Legge regionale 14 Settembre 1994, n. 61
Fondo regionale per la incentivazione della occupazione giovanile e per l' agevolazione della crescita imprenditoriale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 33 04/10/1994 |
| Regione | Abruzzo |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
Con la presente legge la Regione Abruzzo istituisce un fondo regionale per la incentivazione dell'occupazione dei giovani che costituiscono nuove cooperative o societa' al fine di stimolare e qualificare la professionalita' dei giovani, di promuovere o consolidare il lavoro associato, di consentire una qualificata presenza nel libero mercato.
Art. 2 - Settori d'intervento
Il fondo e' destinato alla erogazione di contributi per la realizzazione di nuove iniziative nei settori suscettibili di sviluppo e rivolte a:
- Produzione di beni in agricoltura, artigianato, industria;
- Interventi per la difesa dell'ambiente;
- Servizi alle attivita' turistiche;
- Promozione culturale sul territorio;
- Servizi alle attivita' imprenditoriali, nonche' gestione di infrastrutture turistiche, sportive e ricreative.
Art. 3 - Destinatari
Possono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le cooperative i cui giovani di eta' compresa tra i 18 e 35 anni costituiscono la maggioranza delle quote di capitale sociale, nonche' le societa' le cui quote di partecipazione e le cui azioni siano possedute in maggioranza da giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni. Anche per le societa' la maggioranza dei soci deve essere costituita da giovani. I giovani devono essere residenti in Abruzzo da almeno 2 anni alla data della presentazione della domanda di contributi. Per un periodo di 5 anni dalla data di presentazione della domanda non si possono trasferire azioni o quote da soci giovani residenti in Abruzzo a soggetti che non hanno tali requisiti. La sede legale, amministrativa ed operativa della cooperativa o della societa' deve essere ubicata in Abruzzo.
Art. 4 - Contributi
Le cooperative e le societa' con la presentazione della domanda di ammissione al contributo si impegnano a sottoscrivere capitale sociale pari almeno al 10% delle spese di impianto e di attrezzature fatti salvi i limiti prescritti dalla legge. Ai soggetti di cui all'art. 3 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:
- Contributo in conto capitale per le spese di impianto e per le attrezzature fino al 60 del costo del progetto, sino a un massimo di 400 milioni per le iniziative di produzione di beni e 200 milioni di lire per le iniziative consistenti in fornitura di servizi;
- Contributi per la gestione dell'attivita' in percentuale delle spese previste al riguardo del progetto, con esclusione degli oneri relativi al personale, non superiore al 60 per il primo anno ed al 50 per il secondo anno. Il contributo per la gestione del primo anno di attivita' sara' liquidato unitamente alle provvidenze di cui alla lettera a), sulla base delle previsioni di spesa contenute nel progetto e comunque non oltre 80 milioni di lire per le iniziative di produzione e di 60 milioni di lire per quelle di servizi. Il contributo di gestione relativo al secondo anno di attivita', viene liquidato nella percentuale sopradetta, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate relative al primo anno, con un tetto massimo di 50 milioni di lire per le iniziative di produzione e 40 milioni di lire per quelle di servizi, le agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche. I macchinari e gli altri beni mobili che godono delle agevolazioni finanziarie non possono essere utilizzati per scopi diversi da quello previsto in progetto, per un periodo almeno di 5 anni dalla data di inizio dell'attivita'.
- Contributi per eventuale attivita' di formazione e qualificazione, connessa e propedeutica alla realizzazione del progetto di lavoro. La cooperativa o la societa' puo' chiedere il finanziamento di un progetto formativo, formulato in modo analitico e compiuto da un ente o da una societa' operante nel settore della formazione professionale da almeno tre anni sul territorio nazionale che si assuma altresi' l'impegno della sua realizzazione. Il finanziamento del progetto formativo e' deciso dal comitato di cui all'art. 5 sulla base di un giudizio, di effettiva utilita' ai fini dell'espletamento dell'attivita' lavorativa della cooperativa o della societa'. Il contributo per il progetto formativo non puo' essere superiore a 50.000.000 di lire.
