Legge regionale 25 Marzo 1991, n. 6

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 gennaio 1986, n. 4; 16 maggio 1986, n. 12; 16 maggio 1986, n. 13, 16 maggio 1986, n. 14; 3 gennaio 1987, n. 1 e 4 giugno 1988, n. 24, in materia di artigianato.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 18
20/12/1991
Regione Emilia Romagna

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 4 interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato.

Art. 1 - Modifiche all'art. 2 provvidenze della l.r. n. 4 del 1986

1.

La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. N. 4 del 1986 e' cosi' sostituita: <>.

2 .

Al comma 1 dell'art. 2 della L.R. N. 4 del 1986 e' aggiunta la seguente lettera: <>.

Art. 2 - Nuovo articolo alla l.r. n. 4 del 1986

1 .

Dopo l'art. 2 della L.R. N. 4 del 1986 e' inserito il seguente art. 2 bis: <

  • La Regione promuove lo sviluppo dei servizi di assistenza per le operazioni di credito e finanziamento alle imprese associate, svolti dalle cooperative artigiane di garanzia aderenti ai consorzi regionali previsti all'art. 9.
  • Per favorire lo sviluppo di tali servizi, la Regione concede contributi alle cooperative nella misura massima dell'uno per cento dell'ammontare delle fidejussioni prestate nell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il contributo e comunque entro i limiti di stanziamento disposti con leggi di bilancio e secondo le modalita' fissate dalla Giunta regionale.>>.

Art. 3

1 .

L' art. 4 della L.R. N. 4 del 1986 e' cosi' sostituito: <

  • Possono accedere agli interventi previsti dalla presente legge le cooperative artigiane di garanziua e i consorzi artigiani di garanzia collettiva fidi, costituiti nele forme di legge, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
  • Siano iscritte nella separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane e abbiano, all'atto della richiesta di contributo, almeno 300 imprese artigiane associate;
  • Tutte le imprese aderenti abbiano sede nella Provincia dove opera la cooperativa;
  • Abbiano conseguito durante l'esercizio precedente quello cui il contributo si riferisce, un ammontare complessivo di operazioni garantite pari o superiori a cinque volte il capitale sociale;
  • Che si attengano, per l'eventuale investimento di parte del patrimonio sociale, alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

2 .

Alla cooperativa possono essere associate piccole e medie imprese industriali purche' siano rispettati i rapporti e le condizioni statutarie previsti al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.>>.

Art. 4

1 .

  • Interventi per l'attuazione di leggi a salvaguardia dell'ambiente;
  • Interventi straordinari connessi al verificarsi di eventi calamitosi;
  • Acquisizione di macchinari e attrezzature;
  • Acquisizioni di commesse;
  • Contratti per la fornitura all'estero di prodotti e servizi che siano stipulati dalle imprese artigiane nel rispetto delle disposizioni previste dalle vigenti leggi;
  • Promozione sul mercato di nuovi prodotti;>>.

Modifiche e integrazione alla Legge regionale 16 maggio 1986, n. 12 interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane

Modifiche all'art. 3 requisiti della L.R. N. 12 del 1986

1 .

La lettera b) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituita: <>.

2 .

Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <<4. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui VI partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del terzo comma.>>.

Art. 6 - Modifiche all'art. 4 progetti finalizzati e contributi della l.r. n. 12 del 1986

1 .

Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. N. 12 del 1986 e' aggiunta la seguente lettera: <>.

2 .

Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <<2. Alle societa' consortili miste, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2, sono concessi contributi in conto capitale per l'attuazione di progetti finalizzati alla prestazione alle imprese di taluni dei servizi previsti nel comma 1;>>.

Art. 7

1 .

La lettera b) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituita: <>.

Art. 8 - Modifiche all'art. 7 spese ammesse della l.r. n. 12 del 1986

1 .

Il comma 1 dell'art. 7 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <<1. Ai fini della concessione dei contributi per i progetti finalizzati di cui all'art. 4, sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto, IV i comprese le consulenze, apporti tecnici e specialistici e studi preparatori, le spese di promozione, le spese per l'acquisto o la locazione delle attrezzature e dei materiali necessati all'attuazione del progetto, le spese di personale specializzato per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica alle imprese associate nell'ambito della realizzazione del progetto;>>.

Art. 9 - Sostituzione dell'art. 8 presentazione delle domande della l.r. n. 12 del 1986

1 .

L' art. 8 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <>.

Art. 10 - Sostituzione dell'art. 9 programmi e progetti operativi della l.r. n. 12 del 1986

1 .

