Legge regionale 23 Maggio 1997, n. 47

Proroga della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive modificazioni e proroghe concernenti la formazione professionale.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 11
27/06/1997
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Proroga delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10,11 e 12 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101

1 .

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 11 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 nei testi sostituiti dagli articoli 1 e 2 della Legge regionale 2 giugno 1993, n. 20, sono prorogate a tutto il 1997.

2 .

Sono prorogate alla stessa data le disposizioni di cui all'articolo 10 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101.

Art. 2 - Abrogazione limite eta' componenti la commissione

1 .

E' abrogato il limite eta' dei componenti la commissione per la revisione dei rendiconti fissato dal terzo comma dell'art. 1 della Legge regionale 2 giugno 1993, n. 20 (proroga e modificazione degli articoli 9, 10,11e 12 della Legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101 e successive, concernenti la formazione professionale).

Art. 3 - Norma finanziaria

1 .

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato per l'esercizio 1997 in complessive lire 60.000.000, relativamente agli interventi previsti nei precedenti articoli 9, 10, 11 e 12 della Legge regionale n. 101/1988 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 .

La copertura dell'onere di cui al comma precedente e' assicurata dalle disponibilita' iscritte sul cap. 51621 del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 che e' corrispondentemente ridotto in termini di competenza e cassa.

3 .

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1997 e' istituito ed iscritto (nel sett. 05, tit. 1, ctg. 4, sez. 06) il capitolo 51419 che assume la seguente denominazione: "proroga della Legge regionale 28 dicembre 1988 n. 101 e successive modificazioni e proroghe concernenti la formazione professionale con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di lire 60.000.000". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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