Legge regionale 29 Ottobre 1996, n. 107

Interventi urgenti in materia di formazione professionale.

Ente 3
Fonte G.U.R.I.
n. 14
05/04/1997
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Allo scopo di assicurare correttezza e tempestivita' nelle procedure di erogazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura delle spese per la retribuzione, ed oneri connessi, del personale dipendente dagli enti di cui all'art. 5, lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la Giunta regionale dispone anticipazioni secondo le modalita' specificate nei successivi articoli.

2 .

Le disposizioni di cui al presente articolo concernono il solo personale dipendente dagli enti di cui al comma 1, iscritto all'albo regionale di cui alla legge 111/1995 art. 28, impiegato e da impiegare in attivita' formative e di supporto, comunque, autorizzate e finanziate dalla Regione

Art. 2

1 .

All'inizio di ciascun anno la Giunta regionale costituisce un fondo presso la tesoreria regionale, nei limiti degli stanziamenti di competenza dei capitoli di spesa concernenti la formazione professionale.

Art. 3

1 .

L'entita' massima del fondo di cui all'art. 2, e' determinata dalla stessa giunta per l'ammontare del 60 delle spese per il personale, determinato nella

2 .

I movimenti di anticipazione dal fondo costituito ai sensi del precedente comma sono disposti traendo titoli di spesa sul capitolo 441303 a partite di giro, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, i corrispondenti recuperi saranno introitati sul pertinente capitolo 61303 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio.

Art. 4

1 .

Le anticipazioni sono disposte entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno e debbono essere rendicontate entro 30 giorni dall'avvenuta definizione dei programmi e dei provvedimenti riguardanti le attivita' annuali di cui al comma 2 dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5

1 .

L'istituto tesoriere e' autorizzato ad effettuare anticipazioni sul fondo a favore degli enti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente legge, sulla base di titoli di spesa tratti a seguito di ordinanza dirigenziale.

2 .

Gli enti, tenuto conto anche delle previsioni di cui all'art. 2751-bis del C.C., provvederanno all'apertura di appositi conti correnti indisponibili presso il proprio tesoriere per l'introito delle anticipazioni di cui al primo comma e delle successive erogazioni ordinarie, per la corresponsione della mensilita' agli operatori, su rimessa di prospetti retributivi entro il 20 di ciascun mese da parte degli enti stessi.

Art. 6

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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