Legge regionale 14 Giugno 1993, n. 28
Incentivi regionali per favorire lo sviluppo delle imprese artigiane della liguria.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 14 07/07/1993 |
| Regione | Liguria |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Titolo I - soggetti ed oggetto
Art. 1 - Finalita'
1 .
La Regione al fine di favorire la ripresa economica della Liguria ed in attuazione dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985 n 443 promuove la creazione lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese artigiane attraverso contributi in conto capitale finalizzati agli investimenti destinati a:
- Insediamento di nuove attivita' ammodernamento e ampliamento degli impianti esistenti;
- Risanamento e tutela ambientale dell'azienda;
- Svolgimento di programmi di ricerca scientifica tecnologica di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- Commercializzazione della produzione.
Art. 2 - Soggetti beneficiari
1 .
Sono ammesse a godere dei benefici della presente legge le imprese artigiane iscritte all'albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443 e della Legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.
Titolo II - interventi regionali
Capo I
Insediamento di nuove attivita' ammodernamento e ampliamento degli impianti esistenti
Art. 3 - Contributi su immobilizzazioni e beni strumentali
1 .
La Regione per le finalita' di cui alla lettera a) primo comma dell'articolo 1 concede contributi in conto capitale nei limiti degli stanziamenti di bilancio su investimenti destinati ad insediamento di nuove attivita'. Per insediamento di nuova attivita' deve intendersi la creazione di una nuova unita' produttiva autonoma rispetto ad altri centri di produzione nella zona considerata.
2 .
Sono altresi' ammessi a contributo i trasferimenti e gli ampliamenti degli impianti esistenti a condizione che tali iniziative siano destinate allo sviluppo e al potenziamento delle attivita' attraverso l'acquisto di nuovi macchinari e l'incremento della superficie ove si svolgono le attivita' stesse. L'incremento della superficie adibita a produzione non deve essere inferiore al 30 per cento o in caso di diversi limiti imposti dagli strumenti urbanistici localmente vigenti entro tali limiti.
3 .
Ai fini della concessione del contributo di cui alla lettera b) dell' articolo 5 per lo stesso complesso aziendale non devono essere stati ottenuti e liquidati nei tre anni precedenti la data della domanda contributi di cui alla presente legge o di cui alla Legge regionale 23 aprile 1982 n. 20.
Art. 4 - Ammissibilita'
1 .
Sono ammesse a beneficiare dei contributi di cui all'articolo 3 le nuove imprese che alla data di presentazione della domanda di contributo siano iscritte da non oltre sei mesi all'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 4 della Legge regionale 28 agosto 1989 n. 41.
2 .
Il trasferimento di attivita' o la Costituzione di una nuova unita' produttiva devono risultare dal certificato storico dell'albo provinciale delle imprese artigiane e devono avere una data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.
3 .
Non sono ammesse a contributo le domande riguardanti i trasferimenti di attivita' localizzate nelle zone di cui ai numeri 1) 2) 3) e 4) dell'articolo 5 in altre zone non comprese in detti numeri. 4. Sono ammessi a contributo solo trasferimenti di aziende costituite da unita' produttive di beni o servizi dotate di attrezzature e impianti complessi.
Art. 5 - Entita' di contributi
1 .
I contributi previsti dall' articolo 3 consistono in:
- Un contributo annuo pari al 2 5 per cento sul capitale iniziale di mutui a medio termine;
- Un contributo in conto capitale nella misura del 20 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per un massimo di lire 40.000.000.
Il contributo e' accordato nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile con un massimo di lire 70.000.000 qualora le iniziative siano:
- Localizzate in zone depresse montane insufficientemente sviluppate ai sensi dell'articolo 7 del dpr 9 novembre 1976 n. 902 ed in aree interessate da azioni comunitarie volte ad eliminare ostacoli al loro sviluppo economico;
- Localizzate in aree destinate da strumenti urbanistici ad accogliere insediamenti produttivi e all'uopo appositamente urbanizzate;
- Volte al recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo inattivo;
- Localizzate in aree individuate dagli strumenti urbanistici generali quali centri o nuclei di interesse storico artistico o ambientale classificate come zone omogenee di tipo a) ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444.
2 .
Per i contributi di cui alla lettera a) del primo comma sono stipulate tra Regione ed istituti di credito apposite convenzioni.
3 .
Ai fini del contributo di cui alla lettera a) del primo comma l'importo del mutuo ammissibile e' calcolato al netto del finanziamento agevolato utilizzabile attraverso la cassa per il credito alle imprese artigiane e di altri eventuali finanziamenti agevolati nonche' del contributo di cui alla lettera b).
Art. 6 - Spese ammissibili
1 .
