Decreto Ministeriale 8 Maggio 1997, n. 18
Modificazioni al decreto ministeriale 2 aprile 1996 riguardante modalita' attuative del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 134 11/06/1997 |
tipologia: Stato - Decreto ministeriale
Art. 1
Il punto 9 del titolo "costi non ammissibili" dell'allegato 2/2/ac (acquacoltura) e' modificato nel modo seguente: "acquisto di materiale non durevole, la cui durata non superi in genere un anno, ad eccezione delle reti di protezione dall'azione degli uccelli ittiofagi".
Art. 2
La quarta alinea del punto 3 (documentazione amministrativa) dell'allegato 1/1/cp - costruzioni - concernente l'obbligo di presentazione dell'attestazione, rilasciata dalla competente autorita' marittima, di avvenuta riconsegna della licenza di pesca, e' abrogata.
Art. 3
Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/it, 3/3/pp e 3/3/ac, concernenti adattamenti e variazioni progettuali, rispettivamente, degli impianti di trasformazione, delle attrezzature portuali e degli impianti di acquacoltura, sono modificati come segue: "l'amministrazione provvede alla concessione dei contributi in applicazione di specifici criteri normativi, tecnici, economici e finanziari; i beneficiari sono tenuti, pertanto, ad una puntuale realizzazione del progetto presentato ed approvato. Le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. L'ammissibilita' delle spese relative alle modifiche stesse e' comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione. Le variazioni effettuate senza la suddetta comunicazione, riscontrate in sede di liquidazione del contributo, potranno comportare la soppressione del contributo concesso".
Art. 4
Gli allegati al decreto 2 aprile 1996, identificati dalle sigle 3/3/cp e 3/3/ba, sono integrati con l'aggiunta dei seguenti capoversi: "le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. L'ammissibilita' delle spese relative alle modifiche stesse e' comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione".
Art. 5
Il punto 3 dell'allegato 3/3/ap e' modificato come segue: "le eventuali modifiche introdotte al progetto approvato possono essere realizzate dal beneficiario dandone preventiva comunicazione all'amministrazione. L'ammissibilita' delle spese relative alle modifiche stesse e' comunque subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione. Il beneficiario dovra' presentare istanza di modifica con l'indicazione dei lavori ai quali intende rinunciare tra quelli preventivati inizialmente, allegando i preventivi dei nuovi lavori che intende realizzare. La richiesta di modifica deve essere motivata. L'amministrazione non autorizza modifiche dei lavori che comportino una variazione superiore al 50% dell'importo preventivato e ammesso. Non e' consentito destinare eventuali risparmi, rispetto alla spesa preventivata e ammessa, per l'acquisto di attrezzature o la realizzazione di lavori non preventivati inizialmente".
Art. 6
Il punto X dell'allegato 3/3/ap - frequenza dei lavori di ammodernamento - e' modificato come segue: "fermo restando il limite massimo di spesa ammissibile determinato in base ai parametri fissati dal reg. CEE 3699/93, le imbarcazioni che siano state oggetto del contributo per ammodernamento previsto dal reg. CEE 2080/93 non possono usufruire di un ulteriore finanziamento, ai sensi dello stesso regolamento comunitario, per lavori di ammodernamento. Non possono essere accolte le domande di contributo per l'ammodernamento di imbarcazioni che hanno fruito, nei cinque anni precedenti la data di presentazione della domanda, di un finanziamento, sempre per ammodernamento, concesso ai sensi della normativa nazionale. Le istanze presentate prima della scadenza del suddetto termine saranno restituite agli interessati. Non saranno accettate istanze di ammodernamento di nuove imbarcazioni nei cinque anni successivi alla data di entrata in esercizio del peschereccio. L'amministrazione ha facolta' di derogare alle prescrizioni ed ai termini indicati nel presente articolo, qualora ricorrano casi di forza maggiore".
Art. 7
L'art. 8, secondo comma, e' integrato dal seguente capoverso: "il termine ultimo per l'accettazione delle relative spese e' fissato al 31 dicembre 2001". Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.





