Legge regionale 2 Settembre 1996, n. 23

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, concernente gli interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e produttive in favore dell'occupazione.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 55
09/09/1996
Regione Campania

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

L'articolo 2 della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, e' sostituito dal seguente:

Art. 2 (soggetti beneficiari).

  1. I progetti debbono essere presentati da societa' o cooperative costituite per almeno 2/3 da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:
  • Residenza, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in un Comune della Campania;
  • Titolarita' di almeno 2/3 del capitale sociale.

2.

Possono altresi' beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti presentati da societa' o cooperative costituite fino a 2/3 da lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ai sensi della legge 223/91 e successive modificazioni e, per la restante parte, da giovani di eta' compresa tra i 18 e i 35 anni, comunque tutti in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e b) del comma 1.

3.

Sono escluse dalle agevolazioni le societa' di fatto e quelle con meno di tre soci. Tale esclusione non opera quando la societa' e' composta interamente da giovani di cui al comma 1.

4.

I requisiti dell'eta' devono sussistere al momento della richiesta del contributo.

Art. 2

1 .

Il comma 1 dell'articolo 4 della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, e' cosi' modificato:

1. Per le finalita' di cui alla presente legge possono essere concesse a progetti che contemplino una spesa massima complessiva ed ammissibile non superiore a 1.200 milioni le seguenti agevolazioni:

  • Contributo in conto capitale - e' concesso un contributo in conto capitale del 60 della spesa ammissibile. Tale contributo e' elevato al 70 se almeno 1/3 dei soci e' costituito da portatori di handicap ed ex tossicodipendenti che abbiano concluso un programma di recupero concordato con i competenti servizi delle asl. Tale contributo e' elevato al 70 anche per le societa' composte da 5 o piu' soci o interamente da donne, o se trattasi di cooperativa. Tra le spese ammissibili a contributo, al netto dell'i.v.a., rientrano:
  • Contributo in conto interessi - E' concesso un finanziamento fino al 30 delle spese ammissibili con tasso a carico dei soggetti beneficiari pari ad 1/3 di quello ufficiale di riferimento. La durata del finanziamento non puo' essere superiore ad anni 10 dei quali 3 di utilizzo e preammortamento. Tale finanziamento e' assistito da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli interventi da realizzare;
  • Contributo per spese di gestione - e' concesso un contributo sulle spese di gestione per i primi tre esercizi articolato nel seguente modo:

Art. 3

1 .

Al comma 1 dell'articolo 5 - primo capoverso - della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, le parole "al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole "all'Assessore regionale delegato".

Art. 4

1 .

L'articolo 7 della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, e' sostituito dal seguente: "art. 7 (esame dei progetti). -

  1. Sono tassativamente esclusi dalle agevolazioni previste dalla presente legge i progetti che non prevedono l'impiego stabile di almeno tre addetti.
  2. Viene istituito, con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delegato, un nucleo di valutazione composto da cinque esperti scelti tra persone che abbiano particolare competenza in materia di analisi tecnica e finanziaria di progetti al fine di:
  3. Il nucleo, che opera presso l'Assessorato regionale dell'Assessore delegato, dura in carica tre anni e si avvale di una struttura di supporto formata da un numero di dipendenti regionali non superiore a otto e che non e' inclusa in alcuna area generale di coordinamento ed e' posta alle dirette dipendenze dell'Assessorato regionale dell'Assessore delegato. Con delibera di Giunta regionale vengono fissate le modalita' contrattuali della collaborazione dei componenti il nucleo.
  4. Il nucleo di valutazione elegge al proprio interno un coordinatore; funziona e puo' decidere a maggioranza dei presenti.
  5. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, la Giunta regionale nomina con apposita delibera i nuovi componenti.
  6. L'Assessore regionale delegato dichiara la decadenza dalla carica di componente del nucleo per cause sopravvenute di ineleggibilita' e/o incompatibilita' e provvede alla sostituzione.
  7. I progetti sono esaminati secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  8. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione, il nucleo di valutazione propone alla Giunta regionale il provvedimento da adottare che viene emanato in via definitiva entro i successivi trenta giorni.
  9. Il nucleo e la struttura di supporto possono avvalersi, per l'espletamento delle loro funzioni, della collaborazione dell'agenzia per l'impiego della Campania, con cui l'Assessorato regionale dell'Assessore delegato stipulera' apposita convenzione.
  10. Ogni sei mesi, il nucleo e la struttura di supporto predispongono una relazione sull'attivita' svolta, che sara' trasmessa alla Giunta regionale ed illustrata, nei successivi trenta giorni, in Consiglio regionale dall'Assessore regionale delegato.
  11. La Giunta regionale, sentito il nucleo di valutazione, adotta, entro trenta giorni dalla sua istituzione, con atto deliberativo, il regolamento di attuazione della presente legge.
  12. Il nucleo di valutazione, quindicinalmente, con un suo rappresentante, coadiuvato dalla struttura di supporto, fornisce informazioni e chiarimenti agli aspiranti beneficiari della presente legge".

Art. 5

1 .

Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, la cifra "15" e' sostituita con la cifra "20" e al n. 3 della

2 .

Il punto 7 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 8 della Legge regionale 31 agosto 1993, n. 28, e' cosi' modificato: "7. In caso di locazione di immobili, copia del contratto cosi' come previsto dalle leggi in vigore".

Art. 6

1 .

Al comma 2 dell'articolo 13 le parole "anche del nucleo" sono sostituite dalle parole "del nucleo e della struttura di supporto". La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

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