delibera l'elenco delle richieste ammesse e l'entita' dei contributi concessi a ciascuna impresa beneficiaria.
Art. 16 - Modalita' di erogazione degli incentivi
1 .
Entro tre mesi dalla data di concessione del contributo in conto interessi, i soggetti che finanziano il consolidamento dovranno inviare alla Regione Abruzzo una dichiarazione attestante che il finanziamento e' stato erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate all'estinzione dei debiti a breve termine dichiarati con la richiesta di agevolazione.
2 .
I contributi in conto interessi dovranno essere erogati, dalla Regione Abruzzo ai soggetti finanziatori, mediante atto dirigenziale, entro quindici giorni dalla presentazione della quietanza di versamento di ciascuna rata corrisposta dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore, con valuta fissa alla data di scadenza della rata medesima. Titolo IV attivita' di formazione professionale
Art. 17 - Finanziamento dell'attivita' di formazione professionale delle piccole e medie imprese
1 .
Dal fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge e' prelevato per il 1996, l'importo di 7 miliardi di lire per il sostegno della stabilita' e della crescita dell'occupazione nelle piccole e medie imprese industriali, artigiane e di servizi abruzzesi mediante interventi volti alla formazione o alla riqualificazione professionale.
2 .
L'attivita' formativa di cui al comma precedente sara' svolta secondo le procedure e le modalita' previste dal piano di formazione professionale della Regione Abruzzo per il 1996.
Titolo V - incentivazione per l'occupazione giovanile
Art. 18 - Rifinanziamento della l.r. 14 settembre 1994, n. 61
1 .
Dal fondo per l'occupazione di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge e' prelevato l'importo di 5 miliardi di lire per il rifinanziamento, per l'anno 1996, della L.R. 14 settembre 1994, n. 61, istitutiva del "fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale".
2 .
Il 7 per cento dell'importo di cui al comma precedente e' destinato ai servizi di supporto della crescita imprenditoriale ed alla giovane impresa.
3 .
I predetti servizi saranno espletati attraverso l'istituzione di sportelli informativi per fornire gli opportuni supporti tecnici per la verifica della fattibilita' dell'idea imprenditoriale e per l'assistenza nella fase di avvio.
4 .
Le attivita' di cui al precedente comma sono affidate dalla Regione Abruzzo all'"abruzzo sviluppo s.p.a.", promossa e partecipata dalla Regione medesima per la diffusione dell'imprenditorialita', con modalita' disciplinate con atto deliberativo.
Titolo VI - disposizioni comuni
Art. 19 - Monitoraggio
1 .
Durante il periodo di erogazione dei contributi di cui ai Titoli I, Il e III della presente legge e nel corso dell'anno successivo, la Regione oltre ai controlli previsti nei precedenti articoli, si riserva la facolta' di far monitorare, da societa' esperta nel settore, un campione di imprese per verificare i risultati dell'iniziativa.
2 .
L'incarico alla societa' di monitoraggio di cui al comma precedente, verra' affidato mediante esperimento di una gara pubblica indetta dal servizio promozione industriale secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
3 .
Sara' cura della societa' di monitoraggio verificare, per ciascuna misura agevolativa, quanto segue: corrispondenza di quanto dichiarato nel modulo di richiesta dei contributi con la documentazione presente presso la piccola o media impresa beneficiaria; effettivo utilizzo dei fondi per gli scopi previsti dalla presente legge.
Art. 20 - Unita' operativa di assistenza alle piccole e medie imprese
1 .
Al fine di consentire alla Giunta regionale di esercitare pienamente le funzioni di cui alla presente legge, e' istituita presso il settore commercio, artigianato e promozione industriale - servizio energia e industria - ufficio coordinamento industriale e interventi per l'energia - l'unita' operativa di assistenza alle piccole e medie imprese.
2 .
Per effetto della modifica al precedente comma, il contingente complessivo dell'organico di cui alla Legge regionale 58/85 e successive modificazioni ed integrazioni e' aumentato di una sola unita' relativa alla VIII qualifica funzionale, profilo professionale amministrativo.
Art. 21 - Pubblicita'
1 .
Delle misure di cui alla presente legge verra' data diffusione attraverso campagne informative mediante stampa, radio, televisione e convegni.
2 .
Oltre a tutte le modalita' informative ritenute opportune, verranno diffuse pubblicazioni, contenenti le modalita' di accesso alle provvidenze, presso le camere di commercio e le sedi delle associazioni di categorie imprenditoriali ed artigianali abruzzesi.
Art. 22 - Spese di funzionamento
1 .
Le spese di funzionamento necessarie per l'erogazione dei contributi, quantificate in un ammontare massimo pari al 1,8 per cento del fondo complessivo, sono coperte mediante prelevamento di 684 milioni di lire dal Titolo I, di 180 milioni di lire dal Titolo II e di 180 milioni di lire dal Titolo III, per un totale massimo di 1 miliardo e 44 milioni di lire.
Art. 23 - Disposizioni finanziarie
1 .
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1996 in complessive lire 70.000.000.000, si provvede con le somme derivanti dalla ripartizione del fondo di cui al punto 3 della delibera CIPE del 27 aprile 1995.
2 .
Alla iscrizione e destinazione della somma si provvedera' ai sensi dell'art. 41 della Legge regionale di contabilita', lettera a).
Art. 24 - Rispetto normativa ce
La presente legge e' stata notificata alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del trattato ce. Le misure d'aiuto da essa scaturenti troveranno applicazione dopo che la commissione avra' comunicato il suo assenso, a norma degli artt. 92 e seguenti del trattato.
Art. 25 - Urgenza
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





