Legge regionale 12 Aprile 1990, n. 13
Norme per la disciplina della professione di maestro di sci e dell'esercizio della scuola di sci in basilicata.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 17 18/04/1990 |
| Regione | Basilicata |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Finalita'
L'organizzazione dell'attivita' professionistica dell'insegnamento dello sci nella Regione Basilicata e' disciplinata dalla presente legge. E' maestro di sci chi, per professione, insegna a persone singole o a gruppi di persone la pratica dello sci in tutte le sue specializzazioni, esercitata con qualsiasi tipo di attrezzo, e accompagna le stesse su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi da sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficolta' richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici. La licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci e' rilasciata disgiuntamente per le discipline del fondo e della discesa. I titolari di licenza per l'esercizio dell'insegnamento dello sci per la disciplina della discesa non possono impartire lezioni nella disciplina del fondo e viceversa.
Art. 2 - Rilascio licenza per l'insegnamento dello sci
Per esercitare l'attivita' di maestro di sci, fatto salvo quanto successivamente disposto per i maestri di altre Regioni e stati, occorre essere in possesso di licenza rilasciata dal Comune di residenza a norma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Fermo restando quanto disposto dal 2 comma dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, per ottenere la licenza si richiede:
- Cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri della comunita' economica europea;
- Attestato rilasciato dal dipartimento cultura e formazione regionale comprovante il superamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci;
- Idoneita' psico-fisica ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 6 gennaio 1983, n. 6 con certificazione in data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione della domanda;
- Possesso di licenza di scuola media inferiore e, per i nati in data anteriore al 1 gennaio 1949, della licenza elementare;
- Maggiore eta' alla data di scadenza della presentazione della domanda. L'esercizio della professione e' subordinato all'aggiornamento professionale che ha validita' triennale e si consegue previa presentazione di domanda al Comune di residenza corredata da:
- Certificato rilasciato da unita' sanitaria locale attestante l'idoneita' psico-fisica all'insegnamento dello sci, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;
- Attestato di frequenza ai corsi di aggiornamento di cui al successivo articolo 6.
Art. 3 - Revoca della licenza
La licenza di cui all'art. 2 e' revocata in ogni tempo dal Comune allorche' l'interessato perda i requisiti di cui al punto c) del precedente art. 2 o riporti condanne e sia sottoposto alle misure di cui al 1? comma dell'art.11e al 2? comma dell'art. 123 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni. La licenza e' revocata inoltre:
- Nel caso si incorra per tre volte, nell'arco di un biennio, nelle sanzioni di cui all'art. 16 della presente legge;
- Nel caso di reiterato inadempimento degli obblighi di deontologia professionale come il rispettare o fare rispettare scrupolosamente i regolamenti d'uso degli impianti, collaborare, in caso di necessita' e quando richiesto, alle operazioni di soccorso sulle piste e sugli impianti di risalita, prestare soccorso sulle piste a chiunque si trovi in stato di necessita', fermo restando l'esigenza di salvaguardia della sicurezza degli allievi.
Art. 4 - Elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci
Coloro che sono in possesso della licenza all'esercizio dell'insegnamento dello sci sono iscritti, su domanda da presentare alla Regione Basilicata - dipartimento cultura e formazione, nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, con la relativa specializzazione nella discesa o nel fondo, che viene approvato e aggiornato con decreto del presidente della Regione. L'elenco regionale degli abilitati e' tenuto e aggiornato a cura del dipartimento cultura e formazione. La revoca della licenza di maestro di sci comporta la cancellazione dell'elenco regionale degli abilitati.
Art. 5 - Maestri di sci di altri stati o regioni
L'esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Basilicata e' consentito a coloro che sono in possesso di licenza per l'insegnamento dello sci.
