Legge regionale 10 Settembre 1993, n. 55

Interventi urgenti in materia di politiche attive del lavoro in presenza della crisi occupazionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 35
23/09/1993
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle proprie competenze dirette a realizzare, ai sensi dell'articolo 9 del proprio statuto, la piena occupazione dei lavoratori ed al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nel proprio territorio, attua, con la presente legge un programma di interventi straordinari di politica attiva del lavoro.

2 .

Gli interventi di cui al comma 1 sono diretti e alla creazione di nuova occupazione e al sostegno di categorie di cittadini e lavoratori in difficolta' occupazionale.

Art. 2

1 .

La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore di enti pubblici, anche economici, di organismi privati e di imprese individuali o societari, anche in forma di cooperative e loro consorzi, che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, uno o piu' soggetti ricompresi nelle seguenti fattispecie:

  • Lavoratori in eta' uguale o superiore a 35 anni, in trattamento di integrazione salariale da almeno 12 mesi o da almeno 24 mesi se ammessi a rotazione, nonche' lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, numero 223 e successive;
  • Disoccupati e in cerca di prima occupazione, iscritti da almeno 12 mesi nelle liste di collocamento, in eta' compresa tra i 32 e i 50 anni;
  • Portatori di minorazioni fisiche e sensoriali con diminuzione di capacita' lavorativa superiore al 72 e portatori di minorazioni psichiche con diminuzione di capacita' lavorativa superiore al 46, collocati al lavoro, in entrambi i casi, su richiesta nominativa del datore;
  • Ex detenuti, ovvero detenuti ammessi alla prestazione di lavoro esterno, nonche' minori sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte dell'autorita' giudiziaria minorile collocati, per tutti i casi, al lavoro su richiesta nominativa del datore;
  • Ex tossicodipendenti che abbiano in corso, ovvero gia' svolto, programmi terapeutici di recupero socio - lavorativo, di cui al dpr 9 ottobre 1990, n. 309;
  • Operatori del comparto della formazione professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato entro il 2 ottobre 1985, dipendenti dagli enti di cui all'articolo 5 lett. B), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, compreso il ciapi, che risultino in servizio, ovvero in costanza di rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, in ambito regionale, in uscita dal sistema formativo professionale abruzzese.

2 .

Nei casi in cui le assunzioni a tempo indeterminato delle categorie di soggetti elencate nel presente articolo siano disposte con contratto di lavoro a tempo parziale, l'entita' dei contributi e' ridotta in proporzione della quantita' del tempo di lavoro.

3 .

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da norme statali e regionali in vigore.

4 .

Sono escluse dalla provvidenze della presente legge le assunzioni obbligatorie effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3 - Benefici relativi al lavoro autonomo o associato

1 .

La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ed erogare contributi a favore dei soggetti di cui alla lettera f) dell'articolo 2 qualora, in forma singola od associata, a totale o parziale partecipazione dei soggetti medesimi, intraprendano attivita' autonome non riguardanti il comparto della formazione professionale in presenza della loro uscita dal comparto medesimo.

2 .

La Giunta regionale e' autorizzata a concorrere al pagamento della prima annualita' degli interessi richiesti dal sistema creditizio in presenza di prestiti per spese in conto capitale e per attrezzature per un ammontare massimo di lire 100.000.000, direttamente connesse con l'attivita' autonoma di cui al comma 1.

3 .

Le provvidenze di cui ai precedenti commi non sono cumulabili con altre eventualmente disposte dallo stato e dalla Regione:

4 .

Le provvidenze di cui al presente articolo, non sono erogabili se i soggetti interessati maturino i requisiti di legge per la percezione del trattamento di pensione entro la data del 31 dicembre 95.

Art. 4 - Lavori socialmente utili

1 .

La Giunta regionale e' autorizzata a concedere ed erogare contributi alle amministrazioni pubbliche che utilizzino i lavoratori in mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita' ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e delle norme richiamate dal predetto comma.

2 .

La concessione dei benefici di cui al comma 1, avente natura di intervento pubblico integrativo, e' soggetta alla disciplina legislativa dello stato in vigore nei riguardi della utilizzazione dei lavoratori in mobilita' in opere o servizi di pubblica utilita'.

Art. 5 - Entita' e durata delle provvidenze

1 .

I contributi previsti dall'art. 2 sono concessi ed erogati una tantum nella misura di l. 5.000.000 per ogni soggetto assunto a tempo indeterminato.

2 .

I contributi di cui all'art. 3, comma 1 sono corrisposti una tantum nella misura di lire 45.000.000.

3 .

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi bancari di cui all'art. 3, comma 2, e' determinato nella misura di 3 punti del tasso applicato dall'istituto concedente.

4 .

I contributi previsti dall'art. 4 sono determinati in l. 2.000.000, una tantum, per ogni progetto di opera o servizio di pubblica utilita' che impegni almeno 3 lavoratori in mobilita' contemplati nel citato articolo.

Art. 6 - Norme di attuazione

1 .