L' art. 9 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <

  • Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinati alle province ed al circondario di Rimini, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  • Del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonche' ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
  • Le province ed il circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformita' dei progetti presentati con il piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33, L.R. 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilita'. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorita' stabilite ai sensi dell'art. 8, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione
  • La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse puo' riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalle legge di bilancio e puo' essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.
  • Le province ed il circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.>>.

Art. 11 - Modifiche all'art. 10 esclusioni della l.r. n. 12 del 1986

1 .

Il comma 2 dell'art. 10 della L.R. N. 12 del 1986 e' cosi' sostituito: <<2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.>>.

Titolo III - modifiche e integrazioni alla l r 16 maggio 1986, n. 13 interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane, artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura

Art. 12 - Integrazioni all'art. 1 finalita' della l.r. n. 13 del 1986

1 .

Dopo il comma 1 dell'art. 1 della L.R. N. 13 del 1986 e' aggiunto il seguente comma 1 bis: <<1 bis. Progetti speciali di particolare rilevanza per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura possono essere predisposti e realizzati direttamente dalla Regione >>.

Art. 13 - Modifiche all'art. 3 requisiti della l.r. n. 13 del 1986

1 .

La lettera b) del comma 3 della L.R. N. 13 del 1986 e' cosi' sostituita: <>.

Art. 14 - Sostituzione dell'art. 6 presentazione delle domande della l.r. n. 13 del 1986.

1 .

L' art. 6 della L.R. N. 13 del 1986 e' cosi' sostituito: <>.

Art. 15 - Sostituzione dell'art. 7 programmi e progetti operativi della l.r. n. 13 del 1986

1 .

L' art. 7 della L.R. N. 13 del 1986 e' cosi' sostituito. <

  • Per la concessione dei contributi i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinati alle province o al circondario di Rimini, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  • Del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di progetti a carattere interpronvinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonche' ai contributi sulla destinazione dei medesimi.
  • Le province ed il circondario di Rimini, sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformita' dei progetti presentati con il piano provinciale o circondariale per l'artigianato, previsto dall'art. 33 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilita'. Predispongono il programma territoriale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorita' stabilite ai sensi dell'art. 6, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione
  • La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi territoriali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse puo' riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e puo' essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma territoriale degli interventi.
  • Le province o il circondario di Rimini, sulla base dei programmi territoriali degli interventi previsti dal terzo comma, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.>>.

Art. 16 - Modifiche all'art. 8 esclusioni della l.r. n. 13 del 1986

1 .

Il comma 2 dell'art. 8 della L.R. N. 13 del 1986 e' cosi' sostituito: <<2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.>>.

Titolo IV - modifiche e integrazioni alla l r 16 maggio 1986, n. 14 interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane

Art. 17 - Modifiche all'art. 2 destinatari della l.r. n. 14 del 1986

1 .

Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. N. 14 del 1986 sono cosi' sostituite:

  • I consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano imprese artigiane, ovvero imprese artigiane e imprese industriali di minori dimensioni, cosi' come definite dal Comitato InterMinisteriale per il coordinamento della politica industriale (Cipi) ai sensi dell'art. 2 della legge 2 agosto 1977, n. 675, o piccole e medie imprese commerciali nei limiti di cui al comma 4 dell'art. 3;
  • Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, cui partecipino almeno cinque imprese fra quelle che possono far parte dei consorzi o delle societa' consortili di cui alla lettera b) purche' siano rispettati i criteri a tal fine previsti dall'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;>>.

Art. 18 - Modifiche all'art. 3 requisiti della l.r n. 14 del 1986

1 .

Il comma 4 dell'art. 3 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <<4. Per i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • Le imprese associate devono essere almeno cinque;
  • I consorzi e le societa' consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24;
  • Le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unita' locale anche la sede legale nel territorio regionale;
  • Devono sussistere comunque u requisiti statutari di cui alla lettera c) del comma 3;
  • Le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;
  • Le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.>>.

2 .

Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <<5. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 2, devono essere iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'art. 26 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24. Nel caso in cui VI partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del quarto comma.>>.

Art. 19 - Modifiche all'art. 4 spese ammesse a contributo della l.r. n. 14 del 1986

1 .

Il comma 2 dell'art. 4 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <<2. Nell'ambito dei progetti dei cui alla lettera b) dell'art. 1 sono ammesse a contributo:

  • Le spese per la redazione dello studio di fattibilita' di progetto;
  • Le spese per il recupero funzionale e/o l'ampliamento di immobili gia' acquisiti, anche in locazione, dalle imprese artigiane, anche quando le spese siano sostenute dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 2.>>.

