Legge regionale 25 Luglio 1997, n. 36
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1996, n. 22 di modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 marzo 1990, n. 7. ordinamento e disciplina del sistema formativo regionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 40 28/07/1997 |
| Regione | Basilicata |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
L'art. 2 della Legge regionale 13 aprile 1996 n. 22 e' sostituito dal seguente:"art. 2. -
- La Giunta regionale salvo quanto previsto dall'art. 5, comma secondo lettera a), della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nei limiti e secondo le previsioni dei piani annuali di formazione professionale approvati ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, affida mediante convenzione le attivita' di cui al precedente art. 1:
- La Giunta regionale dispone altresi' il finanziamento a favore di imprese e loro consorzi e di societa' cooperative per attivita' di formazione rivolte rispettivamente al proprio personale e/o delle imprese consorziate e ai soci e/o dipendenti. Il finanziamento e' concesso anche per attivita' di formazione rivolte ai disoccupati, purche' inseriti in progetti speciali finalizzati all'occupazione e nel rispetto delle modalita' attuative previste dai piani annuali di formazione professionale".
Art. 2
1 .
All'art. 4 della Legge regionale n. 22/1996, dopo il comma quarto e' infine aggiunto il seguente: "4-bis. La struttura tecnica di cui al secondo comma puo' essere utilizzata, ove consentito dalle norme e disposizioni vigenti, per la valutazione delle proposte progettuali da aggiudicare mediante gara e/o procedure di comparazione".
Art. 3
1 .
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 della Legge regionale n. 22/1996.
Art. 4
1 .
E' abrogato l'art. 6 della Legge regionale n. 22/1996, fatte salve la realizzazione delle sue finalita' e la utilizzazione degli elenchi in esso contemplati limitatamente all'esaurimento delle attivita' previste nel piano di formazione professionale per l'anno 1996.
Art. 5
1 .
Le azioni formative di cui all'art. 21, secondo comma, lettera d) della Legge regionale 2 marzo 1990, n. 7, possono essere effettuate anche mediante apposita convenzione con le associazioni di categoria.
Art. 6
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.