Le istanze tendenti ad ottenere i benefici di cui al presente titolo sono presentate alla Giunta regionale, servizio lavoro, a mezzo raccomandata ar entro il termine perentorio di giorni 45 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2 .

  • La precisazione della categoria dei soggetti cui si riferiscono ed il numero delle unita' da assumere;
  • L'impegno alla loro assunzione ove le istanze risultino accolte.

3 .

Le istanze concernenti l'articolo 3 debbono:

  • Contenere l'impegno alla cessazione dello status lavorativo al verificarsi dell'esito positivo delle istanze;
  • Essere corredate da una dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato entro il 2 ottobre 1985 e l'inesistenza delle condizioni ostative di cui al comma 4 dell'articolo 3.

4 .

  • La precisazione delle opere o servizi di pubblica utilita' cui si riferiscono;
  • L'indicazione del numero di lavoratori interessati e l'impegno all'utilizzazione ove le istanze risultino accolte;
  • La dichiarazione alla osservanza delle disposizioni dello stato in materia.

5 .

  • Dal minor reddito o dalla minor somma dei redditi, ove trattasi di piu' soggetti, rilevati dalle ultime dichiarazioni;
  • Dalla prevalenza dello stato di coniugato dei soggetti interessati;
  • Dal numero complessivo dello stato di coniugato dei soggetti interessati;
  • Dall'anzianita' anagrafica del soggetto interessato.

6 .

Le istanze formulate in modo irregolare ma suscettibili di perfezionamento sono prese in considerazione, ove consentito dalle risorse disponibili, e seguono quelle di cui al precedente comma, ordinate con gli stessi criteri prioritari e di preferenza.

7 .

Qualora il rapporto di lavoro di cui all'art. 2 sia interrotto per qualsiasi causa prima del compimento di un anno, il contributo regionale e' rapportato al periodo di lavoro utilmente prestato, fermo restando l'obbligo per il percettore di restituire i fondi che eccedono l'entita' ammessa.

8 .

Per l'avviamento al lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro, si fa riferimento alle norme dello stato sul collocamento e sui contratti di lavoro. In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori, si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogati, indipendentemente allo stato di svolgimento del rapporto.

9 .

Le deliberazioni di concessione dei contributi, munite agli estremi di esecutivita', sono trasmesse in copia alla commissione regionale per l' impiego, all' ispettorato regionale del lavoro e all' ufficio regionale del lavoro.

10.

A garanzia della perfetta osservanza delle norme e dell'utile impiego delle risorse regionali, i soggetti datori di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a prestare garanzia fidejussoria limitatamente all'importo delle erogazioni.

Disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 7 - Servizi sul territorio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 56

1.

La realizzazione dei servizi sul territorio di cui all'art. 8 della Legge regionale 13 luglio 1989, n. 56, e' attuata ad iniziativa della Giunta regionale utilizzando, in via prioritaria, le strutture pubbliche regionali decentrate, proposte alla formazione professionale e il personale regionale, ad individuare da parte della giunta medesima.

2 .

Ove la organizzazione dei servizi, oggetto del presente articolo, non sia realizzabile totalmente o parzialmente, attraverso le strutture ed il personale regionale, la giunta VI provvede mediante le strutture degli enti di cui all'articolo 5, lettera b della legge - quadro 21 dicembre 78, n. 845, incluso il ciapi di Chieti - Pescara, e/ o attraverso il personale di detti organismi, purche' si tratti di dipendenti in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, assunti entro la data del 2 ottobre 1985 che abbiano frequentato corsi regionali diretti a fornire abilita' professionale in materia di ricerca sul mercato del lavoro, orientamento, documentazione, automazione d'ufficio, tutoraggio, progettazione formativa e istruttoria progettuale fse.

3 .

Il ricorso agli enti indicati nel precedente comma 2 e' attuato attraverso le seguenti fattispecie congiunte o alternative:

  • Affidamento dei servizi di ambito territoriale predeterminato alla Giunta regionale, mediante convenzione con gli organismi indicati al comma 2, con l'obbligo di utilizzare il personale IV i precisato;
  • Integrazione delle dotazioni di personale regionale delle strutture periferiche pubbliche preposte ai servizi sul territorio, ovvero Costituzione integrale delle dotazioni di tali strutture con il personale di cui al comma 2, da utilizzare in convenzione con gli organismi datori di lavoro, e da porre sotto la direzione del responsabile della struttura periferica regionale di destinazione.

Titolo II - disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 8 - Attivita' connesse e di accompagnamento della fp

1 .

Le attivita' di accompagnamento delle azioni formative e/ o quelle connesse di cui all'articolo 4 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, qualora non coperte finanziariamente pro quota nella determinazione dei parametri fissati per le varie tipologie corsuali, sono autorizzate e finanziate dalla Giunta regionale sulla base di specifici progetti mirati alle singole fattispecie di intervento IV i comprese attivita' di accompagnamento, mirate a progetti di organizzazione interna dei centri di formazione professionale previa contrattazione tra Regione organizzazioni sindacali ed enti.

