Legge regionale 17 Giugno 1997, n. 34

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale).

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 25
25/06/1997
Regione Piemonte

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

Il comma 4 dell'articolo 22 della Legge regionale 63/1995 e' sostituito dal seguente: "4. A garanzia delle somme erogate, puo' essere richiesta fidejussione".

2 .

Dopo il comma 5 dell'articolo 22 della Legge regionale 63/1995 sono aggiunti i seguenti commi: "5-bis. La Giunta regionale, per il controllo e la certificazione dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale affidati alle agenzie formative di cui all'articolo 11, puo' avvalersi di societa' di revisione iscritte all'albo speciale istituite presso la consob". "5-ter la Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalita' per la determinazione dell'onere di cui al comma 5-bis". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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