Art. 20

1 .

Il comma 2 dell'art. 6 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <<2. Per le forme associative cui partecipino, oltre che le imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi degli articoli 2 e 3, il contributo regionale e' commisurato solo alle quote millesimali di effettiva partecipazione delle imprese artigiane.>>.

2 .

Dopo il comma 3 dell'art. 6 e' aggiunto il seguente comma 4: <<4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d'obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immobile oggetto del contributo stesso prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forma associata artigiana e ad un prezzo concordato con il Comune L'atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal Comune La mancata produzione dell'atto comporta la la sospensione della liquidazione del contributo.>>.

Art. 21 - Sostituzione dell'art. 7 presentazione delle domande della l.r. n. 14 del 1986

L' art. 7 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <>.

Art. 22 - Sostituzione dell'art. 8 programmi e progetti operativi della l.r. n. 14 del 1986

1 .

L' art. 8 della L.R. N. 14 del 1986 e' cosi' sostituito: <

  • Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai comuni, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  • Del comma 1 dell'art. 2 ovvero si tratti di iniziative a carattere sovreacomunale o regionale, i progetti di intervento devono essere presentati alla Regione La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonche' ai controlli sulla destinazione dei medesimi.
  • I comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento verificano la conformita' dei progetti presentati con il programma comunale per l'artigianato, previsto dal primo comma dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilita'. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorita' stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione
  • La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse puo' riguardare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e puo' essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.
  • I comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.
  • Nel caso in cui i comuni non siano tenuti ad adottare o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del secondo comma dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24.>>.

Art. 23 - Modifiche all'art. 9 esclusioni della l.r. n. 14 del 1986

1 .

Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. 16 maggio 1986, n. 14, e' cosi' sostituito: <<2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste dai progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa a contributo regionae, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.>>.

Titolo V - modifiche ed integrazioni alla l.r. 3 gennaio 1987, n. 1 interventi per la qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani

Art. 24 - Modifiche all'art. 3 destinatari della l.r. n. 1 del 1987

1 .

La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituita: <>.

Art. 25 - Modifiche all'art. 4 requisiti della l.r. n. 1 del 1987

1 .

Il comma 5 dell'art. 4 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituito: <<5. Per i consorzi e le societa' consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni e piccole e medie imprese commerciali, ai sensi della lettera c) del secondo comma dell'art. 3, devono sussistere le seguenti condizioni:

  • Le imprese associate devono essere almeno cinque;
  • I consozi e le societa' consortili devono essere iscritti alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24;
  • Le piccole e medie imprese commerciali devono avere oltre l'unita' locale anche la sede legale nel territorio regionale;
  • Devono sussistere comunque i requisiti statutari di cui alla lettera c) del comma 4;
  • Le imprese industriali di minori dimensioni e le piccole imprese commerciali non devono superare un terzo delle imprese associate;
  • Le imprese artigiane devono detenere la maggioranza negli organi deliberanti.>>.

2 .

Il comma 6 dell'art. 4 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituito: <<6. Le forme interaziendali costituite con contratto associativo a termine, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 3, devono essere iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e dell'art. 26 della L.R. 4 giugno 1988. N. 24. Nel caso in cui ci partecipino anche piccole e medie imprese commerciali, devono sussistere gli ulteriori requisiti di cui alle lettere c), e) ed f) del comma 5.>>.

Art. 26

1 .

Il comma 1 dell'art. 6 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituito: <<1. I contributi sono concessi nella misura massima del venticinque per cento delle spese ammesse. Qualora il progetto comprenda tra le spese quelle previste alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, il contributo e' concesso, per queste spese, nella misura massima del quaranta per cento. L' importo massimo del contributo per ciascun progetto non puo' superare i 500 milioni di lire.>>.

2 .

Dopo il comma 3 dell'art. 6 della L.R. N. 1 del 1987 e' aggiunto il seguente comma 4: <<4. Alla domanda di concessione dei contributi deve essere allegata una dicbhiarazione con la quale il richiedente si impegna a produrre, successivamente alla concessione del contributo, un atto unilaterale d' obbligo che impegna lo stesso a non vendere l'immpobile oggetto del contributo stesso prima che non siano trascorsi cinque anni dalla data di erogazione, se non ad altra impresa artigiana o a forna associata artigiana e ad un prezzo concordato con il Comune L' atto unilaterale deve essere registrato e trascritto a cura del richiedente e sottoscritto, per accettazione, dal Comune La mancata produzione dell'atto comporta la sospensione della liquidazione del contributo.>>.

