Circolare Ministeriale 1 Giugno 1997, n. 1221
Circolare attuativa dell'art. 1, commi 54, 55, 56, 57 e 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, istitutivo del fondo rotativo per la progettualita', come modificato dall'art. 8 della legge 23 maggio 1997,n. 135.
| Ente | 2 |
|---|---|
| Fonte |
G.U.R.I.
n. 151 01/07/1997 |
tipologia: Stato - Circolare ministeriale
1. Dotazione del fondo.
La norma stabilisce la dotazione del fondo in lire 500 miliardi e riserva il 60% delle risorse in favore delle aree depresse, ossia le aree individuate o che saranno individuate dalla commissione delle comunita' europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b, nonche' quelle rientranti nella fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato di Roma, previo accordo con la commissione (cfr. Art. 1, lettera a), decreto-legge n. 32/1995). Le anticipazioni saranno concesse, al perfezionamento dell'istruttoria, fino a concorrenza del limite di capienza del fondo, nel rispetto del vincolo a favore delle aree depresse.
2. Soggetti beneficiari.
Possono usufruire delle risorse del fondo i soggetti richiamati espressamente dal comma 54, e cioe': le Regioni, le province, i comuni, i loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, le Comunita' Montane, i consorzi di bonifica e di irrigazione, le societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, le aziende speciali di detti enti.
3. Spese finanziabili.
Il legislatore ha stabilito che "con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, sono finanziabili le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per la elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie" (comma 54). L'anticipazione puo' essere richiesta "sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria" (comma 56). Con il fondo e', pertanto, possibile finanziare l'intero ciclo di sviluppo dell'idea progettuale: dallo studio di fattibilita' sino alla progettazione esecutiva, intervenendo in qualsiasi stadio di sviluppo / maturazione del progetto. Per cio' che attiene al "programma di opere pubbliche da realizzare", di cui al comma 56, si ritiene non debba farsi esclusivo riferimento al "programma" disciplinato dalla legge n. 109/1994. Ad Avviso di questo istituto, ai fini dell'attivazione delle risorse del fondo, nel concetto di programma, va ricompreso qualsiasi atto programmatorio deliberato dall'ente in materia di investimenti. Lo stretto riferimento al programma ex lege 109, infatti, impedirebbe il finanziamento dei progetti preliminari, nonostante l'esplicito riferimento agli stessi operato dal comma 54.
4. Il limite dell'anticipazione.
Le norme istitutive del fondo stabiliscono che l'anticipazione concessa dalla cassa depositi e prestiti non possa essere superiore al 10% del costo presunto dell'opera, per il quale occorre fare riferimento agli importi previsti per i lavori e per le forniture. Questo istituto ritiene altresi' necessario fissare dei limiti di importo per i progetti finanziabili, in considerazione della necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del fondo e l'effettivo conseguimento del suo principale obiettivo: l'attivazione delle risorse comunitarie. Tali risultati, infatti, sarebbero difficilmente raggiungibili se si decidesse di polverizzare le risorse, relativamente limitate, su una pluralita' di interventi di modeste dimensioni. L'orientamento esposto appare peraltro in linea con la filosofia che muove la stessa U.E. Allorche' attribuisce particolare importanza (cfr. Art. 16 del regolamento del consiglio delle comunita' europee 2082 / 1993) ai progetti di rilevanti dimensioni, ritenuti capaci di favorire in modo decisivo lo sviluppo regionale. Il fondo, dunque, non puo' essere considerato uno strumento per la normale attivita' di progettazione, ma deve essere teso al finanziamento di progetti particolarmente rilevanti in termini qualitativi e quantitativi. Pertanto saranno finanziate le spese tecniche riferite a progetti il cui costo previsto, per lavori e forniture, non sia inferiore a 2 miliardi di lire.
5. I costi.
- Il tasso di interesse: la norma prevede che sulle somme apportate al fondo sia riconosciuto alla cassa depositi e prestiti un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa medesima con la tesoreria dello stato e stabilisce che i relativi oneri siano posti a carico del bilancio dello stato. Nessun onere per interessi, quindi, gravera' sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, poiche' tali interessi sono posti a carico del bilancio dello stato (comma 58).
- Le spese di valutazione:la cassa depositi e prestiti, ai sensi del comma 57, si riserva di effettuare dei supplementi di istruttoria, richiedendo le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie anche in vista dell'eventuale valutazione da affida re a societa' esterne. Le eventuali spese di valutazione sono restituite dai beneficiari unitamente all'anticipazione. I relativi interessi, restano viceversa a carico del bilancio dello stato, come indicato al precedente punto a).
