Legge regionale 4 Novembre 1996, n. 53
Promozione e sviluppo della societa' dell'informazione e del telelavoro.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 11 15/03/1997 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
La Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze attribuitele dalle leggi nazionali, e nel quadro delle strategie e degli indirizzi normativi definiti' dall'unione europea, promuove lo sviluppo della societa' dell'informazione e la sua integrazione nella specifica realta' socio- economica regionale al fine di una promozione ecocompatibile delle potenzialita' presenti sul territorio. A questo scopo la Regione si dotera' inoltre di programmi e di strumenti idonei a valutare l'impatto delle nuove tecnologie sotto il profilo sia della efficacia economica che della accettabilita' sociale.
Art. 2 - Obiettivi
L'intervento si esplica sia sotto forma di sostegno finanziario, sia attraverso la promozione di protocolli, gare d'asta ed avra' i seguenti obiettivi:
- Potenziare la competitivita' industriale e promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro;
- Promuovere nuove competenze e abilita' professionali dei lavoratori e dei cittadini tramite meccanismi tradizionali e innovativi di formazione e orientamento;
- Promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro nel settore privato e pubblico;
- Migliorare la qualita' della vita e dell'ambiente; rispondere alle esigenze sociali ed aumentare l'efficienza e l'efficacia, rispetto ai costi, dei servizi pubblici erogati alla cittadinanza e al sistema delle imprese.
Art. 3 - Modalita' e priorita'
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art. 2 della presente legge e' autorizzata l'effettuazione di spese per studi, progetti, consulenze, iniziative, interventi, partecipazioni, infrastrutture, attrezzature, impianti, servizi, centri di gestione dei servizi e quanto altro necessario per ottenere gli scopi prefissati. Sara' data priorita' di esecuzione ai progetti che rientrano nei campi della teleinformazione, della telemedicina, della formazione professionale in presenza e a distanza e del telelavoro.
Art. 4 - Teleinformazione e teleservizi
L'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche che sono alla base della societa' dell'informazione permette ai cittadini il pieno esercizio del diritto di accesso ai servizi e alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nonche' una vasta circolazione delle idee ed una maggiore economicita' dei servizi collegati. A questo scopo la Regione Basilicata promuove la creazione di reti interconnesse, ovvero l'utilizzo delle reti pubbliche esistenti per trasmissione dati per:
- Facilitare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno della pubblica amministrazione;
- Permettere ai cittadini e al sistema delle imprese di accedere in maniera economica ed efficiente alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni. Sara' data priorita', in particolare, a progetti di:
Art. 5 - Telemedicina
La Regione Basilicata incentiva lo sviluppo di esperienze di servizi di medicina a distanza e di teleassistenza sanitaria che permettano ai cittadini una migliore fruizione delle strutture sanitarie regionali, con la riduzione della durata delle degenze e dei disagi dovuti alle lunghe code agli sportelli e liste d'attesa per esami e ricoveri. Sara' data priorita', in particolare, a progetti di:
- Creazione di una rete regionale di interconnnessione tra usl, ospedali, pronto soccorsi, ambulatori e medici di base per la scambio di informazioni sanitarie, sperimentazione e diffuzione di sistemi di primo soccorso a distanza;
- Sperimentazione e diffusione di centri diagnostici a distanza;
- Sperimentazione di "ambulanze telematiche" collegate con i centri di assistenza.
Art. 6 - Formazione professionale e ricerca
La Regione Basilicata incentiva la progettazione e lo svolgimento di corsi di formazione, orientamento e masters finalizzati all'utilizzo degli strumenti informatici, telematici e delle reti di trasmissione dati da parte dei giovani e dei lavoratori, nonche' la progettazione e la produzione di nuovi sistemi di insegnamento, anche a distanza. La Regione inoltre, puo' stabilire intese con istituzioni locali e contribuire all'attuazione di sperimentazioni ispirate dalla necessita' di offrire una immagine di se' trasparente ed efficiente; fornendo al cittadino utente informazioni e formazioni a distanza sul proprio funzionamento; con l'ausilio delle nuove tecnologie dell'informazione e di supporti multimediali. Sara' data priorita', in particolare, a progetti di:
- Corsi di formazione sull'uso dei calcolatori interconnessi in rete; corsi di formazione sull'uso delle reti telematiche pubbliche e di internet in particolare;
- Progettazione e svolgimento di corsi per la creazione di nuove professionalita' legate alla telematica e alla societa' dell'informazione e alla gestione e progettazione dei supporti multimediali;
- Progettazione e svolgimento di corsi dedicati all'orientamento e al telelavoro;
- Progettazione e svolgimento di corsi a distanza per facilitare l'accesso alla formazione per i cittadini a mobilita' limitata, portatori di handicap o residenti in localita' lontane da dove il corso si svolge: creazione di infrastrutture formative dedicate alla societa' dell'informazione.
Art. 7 - Telelavoro
La Regione Basilicata promuove il telelavoro sia nelle strutture istituzionali sia nelle aziende, in tutte le sue forme (a domicilio, mobile e da uffici decentralizzati), attraverso:
- La creazione di nuovi posti di telelavoro;
- La creazione di nuove imprese di produzione o servizi basati sul telelavoro;
- La nascita di centri per il lavoro a distanza, siano essi nella forma di uffici satelliti che di centri di vicinanza. Gli interventi potranno essere garantiti a condizione che verranno rispettate le norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro.
Art. 8 - Istituzione del servizio alla societa' dell'informazione
Per l'attuazione della presente legge la Giunta regionale istituisce un servizio, per la societa' dell'informazione all'interno del dipartimento programmazione economica, che svolge le funzioni di coordinamento, stimolo, elaborazione di direttive, vigilanza e controllo delle norme, procedure e obblighi derivanti dalla presente legge. Il servizio sulla base dei criteri indicati dalla presente legge e specificati in sede di regolamento provvede alla istruttoria delle domande e alla erogazione dei contributi. Viene altresi' istituito un "forum regionale permanente sulla societa' dell'informazione", di cui fanno parte rappresentanti della pubblica amministrazione, rappresentanti delle parti sociali soggetti competenti in materia, che avra' lo scopo di valutare lo stato di avanzamento del processo di diffusione e integrazione della "societa' dell'informazione", cosi' come definita dal programma regionale. Il forum potra' organizzare: seminari e convegni; presentare, con cadenza annuale, una relazione con le proprie considerazioni e indicazioni alla Giunta regionale e formulare ogni altro progetto che riterra' utile allo sviluppo della societa' dell'informazione proponendolo al servizio con la presente legge.
Art. 9 - Programmazione degli interventi
Al fine di programmare e regolamentare le misure di cui alla presente legge, la Giunta regionale, sulla base di un'indagine conoscitiva sull'impatto connesso all'impiego delle tecnologie dell'informazione, predispone e propone all'approvazione del consiglio, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma triennale di intervento con annesso regolamento attuativo.
Art. 10 - Norma finanziaria
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in l. 100 milioni si provvedera' con la disponibilita' esistente sul cap. 7451 "fondo globale per provvedimenti in corso - spese correnti". Nello stato di previsione delle spese di bilancio dell'esercizio finanziario 1996 e' introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa. (omissis).
Art. 11
La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.





