Legge regionale 21 Agosto 1990, n. 77

Integrazione alla legge regionale 9 maggio 1990, n. 64, concernente norme per la promozione dei servizi collettivi e per lo sviluppo della occupazione giovanile.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 25
14/09/1990
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

Art. 2

L'ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 9-5-1990, n. 64 e' cosi' modificato: <>.

Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione La presente Legge regionale sara' pubblicata nel <>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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