I contributi di cui all'articolo 3 sono concessi per:
- L'acquisto o la costruzione di immobili comprese le relative aree e la loro urbanizzazione nonche' l'ampliamento e la ristrutturazione di fabbricati;
- L'acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature destinati al potenziamento delle strutture aziendali.
2 .
Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo inferiore a lire 40.000.000.
3 .
Qualora le iniziative siano realizzate mediante contratti di locazione finanziaria stipulati da societa' all'uopo autorizzate la Regione concede i contributi sul valore dei beni oggetto della locazione. 4. Sono esclusi dalle agevolazioni gli interventi di carattere manutentivo nonche' le spese destinate all'acquisto di macchinari usati.
Art. 7 - Contributo alle imprese facenti parte di organismi di cui alla legge regionale 22 novembre 1991 n. 31.
1 .
I contributi di cui all'articolo 3 relativi ad acquisto o costruzioni di fabbricati sono erogati alle imprese artigiane che realizzino singoli insediamenti che non siano aggregabili nel loro complesso con altri insediamenti artigiani in uno dei soggetti previsti all'articolo 2 della Legge regionale 22 novembre 1991 n. 31.
2 .
Le singole imprese facenti parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge regionale 22 novembre 1991 n. 31 hanno diritto di richiedere il contributo in conto capitale nelle percentuali di cui all'articolo 5 esclusivamente per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature e fino ad un massimo di lire 35.000.000.
3 .
Limitatamente ai soggetti di cui al secondo comma non sono ammissibili spese per acquisto macchinari e attrezzature inferiori a lire 20.000.000. 4. Il quarto comma dell'articolo 7 della Legge regionale 22 novembre 19091 n. 31 e' abrogato.
Capo II
Agevolazioni per il risanamento e la tutela ambientale
Art. 8 - Contributi per il risanamento e la tutela ambientale
1 .
La Regione per le finalita' di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 per favorire l'adeguamento dei laboratori e degli impianti esistenti alle norme igienico sanitarie e sulla tutela dell'ambiente concede nei limiti degli stanziamenti di bilancio alle imprese artigiane contributi in conto capitale per la realizzazione e/ o modifica di strutture e impianti volti all'adeguamento alle normative vigenti.
2 .
Il contributo e' concesso nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 30.000.000.
3 .
Non sono ammessi a contributo interventi la cui spesa ritenuta ammissibile non superi la somma di lire 20.000.000.
Capo III
Svolgimento programmi di ricerca
Art. 9 - Contributi su progetti e programmi di ricerca
1 .
La Regione per le finalita' di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 1 concede nei limiti degli stanziamenti di bilancio un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 30.000.000.
2 .
Il contributo e' aumentato al 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000 per progetti relativi alla sperimentazione di prodotti innovativi brevettabili.
Art. 10 - Spese ammissibili
1 .
Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 9 sono ammesse le spese relative alla redazione del progetto le spese per l'acquisto o la locazione finanziaria delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione del progetto nonche' le spese per la prestazione di assistenza e consulenza tecnica nell'ambito dell'attuazione del progetto.
2 .
Nel caso di iniziative realizzate mediante contratti di locazione finanziaria stipulati da societa' all'uopo autorizzate la Regione concede i contributi sul valore dei beni oggetto della locazione.
Capo IV
Commercializzazione dei prodotti innovativi
Art. 11 - Contributi per la commercializzazione
1 .
La Regione per le finalita' di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 1 concede nei limiti degli stanziamenti di bilancio un contributo in conto capitale nella misura del 30 per cento e fino ad un massimo di lire 50.000.000 alle imprese artigiane che intendano promuovere la commercializzazione dei loro prodotti ad elevato contenuto tecnologico coperti da brevetto ai sensi della legislazione vigente nonche' ad elevato contenuto artistico e tradizionale.
Art. 12 - Spese ammissibili
1 .
Ai fini della concessione del contributo di cui all'articolo 11 sono ammesse le spese relative allo svolgimento di azioni pubblicitarie all'approntamento di cataloghi e alla predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.
Titolo III - procedura per la concessione dei contributi
Art. 13 - Presentazione della domanda
1 .
La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge delibera le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai contributi e della relativa documentazione.
2 .
Possono essere ammesse al contributo anche le opere e le iniziative la cui documentazione di spesa abbia una data compresa nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda. I richiedenti sono comunque tenuti a fornire alla Regione ogni altro documento chiarimento ed informazione che siano ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo da presentarsi entro un mese dalla data della richiesta; trascorso tale termine la domanda si intende rinunciata.
Art. 14 - Criteri per la concessione dei contributi
1 .
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale delibera entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i criteri per la concessione dei contributi tenendo conto delle altre leggi che operano nel comparto e dispongono provvidenze.
2 .