Art. 5 - Comitato per l'occupazione giovanile
Presso il settore lavoro della Giunta regionale e' costituito il comitato per l'imprenditorialita'. Il comitato e' nominato con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, ed e' composto da un dirigente regionale che lo presiede e da 3 esperti esterni all'amministrazione regionale, scelti tra soggetti competenti nel campo dell'analisi economico - finanziaria e dei piani d' impresa. Partecipa ai lavori del comitato, per l'espletamento delle funzioni di segreteria, un funzionario del settore lavoro designato dall'Assessore al lavoro. Le modalita' operative del comitato e il compenso per i componenti esterni - da stabilirsi avendo a riferimento le parcelle fissate dagli ordini professionali - saranno determinati dalla Giunta regionale nell'atto di nomina del comitato stesso. Il comitato esamina i progetti trasmessi dal settore lavoro seguendo l'ordine cronologico di arrivo dei progetti stessi, secondo le modalita' di cui al successivo art. 8, 1 comma, e ogni trenta giorni, predispone per la Giunta regionale un programma di intervento contenente l'elenco dei progetti esaminati e ritenuti idonei, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'entita' del finanziamento concesso, distinto in base alle articolazioni previste alle lettere a) e b) dell'art. 4. Nel corso dell'esame dei progetti, il comitato puo' chiedere ai soggetti interessati l'integrazione di documenti mancanti. Per particolari problematiche il comitato puo' avvalersi della collaborazione di funzionari dei settori regionali competenti per la specifica materia. L'Assessorato restituisce ai proponenti i progetti entro 30 giorni dalla data del parere motivato di rigetto del comitato. Gli eventuali progetti adeguati e riproposti costituiscono nuove domande.
Art. 6 - Programma d' intervento
Entro venti giorni dal ricevimento del parere fornito dal comitato per l'occupazione giovanile, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, delibera il finanziamento dei progetti ritenuti idonei, indicando l'entita' del contributo concesso.
Art. 7 - Criteri di valutazione
L'esame dei progetti di lavoro da parte del comitato per l'occupazione giovanile, ai fini della concessione dei contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 della presente legge, e' effettuato sulla base dei seguenti criteri di priorita':
- Professionalita' adeguata all'esecuzione del progetto;
- Potenzialita' di mercato;
- Percentuale di donne nella gestione del progetto;
- Percentuale di giovani nella gestione del progetto.
Art. 8 - Procedure
Le richieste di contributi previsti dalla presente legge vanno inoltrate, a mezzo raccomandata ar, alla Giunta regionale, settore lavoro. La domanda deve contenere tutti i dati utili alla identificazione del soggetto proponente (denominazione della societa', indirizzo, ecc.), gli estremi sintetici del progetto e la quantificazione della richiesta di contributo. Alla domanda va allegato il progetto di cui si chiede il finanziamento che deve:
- Illustrare la fattibilita' tecnico - economica - finanziaria tenendo conto in particolare del mercato di riferimento della domanda e dell'offerta;
- Prevedere l'ampliamento della base occupazionale sia attraverso l'impiego diretto di soci ovvero mediante l'assunzione di lavoratori dipendenti.
Alla domanda devono essere allegati, inoltre, i seguenti documenti:
- Copia autenticata dell'atto costitutivo, dello statuto e del libro dei soci della cooperativa o societa';
- Certificato di iscrizione, per le cooperative, nel registro della prefettura o copia della domanda di iscrizione;
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
- Certificato di residenza per i partecipanti in eta' compresa tra i 18 ed i 35 anni.
Art. 9 - Erogazione contributi
L'erogazione dei contributi deliberati, avviene - previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria o fatture con le seguenti modalita':
- 40% con l'atto deliberativo della Giunta regionale di approvazione del progetto;
- 40% a presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione del 40 del costo del progetto e delle spese di gestione relative al primo anno;
- 20% a presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell' 80 del costo del progetto e delle spese di gestione relative al primo anno.
Il componente la Giunta regionale preposto al settore lavoro dispone controlli da effettuarsi da parte di apposito nucleo ispettivo che sara' nominato con decreto del presidente della Regione I l contributo e' revocato qualora dai controlli risulti che la cooperativa o la societa' non rispetta gli impegni definiti nel progetto di lavoro ovvero siano venuti a mancare i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato la concessione. Il contributo per il progetto formativo sara' erogato in due soluzioni:
- 50% all'atto di approvazione;
- 50% a presentazione di un rapporto sullo stato di avanzamento del progetto a meta' corso.
Art. 10 - Norma finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in l. 3.500.000.000, si provvede con parte del pari importo mediante prelevamento dal fondo globale, elenco 4, cap. 324.000. La partita n. 3 e' conseguentemente ridotta di l. 3.500.000.000. Per gli anni successivi al 1994, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni.
Art. 11 - Urgenza
La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunqiue spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.





