Delibera Giunta regionale 27 Giugno 1997, n. 2409
Repertorio degli attestati professionali di qualifica o specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione professionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 41 08/10/1997 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Delibera Giunta Regionale
Omissis
Delibera
1. Di approvare il "repertorio degli attestati professionali di qualifica e di specializzazione conseguibili al termine di corsi di formazione professionale" comprensivo delle declaratorie nonche' dell'individuazione a Titolo Indicativo dei livelli di studio di accesso (tenuto presente che il primo livello e' quello dell'espletamento dell'obbligo scolastico o attraverso il conseguimento del titolo di scuola media o con il superamento dell'eta' prescritta), cosi' come riportato nell'allegato protocollo n. 536/1997, Parte Integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di stabilire che gli attestati di qualifica o specializzazione da rilasciarsi da parte dei centri di formazione della Liguria debbano essere identificati esclusivamente con quelli contenute nel repertorio di cui la punto 1) e che i contenuti dell'attivita' formativa debbano essere coerenti con le declaratorie di cui allo stesso elenco;
3. Di stabilire che nel caso in cui i contenuti del corso non siano appieno rappresentati dalla denominazione dell'attestato di qualifica o di specializzazione individuata nel repertorio di cui al punto 1) - a motivo di specifici e particolari contenuti formativi, comunque coerenti con la declaratoria contenuta nello stesso repertorio - alla denominazione dell'attestato ufficiale dovra' essere in ogni caso associato il titolo del corso stesso in ogni forma di comunicazione e informazione relativa al corso ed in particolare nel documento finale rilasciato all'allievo;
4. Cui al punto 1) - a motivo di specifici e particolari contenuti formativi, comunque coerenti con le declaratoria contenuta nello stesso repertorio - alla denominazione dell'attestato ufficiale dovra' essere in ogni caso associato il titolo del corso stesso in ogni forma di comunicazione e informazione relativa al corso ed in particolare nel documento finale rilasciato all'allievo;
5. Di stabilire conseguentemente che in tutte le fasi di programmazione, progettazione, amministrazione, pubblicizzazione, gestione e verifica dell'attivita' formativa, i corsi vengano identificati con la denominazione del relativo attestato, associato, se del caso, al titolo specifico del corso;
6. Di stabilire le denominazioni, le declaratorie ed ogni altro contenuto del repertorio di cui al punto 1) possano eventualmente essere modificati e integrati dalla Giunta regionale in particolare su proposta motivata delle amministrazioni Provinciali, anche per impulso delle strutture formative;
7. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale;
8. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.