Art. 6 - Esami di idoneita'
Gli esami tecnico-didattico-teorici per ottenere l'idoneita' all'insegnamento dello sci hanno luogo, di norma, ogni tre anni. Il dipartimento cultura e formazione entro il 31 dicembre di ogni anno, fissa le date per le prove attitudinali e le date per i corsi di preparazione e aggiornamento per aspiranti maestri di sci, e maestri di sci; fissa altresi' le date per l'effettuazione degli esami. Lo stesso avviene per ottenere l'attestato di qualificazione di cui al precedente art. 5. I relativi bandi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. L'ammissione agli esami e' subordinata al possesso dell'attestato comprovante la frequenza al corso di preparazione di cui al successivo art. 10. I candidati devono far pervenire al dipartimento cultura e formazione regionale personalmente o a mezzo raccomandata postale la domanda di ammissione agli esami entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
Art. 7 - Istruttori militari e rappresentanti nazionali
Gli istruttori delle scuole militari alpine, di sci di fondo e di discesa, in possesso di idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorita' militare, possono essere ammessi direttamente ai corsi di preparazione, prescindendo dall'effettuazione delle prove attitudinali, purche' presentino domanda di ammissione entro un anno dal collocamento in congedo. Gli appartenenti alle rappresentative nazionali di sci, nell'ultimo biennio, in possesso di idonea dichiarazione rilasciata dalla fisi, possono chiedere di essere ammessi direttamente ai corsi di preparazione per maestri di sci, prescindendo dalle prove attitudinali pratiche per le rispettive specialita'.
Art. 8 - Corsi di aggiornamento e specializzazione
La Giunta regionale, sentita la competente commissione, puo' istituire annualmente:
- Corsi di aggiornamento per maestri di sci nelle due specialita' nel fondo e nella discesa;
- Corsi di specializzazione per i maestri di sci. La Giunta regionale puo' avvalersi per l'espletamento dei predetti corsi, mediante stipulazione di apposita convenzione, di istruttori per maestri di sci o maestri di sci altamente qualificati provenienti anche da altre Regioni, scelti mediante Avviso pubblico.
Art. 9 - Commissioni di esami
Gli esami di cui al precedente art. 6 sono espletati da due distinte commissioni: una per la disciplina del fondo ed una per la disciplina della discesa. Le commissioni sono designate dalla Giunta regionale e durano in carica 5 anni. La commissione per la disciplina della discesa e' composta da:
- Un maestro istruttore per maestri di sci, iscritti nell'elenco nazionale fisi per la specialita' della discesa;
- Un maestro di sci iscritto nell'elenco regionale di cui al precedente art. 4 per la specialita' della discesa;
- Un rappresentante delle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative in sede regionale;
- Un medico esperto in medicina dello sport, in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge 26 ottobre 1971, n. 1099;
- Un funzionario del dipartimento attivita' produttive - ufficio turismo - della Regione Basilicata, di livello non inferiore al 7?, esperto in materie giuridiche, con funzioni di segretario;
- Un rappresentante della fisi regionale. La commissione per la disciplina del fondo e' composta dagli stessi membri della commissione per la disciplina della discesa di cui alle lettere c), d), e), f) piu' un maestro istruttore per maestri di sci, iscritti nell'elenco nazionale fisi per la specialita' del fondo.
La partecipazione alle commissioni di cui ai commi precedenti e' incompatibile con le funzioni di docente dei corsi di cui ai successivi art. 10 e 11. Ai componenti le commissioni sono corrisposti i compensi previsti dalla Legge regionale n. 27/83. I componenti le commissioni estranei all'amministrazione regionale, ai fini della determinazione delle indennita' di missione, sono equiparati ai funzionari direttivi della Regione
Art. 10 - Corsi di preparazione agli esami di maestri di sci
La Giunta regionale puo' istituire ogni tre anni corsi di preparazione agli esami di maestri di sci per ciascuna disciplina. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica. Tale prova viene sostenuta avanti le commissioni di cui al precedente art. 9 secondo le rispettive competenze.
