Legge regionale 29 Maggio 1990, n. 27
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 3/83 e 14/87 in materia di formazione professionale.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
Altro
n. 45 29/05/1990 |
| Regione | Molise |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
All'art. 1 il punto 4 della Legge regionale n. 14/1987 e' cosi' modificato: "sussidi audiovisivi e progettazione formativa".
Art. 2
1 .
All'art. 4 della Legge regionale n. 14/1987 e' soppresso il comma 5.
2 .
All'art. 4 della stessa legge, comma 6, e' soppressa la parola: "successive".
3 .
All'art. 4 della Legge regionale n. 14/1987 il comma 8 e' cosi' modificato: "trascorso il termine assegnato dalla Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma precedente, senza che l'ente abbia provveduto al ripristino delle condizioni richieste, il rapporto di convenzione decade con effetto immediato e non potra' piu' essere rinnovato con lo stesso ente".
Art. 3
1 .
All'art. 5 della Legge regionale n. 14/1987 e' soppresso il comma 3.
Art. 4
1 .
All'art. 11 della Legge regionale n. 14/1987 e' soppresso il comma 11.
2 .
Al fine di riorganizzare il settore della formazione professionale le nuove assunzioni di personale, previste dall'ultimo comma dell'art. 11 della Legge regionale n. 14/1987, sono bloccate.
3 .
Nelle more dell'approvazione della sezione c dell'albo, che dovra' effettuarsi entro il 1 gennaio 1991, gli enti fanno ricorso alla graduatoria del collocamento ordinario per le supplenze previste dal comma 10 dell'art. 11 della Legge regionale n. 14/1987.
Art. 5
1 .
All'art. 13 Legge regionale n. 14/1987 al comma 2, dopo la parola "legge", si aggiunge: "con una anzianita' non inferiore a 3 anni".
Art. 6
1 .
All'art. 14 della Legge regionale n. 14/1987 il comma 2 e' cosi' sostituito: "dopo l'ultimo comma si aggiunge: i piani annuali determinano per ogni corso il numero massimo e minimo degli allievi. Qualora il numero degli allievi, dopo l'avvio si riduca al di sotto del minimo, il corso e' chiuso e vengono riconosciute le spese documentate fino alla data della chiusura del corso".
Art. 7
1 .
All'art. 17 della Legge regionale n. 14/1987 il punto 2 e' cosi' modificato: "per i corsi inferiori o uguali alle 200 ore, del 100 all'inizio delle
2 .
All'art. 17 della Legge regionale n. 14/1987 l'ultimo comma e' cosi' sostituito: "e' aggiunto inoltre un terzo comma: per quanto riguarda gli oneri relativi al personale docente e non docente iscrito all'albo - sez. A e b - nonche' quello utilizzato nella forma prevista dall'art. 21 della Legge regionale n. 3/1983, su richiesta degli enti gestori la Giunta regionale provvede, con cadenza trimestrale, alle erogazioni delle somme necessarie per il pagamento delle retribuzioni e degli oneri riflessi al personale anzidetto".
Art. 8
1 .
All'art. 9 della Legge regionale n. 3/1983 al comma 3 la data "30 aprile " e' sostituita con la data "15 ottobre".
Art. 9
1 .
All'art. 21 della Legge regionale n. 3/1983 il comma 4 e' cosi' sostituito: "il personale con contratto a tempo indeterminato delle sezioni a e b, comunque non inquadrato in attivita' corsuali, interessato o in attesa di processi di mobilita' previsti dal C.C.N.L., se non avviato a corsi di riqualificazione, riconversione e/o aggiornamento, programmati ed istituiti, rimane presso gli enti di appartenenza ed e' utilizzato in attivita' di supporto, di programmazione, di studio o ricerca, individuale dall'ente ed autorizzate dall'Assessorato alla formazione professionale".
2 .
All'art. 21 della Legge regionale n. 3/1983 al comma 5 il periodo: "tali corsi osserveranno le seguenti proiorita': " e' cosi' sostituito "i corsi programmati ed istituiti dalla Giunta regionale osservano le seguenti priorita'".
Art. 10
1 .
All'art. 22 Legge regionale n. 3/1983 il comma 3 e' cosi' sostituito: "per l'incarico conferito a dipendenti di enti pubblici e' necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza".
Art. 11
1 .
Il ricorso ai consulenti di cui all'art. 22 della Legge regionale n. 3/1983 per discipline specifiche, per le quali non esiste personale in mobilita' iscritto alle sez. A e b dell'albo, e' autorizzato dall'Assessorato regionale, di volta in volta, secondo le necessita' accertate. I relativi oneri sono determinati ed erogati al momento dell'attivazione dei corsi si richiesta degli enti.
2 .
La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.