I criteri di cui al comma 1 sono determinati in conformita' della disciplina comunitaria 92/ c 213/ 02 in materia di aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese adottata dalla commissione il 20 maggio 1992 e pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea il 19 agosto 1992 e delle relative norme di applicazione con particolare riguardo ai criteri relativi all'applicazione della deroga per aiuti di minima entita'.
Art. 15 - Modalita' di concessione del contributo
1 .
La Giunta regionale sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della Legge regionale 24 luglio 1973 n. 26 e in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14 concede il contributo sulla base della spesa ritenuta ammissibile stabilendo modalita' condizioni o vincoli cui deve essere subordinata la liquidazione del contributo.
2 .
La Giunta regionale liquida i contributi su idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
3 .
A richiesta del beneficiario i contributi possono essere liquidati per stato di avanzamento dei lavori su presentazione di idonea documentazione contabile.
Art. 16 - Revoca delle agevolazioni
1 .
La Giunta regionale sentito il comitato consultivo competente per territorio di cui all'articolo 8 della Legge regionale 24 luglio 1972 n. 26 provvede alla revoca del contributo in caso di:
- Mancata realizzazione dell'iniziativa;
- Alienazione degli immobili e dei beni strumentali rispettivamente entro cinque e tre anni dal provvedimento di concessione del contributo ovvero lo scioglimento del contratto di locazione finanziaria per qualsiasi motivo;
- Cancellazione dell'impresa dall'albo provinciale delle imprese artigiane entro tre anni dalla liquidazione del contributo salvo che la cancellazione avvenga a causa della morte o dell'invalidita' permanente del beneficiario nonche' del passaggio dell'impresa al settore dell'industria.
2 .
Il contributo puo' essere revocato in caso di inosservanza delle condizioni poste nella deliberazione di concessione.
3 .
La somma da restituire comprende il capitale liquidato e gli interessi legali dal momento del versamento del contributo a quello della restituzione.
4 .
Al recupero delle somme gia' liquidate si provvede ove e' necessario con le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.
5.
Coloro che incorrono nella revoca del contributo non possono presentare nuova domanda ai sensi della presente legge per un periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di revoca.
Titolo IV - disposizioni transitorie e finali
Art. 17 - Abrogazione
1 .
La Legge regionale 23 aprile 1982 n. 20 e' abrogata fatti salvi gli effetti della stessa per le istanze presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - Norma finanziaria
Articolo 18 subarticolo 1
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
(omissis)
Articolo 18 subarticolo 2
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
- Utilizzazione di quota pari a lire 1.500.000.000 in termini di competenza del "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione ai sensi dell'articolo 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:
(omissis)
Articolo 18 subarticolo 3
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
Omissis
- 7830 " contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane" per le finalita' di cui all'articolo 5 lettera a) con lo stanziamento di lire 30.000.000 in termini di competenza;
Articolo 18 subarticolo 4
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
Omissis
- 7835 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane er l'insediamento di nuove attivita' e ammodernamento degli impianti esistenti" per le finalita' di cui all'articolo 5 lettera) con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza;
Articolo 18 subarticolo 5
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
Omissis
- 7840 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane per il risanamento e la tutela ambientale" per le finalita' di cui all'articolo 8 con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza;
Articolo 18 subarticolo 6
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
Omissis
- 7845 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane su progetti e programmi di ricerca" per le finalita' di cui all'articolo 9 con lo stanziamento di lire 100.000.000 in termini di competenza;
Articolo 18 subarticolo 7
1 .
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:
Omissis
- 7850 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la commercializzazione dei prodotti innovativi" per le finalita' di cui all'articolo 11 con lo stanziamento di lire 170.000.000.000 in termini di competenza.
Articolo 18 subarticolo 8
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli:
Articolo 18 subarticolo 9
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli: - 7834 "contributi sul capitale iniziale di mutui a medio termine stipulati dalle imprese artigiane - nuovi limiti di impegno" per le finalita' di cui all'articolo 5 lettera a);
Articolo 18 subarticolo 10
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli: omissis - 7837 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane per l'insediamento di nuove attivita' e ammodernamento degli impianti esistenti" per le finalita' di cui all'articolo 5 lettera b);
Articolo 18 subarticolo 11
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli: omissis - 7842 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane per il risanamento e la tutela ambientale" per le finalita' di cui all'articolo 8;
Articolo 18 subarticolo 12
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli: omissis - 7847 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane su progetti e programmi di ricerca" per le finalita' di cui all'articolo 9;
Articolo 18 subarticolo 13
B) gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993 ai seguenti capitoli: - 7852 " contributi in conto capitale alle imprese artigiane per la commercializzazione dei prodotti innovativi" per le finalita' di cui all'articolo 11.
Articolo 18 subarticolo 14
- Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
- Per le istanze presentate ai sensi dell'articolo 17 e fino ad esaurimento delle stesse si provvede con il capitolo 7810.
La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.





