Legge regionale 25 Luglio 1996, n. 59

Modificazioni della l.r. 3 aprile 1995, n. 32 e disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con il sostegno comunitario.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 27
09/08/1996
Regione Abruzzo

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1

1 .

La presente legge e' finalizzata al compimento dei programmi comunitari PNIC e POP 1989/93 e al completamento dei relativi interventi comunitari espressi in ECU.

Art. 2 - Ultimazione di programmi

1 .

Ad integrazione di quanto gia previsto dall'art. 10 della l.r. 26 gennaio 1993, n. 10, gli interventi finanziati ai sensi del regolamento della ue sui programmi integrati mediterranei e i programmi nazionali di interesse comunitario, formalmente approvati dagli organi regionali competenti e in fase di realizzazione, qualora venga accertata con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilita' dei fondi necessari al loro completamento, possono usufruire delle risorse finanziarie del programma operativo plurifondo 1989-1993 entro i limiti del controvalore degli stanziamenti comunitari espressi in ECU.

Art. 3 - Economie sui progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale

1 .

All'art.15della l.r. 32/95 e' aggiunto il seguente 3 comma: relativamente ai soli progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale, le somme derivanti da economie, a qualunque titolo conseguite, possono essere utilizzate anche per altre iniziative purche' rientranti nell'ambito del medesimo sottoprogramma.

Art. 4 - Disposizioni sul bilancio

1 .

Sono conseguentemente integrate le denominazioni dei capitoli dal n. 12541 al n. 12572 del bilancio di previsione 1996, parte spesa, approvato con l.r. 13/96, nel modo seguente: "e completamento interventi PIM e PNIC".

2 .

I fondi iscritti nel bilancio di previsione 1996 al capitolo di spesa 12484 denominato: "cofinanziamento regionale per gli interventi comunitari" sono destinati a concorrere al completamento degli interventi PIM e PNIC relativi al FESR e al FSE oltre che alla realizzazione di quelli derivanti dalla l.r. 32/95.

Art. 5 - Urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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