Legge regionale 12 Febbraio 1990, n. 7
Modifiche alla legge regionale 23 agosto 1988, n. 20 "interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile".
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 43 03/11/1990 |
| Regione | Molise |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
La lettera d) dell'art. 1 della Legge regionale 23 agosto 1988, n. 20 e' cosi' sostituita: "d) - enti societa' cooperative e aziende che, in base alle rispettive reali necessita', vogliono assumere giovani, previo svolgimento di corsi e/o stages aziendali sia in Italia che all'estero; amministrazioni pubbliche, enti, associazioni, imprese, cooperative, fondazioni che intendono realizzare attivita' formative volte all'acquisizione o allo sviluppo di professionalita' e alla promozione di forme associate di lavoro autonomo, per i giovani che hanno partecipato alla realizzazione anche parziale, dei progetti finanziati, per la sola prima annualita', ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esclusi i rinunciatari. Per gli interventi rivolti ai giovani che hanno partecipato alla realizzazione, anche parziale, dei progetti finanziati per la sola prima annualita', ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, esclusi i rinunciatari, trovano applicazione solo i disposti dei successivi artt. 2 e 3 della presente legge".
Art. 2
1 .
Dopo l'art. 19 della Legge regionale n. 20 del 1988 viene aggiunto il seguente articolo 19-bis: "le amministrazioni pubbliche, gli enti, le associazioni, le imprese, le cooperative, le fondazioni, presentano alla Regione i progetti entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge tra le aree di intervento di seguito previste:
- Protezione dell'ambiente;
- Agricoltura;
- Beni culturali;
- Informatica;
- Servizi di utilita' sociale;
- Servizi reali alle imprese, enti pubblici e privati;
- Turismo;
Indicando tassativamente:
- Il soggetto attuante dell'attivita' formativa e/o della promozione di forme associate di lavoro autonomo;
- Il numero dei giovani da impegnare;
- L'area dell'intervento, le modalita' della sua attuazione e gli obiettivi formativi che si intendono perseguire;
- La sede e l'eventuale articolazione territoriale delle attivita' formative;
- La durata del progetto che non potra' essere inferiore a mesi otto e superiore a mesi dieci;
- La dotazione di attrezzature e di personale preposto all'attivita' formativa. L'Assessorato regionale al lavoro da' notizia, mediante affissione all'albo, dei progetti presentati per consentire ai giovani, entro cinque giorni, di esprimere preferenze per il progetto e per l'ente proponente.
L'Assessorato regionale al lavoro, sentito il nucleo di valutazione di cui All'art. 21 della Legge regionale n. 20/89, che si pronuncia sui progetti, entro e non oltre 5 giorni, dalla data di ricezione degli stessi predispone, nei successivi 5 giorni, l'assegnazione dei giovani alle attivita' formative, garantendo, ove possibile, il rispetto delle preferenze espresse dai medesimi ed il collegamento con gli enti che hanno attuato i progetti della prima Annualita' dell'art. 23 della legge 67/88. Qualora non risulti possibile di soddisfare integralmente le richieste dei giovani, verra' data precedenza a quelli con maggiore anzianita' di disoccupazione. La Giunta regionale approva, entro i successivi giorni 5, i progetti con i relativi finanziamenti. Per ogni partecipante all'attivita' formativa ai soggetti attuati viene assegnata una somma complessiva annua lorda pari a l. 6.500.000, a titolo di rimborso spesa, comprensiva di un'indennita' di frequenza commisurata in l. 9.000 per ogni ora di effettiva presenza nel limite massimo di 600 ore. I fondi di cui alla presente legge sono erogati mensilmente ai soggetti attuanti l'attivita' formativa sulla base degli elenchi nominativi dei partecipanti, predisposti dagli enti stessi e riportanti la certificazione delle presenze orarie".
Art. 3
1 .
All'art. 3 della Legge regionale 23 agosto 1988, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi: "il contributo sara' erogato direttamente ai soggetti beneficiari mentre agli enti proponenti spetta il controllo sulla corretta esecuzione del progetto. Il finanziamento dei progetti ai sensi del presente articolo non e' compatibile con contributi concessi a societa' o cooperative ai sensi dell'art. 1, lett. A), della presente legge)".
Art. 4
1 .
Il primo comma dell'art. 4 della Legge regionale 23 agosto 1988, n. 20, e' cosi' sostituito: "le cooperative e societa' che possono usufruire degli interventi previsti nella presente legge devono essere costituite in misura non inferiore al 51 da
Art. 5
1 .
All'art. 4, secondo comma, della Legge regionale 23 agosto 1988, n. 20, sono eliminate le parole: "e devono essere in possesso, ove previsto, delle prescritte autorizzazioni per l'espletamento delle attivita'".
Art. 6
1 .
Il comma primo dell'art. 6 della Legge regionale 23 agosto 1988, n. 20, e' cosi' sostituito: "ai beneficiari di cui all'art. 1 lettera a) della presente legge sono concesse le seguenti agevolazioni:
- Contributo in conto capitale per le spese di investimento in impianti, in macchinari, in attrezzature, in software di base, ed in arredi, fino al limite massimo del 60 delle spese medesime ritenute ammissibili e nell'ambito di un fondo complessivo stabilito dal piano annuale di cui al precedente art. 2;
- Contributo in conto interessi su mutuo di importo pari al 30 delle spese riconosciute ammissibili ai sensi della precedente lettera, da contrarre con istituti di credito convenzionati con la Regione Molise. Detti contributi sono concessi per un mutuo della durata massima di 5 anni, di cui un anno di preammortamento, ed in misura tale che il tasso a carico dei beneficiari non sia superiore al tasso stabilito dalla normativa di cui alla legge n. 44/86 vigente al momento".
Art. 7
1 .
All'art. 25 della Legge regionale n. 20/1988 e' aggiunto il seguente comma: "nella fase di progettazione e di avviamento delle attivita' i beneficiari della presente legge possono usufruire dell'assistenza da parte degli enti strumentali della Regione e/o enti e organismi appositamente convenzionati con la Regione".
Art. 8
1 .
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione del nuovo capitolo di spesa del bilancio regionale n. 39776 "oneri per interventi straordinari a sostegno dell'occupazione giovanile - art. 1 lettera d) -" con una dotazione di competenza e di cassa di l. 9.370.000.000 mediante pari prelievo di competenza e di cassa dal capitolo di spesa 55300 per l. 8.020.000.000 e dal capitolo di spesa 55400 per l. 1.350.000.000.
Art. 9
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del comma secondo dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2 .
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.