2 .

La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e' affidata alle strutture pubbliche e agli organismi di cui all'articolo 7 comma 2.

Titolo II - disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 9 - Disposizioni concernenti il personale del comparto formativo a convenzione

1 .

Sulla base delle attivita' programmate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale da realizzare da parte degli organismi di cui all'articolo 7 comma 2, e delle ulteriori attivita' previste, fatta eccezione per quelle di tipo emergente o ricomprese nei progetti speciali di cui all'articolo 36 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli stessi enti formulano ed inviano ai competenti uffici regionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di utilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985.

2 .

Il programma di cui al comma 1 sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun ente, va comunicato alle rappresentanze delle organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl e deve contenere le seguenti indicazioni analitiche:

  • Individuazione del personale da impiegare nelle attivita' comunque autorizzate dalla Regione distintamente per ciascuna delle fattispecie previste dalle norme vigenti e dalla presente legge;
  • Individuazione del personale da utilizzare in attivita' ulteriori e da specificare, ancorche' di competenza regionale.

3 .

La commissione ex art. 8 del ccnl degli operatori della formazione professionale convenzionata individua il personale per il quale e' prevista l'inoccupabilita' e provvede all'aggiornamento della situazione, tenendo conto della mobilita' tra enti prevista dal ccnl.

4 .

Per il personale di cui al comma 3 il datore di lavoro presenta al competente servizio della fp una scheda nominativa controfirmata dell'interessato contenente:

  • Elementi anagrafici;
  • Attuale sede di servizio;
  • Livello retributivo in atto, profilo e mansioni assegnate;
  • Titolo di studio, eventuali specializzazioni, corsi frequentati ed esperienze professionali acquisite;
  • Preferenze per mansioni diverse da quella in atto indicate secondo l'ordine di priorita';
  • Preferenza per sedi di servizio diverse da quella in atto, indicate secondo l'ordine di priorita'.

5 .

Il personale di cui al comma 4, sempre che ricompreso in quello assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 2 ottobre 1985, e' utilizzato dalla Regione mediante convenzione con gli enti di appartenenza per periodi non superiori all'anno che, anche in caso di rinnovo, non danno luogo all'instaurazione di rapporti di lavoro a termine o a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della Regione in base ai criteri oggettivi individuati dalla commissione di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero alla immissione nei ruoli del personale regionale.

6 .

La convenzione determina il corrispettivo da corrispondere e le modalita' di erogazione.

7 .

L' utilizzazione del personale e' disposta dal servizio del personale della giunta sulla base delle necessita' dei singoli settori e nel limite dei posti vacanti rispetto alle dotazioni organiche delle qualifiche professionali e, in ogni caso, nel complessivo limite di 80 unita'.

8 .

I datori di lavoro dei soggetti utilizzati dalla Regione sono tenuti a richiamarli in servizio nei casi in cui ne sia consentito il loro impiego a seguito di mobilita' tra enti o in attivita' emergenti o di tipo speciale, ovvero per qualsiasi altra esigenza imprevista o sopravvenuta. La stessa interruzione ha luogo allorche' i posti vacanti nell'organico regionale siano ricoperti a seguito di concorso.

Titolo II - disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 10 - Ulteriori norme per il personale del comparto della fp a convenzione

1 .

Il personale dipendente degli organismi di cui all'articolo 7, comma 2, e' ammesso a partecipare ai concorsi per l'immissione nel ruolo del personale regionale purche' in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme per l'accesso dall'esterno, IV i compresi quelli di cui all'articolo 2 della lr 13 luglio 1989, n. 56, con esclusione del requisito concernente i limiti di eta'.

Titolo II - disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 11 - Stipulazione delle convenzioni

1 .

In attesa della norma di recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni, la stipulazione delle convenzioni concernenti l'affidamento di attivita' formative, connesse e di accompagnamento, e' demandata al dirigente del servizio gestione del settore fp, previa istruttoria da parte degli uffici dipendenti dal medesimo dirigente.

Titolo II - disposizioni concernenti la formazione professionale

Art. 12

1 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2, valutati per il 1993 in l. 200.000.000, si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

2 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 valutati per il 1993 in l. 500.000.00 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 5 e per quanto concerne il 1994 con pari importo di valore sul corrispondente capitolo di bilancio.

3 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 valutati per il 1993 in l. 50.000.000 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

4 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 valutati per l'anno 1993 in l. 1.500.000.000 di cui l. 1.400.000.000 per spese correnti e l. 100.000.000 per spese in conto capitale si provvede mediante imputazione al capitolo 21412 per l. 1.400.000.000 e per l. 100.000.000 al capitolo 52201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1993.

5 .

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 valutati per il 1993 in l. 650.000.000 si provvede con imputazione sul capitolo 323000 elenco 3 partita 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

Titolo II - disposizioni comuni e finanziarie

Art. 13 - Pubblicazione ed entrata in vigore

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra un vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2 .

La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

3 .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Azioni sul documento