- Programma di cui al comma 56 dell'art. 1 della legge n. 549/1995;
- Relazione tecnica, contenente le indicazioni di cui al comma 56;
- Delibera di assunzione dell'anticipazione (in bollo per i soggetti tenuti) adottata dall'organo competente secondo le vigenti normative. La delibera, esecutiva o definitiva, deve contenere:
- Dichiarazione del coordinatore unico/responsabile del procedimento da cui risultino:
- Qualsiasi ulteriore documentazione che l'istituto dovesse ritenere necessario acquisire ai fini istruttori.
8. La procedura. La procedura e' articolata nelle fasi della concessione, erogazione e restituzione dell'anticipazione.
- Concessione: 8.1 dopo la valutazione della documentazione trasmessa, il direttore generale della cassa, ai sensi del comma 56, concede l'anticipazione. Con il provvedimento di concessione viene comunicato al soggetto beneficiario:
- Per tutti i soggetti per i quali non opera la garanzia sussidiaria di cui al comma 55 (consorzi tra enti locali anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, consorzi di bonifica e di irrigazione, societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali, aziende speciali) le erogazioni saranno inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o piu' enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione. Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello stato) sulle somme erogate.
- Le erogazioni saranno inoltre subordinate alla presentazione della fidejussione di uno o piu' enti consorziati ovvero di idonea fidejussione assicurativa o bancaria di durata analoga all'anticipazione. Dalla data di valuta del mandato decorrono gli interessi (a carico del bilancio dello stato) sulle somme erogate. 8.3 come gia' esposto al punto 6, dalla data di valuta della prima somministrazione decorre il termine massimo, quinquennale o quadriennale, per la restituzione di tutte le somme dovute. A seguito dell'acquisizione della provvista finanziaria per la esecuzione dell'opera o allo scadere del termine previsto per la restituzione, il soggetto beneficiario provvede al rimborso delle somme dovute, utilizzando esclusivamente un bollettino di conto corrente postale che, a richiesta, la cassa fornisce gia' predisposto (la divisione V - ufficio riscossioni puo' essere contattata per qualsiasi problematica connessa alla restituzione dell'anticipazione). Qualora gli enti ordinariamente mutuatari della cassa intendano reperire le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'opera mediante mutuo dell'istituto, gli stessi potranno richiedere di addebitare tutte le somme comunque dovute direttamente in conto del finanziamento da concedersi. Sara' cura degli stessi enti provvedere alla tempestiva attivazione delle procedure di finanziamento, in modo da ottenere la concessione del mutuo prima del termine di scadenza previsto per il rimborso dell'anticipazione. Ulteriori informazioni sulle modalita' operative attinenti la restituzione saranno comunicate con successive istruzioni.
9. Revoca dell'anticipazione.
La necessita' di assicurare lo spedito funzionamento del fondo, evitando l'impegno di risorse a favore di attivita' progettuali che non risultano in grado di svilupparsi secondo l'iter cronologico previsto, impone a questo istituto di prevedere la revoca delle anticipazioni nell'ipotesi in cui la prima richiesta di somministrazione non pervenga alla cassa entro un anno dalla data di concessione, previa restituzione di tutte le spese comunque sostenute da questa amministrazione, quantificabili in una commissione dello 0,01% calcolata sul totale dell'anticipazione concessa e delle eventuali spese di valutazione.
10. Attivita' volte a favorire il cofinanziamento comunitario.
La cassa depositi e prestiti, al fine di agevolare l'ammissione al cofinanziamento comunitario delle opere le cui progettazioni usufruiscono delle risorse del fondo, trasmettera' alle Regioni di riferimento tutte le determine di concessione delle anticipazioni. Cio' consentira' alle medesime Regioni di valutare l'opportunita' di inserire le iniziative nei programmi operativi plurifondo, anche in sede di riprogrammazione periodica dei programmi. Allo stesso scopo le determine saranno trasmesse, attraverso appositi tabulati periodici, ai Ministeri del bilancio e del tesoro nonche' alla commissione delle comunita' europee.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1 commi 54, 55, 56, 57 e 58, come modificato dall'art. 8 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135). Comma 54: al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle Regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle Comunita' Montane, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, e' istituito presso la cassa depositi e prestiti il fondo rotativo per la progettualita'. Il fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilita', per la elaborazione dei progetti di preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del fondo e' stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il 60 per cento delle predette risorse e' riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale. Comma 55: qualora gli enti locali e le Regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la cassa depositi e prestiti, il Ministero del tesoro provvede al rimborso alla cassa depositi e prestiti, trattenendo le relative somme dai trasferimenti agli enti locali e alle Regioni. Comma 56: i soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese IV i contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita', la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilita' del fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera. Comma 57: l'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui comma 54 sono tenuti a rimborsare alla cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione. Comma 58: alla cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla cassa con la tesoreria dello stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alLa Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