Art. 27 - Sostituzione dell'art. 7 presentazione delle domande della l.r. n. 1 del 1987

1 .

L' art. 7 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituito: <>.

Art. 28 - Sostituzione dell'art. 8 programmi e progetti operativi della l.r. n. 1 del 1987

1 .

L' art. 8 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostituito: <

  • Per la concessione dei contributi, i progetti di intervento sono presentati dai soggetti destinatari ai comuni secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.
  • Del comma 2 dell'art. 3 ovvero si tratti di progetti a carattere interprovinciale o regionale, i progetti devono essere presentati alla Regione La Giunta regionale provvede alla concessione dei contributi, alla loro materiale erogazione, nonche' ai controlli sulla destinazione dei mdesimi.
  • I comuni sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento, verificano la conformita' dei progetti presentati con il programma comunale per l'artigianato, e' previsto dal primo comma dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, e la loro concreta attuabilita'. Predispongono il programma comunale degli interventi elencando i progetti proposti per l'ammissione a contributo nell'ordine delle priorita' stabilite ai sensi dell'art. 7, formulano la previsione delle risorse necessarie all'attuazione del programma e lo presentano alla Regione
  • La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24, approva i programmi comunali e provvede a ripartire le risorse finanziarie. La ripartizione delle risorse puo' rigurdare l'intera autorizzazione di spesa disposta dalla legge di bilancio e puo' essere disposta per il finanziamento di tutti i progetti proposti nel programma comunale degli interventi.
  • I comuni, sulla base dei programmi comunali degli interventi previsti dal comma 3, provvedono alla concessione e alla liquidazione dei contributi, nonche' al controllo sulla destinazione dei medesimi.
  • In tutti i casi in cui i comuni non siano tenuti o non abbiano adottato programmi comunali per l'artigianato, essi adempiono ai compiti di cui al comma 3 a norma del comma 2 dell'art. 32 della L.R. 4 giugno 1988, n. 24.>>.

Art. 29 - Modifiche all'art. 9 esclusioni della l.r. n. 1 del 1987

1 .

Il comma 2 dell'art. 9 della L.R. N. 1 del 1987 e' cosi' sostitutito: <<2. I suddetti destinatari decadono dai benefici concessi qualora ottengano, per le medesime iniziative previste daii progetti approvati e sulla parte di spesa ammessa al contributo regionale, altri contributi pubblici in conto capitale od agevolazioni in conto interessi.>>.

Titolo VI - modifiche ed integrazioni della l.r. 4 giugno 1988, n. 24 organizzazione e disciplina dell'artigianato e delle deleghe agli enti locali

Art. 30

1 .

Dopo il comma 3 dell'art. 4 della L. R. N. 24 del 1988 e' inserito il seguente comma 3 bis: <<3 bis. La commissione regionale decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni di competenza delle commissioni Provinciali e circondariali per l'artigianato.>>.

Art. 31

1 .

Il comma 5 dell'art. 6 della L.R. N. 24 del 1988 e' cosi' sostituito: <<5. E' istituita la segreteria della commissione regionale per l'artigianato, cui sono assegnati compiti di supporto tecnico in relazione all'espletamento delle funzioni della commissione previste ai commi 2, 4 e 5 dell'art. 4 e alle funzioni di coordinamento delle attivita' delle commissioni Provinciali e circondariali per l'artigianato previste al comma 3 dell'art. 2. I compiti di segreteria della commissione sono svolti da personale appartenente al ruolo unico regionale che opera alle dipendenze funzionali del presidente. Alla Costituzione della struttura organizzativa, alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma dell'art. 1 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, nei limiti della complessiva dotazione organica della Regione >>.

2 .

Il comma 6 dell'art. 6 della L.R. N. 24 del 1988 e' cosi' sostituito: <<6. Svolge funzioni di responsabile della segreteria un collaboratore regionale nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure previste agli artt. 17 e 19 della L.R. 18 agosto 1984, n. 44, previo parere del presidente della commissione.>>.

Art. 32 - Correzione di errore materiale all'art. 14 della l.r. n. 24 del 1988

1 .

Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. N. 24 del 1988 e' cosi' sostituito: <<5. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazioine di ogni candidato autenticata dal notaio, o nelle altre forme consentite dalle legge, nonche' la certificazione di iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza a norma del comma 2 dell'art. 9.>>.

Art. 33 - Correzione di errore materiale all'art. 41 della l.r. n. 24 del 1988

1 .

Il primo alinea del comma 1 dell'art. 41 della L.R. N. 24 del 1988 e' cosi' sostituito: <>.

Azioni sul documento