Art. 11 - Corsi per istruttori di maestri di sci
La Giunta regionale puo' istituire ogni tre anni un corso per istruttori di maestri di sci per ciascuna disciplina. L'ammissione e' subordinata al superamento di una prova attitudinale pratica, e tale prova viene sostenuta avanti le commissioni di cui al precedente art. 9 secondo le rispettive competenze. A detta prova sono ammessi i maestri di sci in possesso di licenza da almeno 2 anni. La qualifica di istruttore di maestri di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di cui al presente articolo. All'uopo il dipartimento cultura e formazione regionale rilascia apposita attestazione per l'iscrizione nell'elenco regionale.
Art. 12 - Assicurazione durante i corsi
La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare polizze di assicurazione a favore degli insegnanti dei corsi per i rischi derivanti da responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni, limitatamente al periodo di esercizio delle loro funzioni e qualora gli stessi non siano assicurati a diverso titolo. La Giunta regionale e' autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione secondo le procedure della Legge regionale 23 dicembre 1986, n. 30 - disciplina dell'attivita' negoziale della Regione
Art. 13 - Attivita' professionale
Tutti i maestri di sci delle discipline alpine e del fondo, regolarmente abilitati ad esercitare la professione secondo le norme della presente legge, sono obbligati ad indossare il distintivo regionale con la scritta maestro di sci ed il numero di iscrizione nell'elenco regionale. I maestri di sci di discipline alpine o di fondo che organizzino la propria attivita' costituendosi "scuole di sci" ai sensi del successivo art. 15 sono tenuti ad indossare sulla divisa l'apposito distintivo con la denominazione della localita' sede della scuola di sci. I distintivi non possono essere utilizzati da persone non abilitate all'esercizio della professione secondo le norme della presente legge. Ai maestri e' consentito svolgere attivita' professionale anche al di fuori delle suddette scuole; in tal caso non possono organizzare congiuntamente con altri maestri l'offerta delle proprie prestazioni professionali ne' comunque avvalersi della collaborazione, anche saltuaria, di altri maestri. I maestri che svolgono la loro attivita' al di fuori delle scuole devono comunicare all'Assessorato regionale competente in materia di sport la zona in cui intendono esercitare la loro professione.
Art. 14 - Tariffe
Le tarifte minime e massime da applicarsi per l'insegnamento dello sci nella Regione Basilicata vengono fissate annualmente dalla Giunta regionale, sentito il comitato di coordinamento della consulta regionale dello sport di cui alla Legge regionale 18/85, limitatamente a tale scopo integrata come segue:
- Un nominativo designato da ognuno delle organizzazioni dei maestri di sci maggiormente rappresentative in sede regionale, fino ad un massimo complessivo di tre;
- Un rappresentante per ognuno delle aziende di soggiorno e turismo nel cui ambito siano compresi impianti sciistici idonei all'insegnamento delle discipline alpine o del fondo.
Saranno previste tariffe diverse per le lezioni individuali o a gruppi di non piu' di quattro allievi e per le lezioni collettive per gruppi di non piu' di dieci allievi. Tariffe preferenziali potranno essere praticate per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, per le scuole e le associazioni sportive e programmi regionali di promozione sportive e turistica e per i portatori di handicap.
Art. 15 - Scuole di sci
Sono scuole di sci le unita' organizzative cui fanno capo piu' maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attivita' professionale e che siano iscritte presso l'apposito elenco regionale. E' costituito presso l'Assessorato competente in materia di sport della Regione l'elenco regionale delle scuole di sci, cui possono essere iscritte solo quelle aventi le seguenti caratteristiche:
- Siano composte da almeno tre maestri di sci compreso il direttore con funzioni di coordinatore e responsabile del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico e didattico;
- Dispongano di una sede adeguata e siano in grado di funzionare senza soluzione di continuita' per tutto il periodo stagionale;
- Dispongano di una divisa ufficiale per l'esercizio della professione;
- Abbiano sede in localita' idonea all'esercizio dell'attivita' sciistica;
- Perseguano lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci nonche' quella della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
- Dimostrino di avere contratto una adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilita' civile verso terzi e per infortuni derivanti dallo svolgimento dell'insegnamento;
- Assumano l'impegno a:
- Abbiano un regolamento, deliberato dall'assemblea dei maestri che ne fanno parte, il quale determini:





