Legge regionale 4 Settembre 1997, n. 37
Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro).
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 17 24/09/1997 |
| Regione | Liguria |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1 - Modificazioni all'art. 4
1 .
La lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della Legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro), e' sostituita dalla seguente: "c) le iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;".
2 .
La lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della Legge regionale n. 52/1993 e' cosi' sostituita: "g) le attivita' di orientamento professionale di cui agli articoli successivi;".
3 .
Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 4 della Legge regionale n. 52/1993, e' aggiunta la seguente: "g-bis) gli interventi di interesse regionale di politiche attive del lavoro".
4 .
Il comma 4 dell'art. 4 della Legge regionale n. 52/1993 e' sostituito dal seguente: "4. Il programma triennale e' aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica di efficacia e di efficienza delle iniziative attuate, degli eventuali mutamenti socio-economici, e sulla base delle proposte espressa dalle province".
5 .
Dopo il comma 5 dell'art. 4 della Legge regionale n. 52/1993, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La Giunta regionale, entro il mese di settembre di ogni anno, tenuto conto dei criteri indicati dal programma triennale, individua, in base alle disponibilita' finanziarie, le risorse per la pianificazione annuale provinciale e le risorse per la pianificazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 2, lettere c) e g-bis)".
Art. 2 - Modificazioni all'art. 6
1 .
La rubrica dell'art. 6 della Legge regionale n. 52/1993 e' cosi' sostituita: "(comitato regionale per le politiche attive del lavoro)".
2 .
Al comma 1, dell'art. 6 della Legge regionale n. 52/1993 le parole "per la formazione" sono sostituite dalle parole "per le politiche attive del lavoro".
Art. 3 - Inserimento dell'art. 6-bis
1 .
Dopo l'art. 6 della Legge regionale n. 52/1993, e' inserito il seguente: "art. 6-bis (comitato tecnico di consultazione tra Regione e province). - 1. E' istituito un comitato tecnico di consultazione tra Regione e province con il compito di formulare proposte per l'armonizzazione del sistema regionale delle politiche attive del lavoro e quale organismo tecnico di supporto ai lavori del comitato per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 6.".
Art. 4 - Modificazioni all'art. 8
1 .
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della Legge regionale n. 52/1993, sono aggiunte le seguenti:
- Elaborare e sperimentare, in coerenza con quanto previsto dal programma regionale di sviluppo, gli standard e le metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;
- Rilevare ed elaborare costantemente, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nel programma regionale di sviluppo, i dati utili alla verifica di efficacia e di efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro".
Art. 5 - Modificazioni all'art. 18
1 .
Il comma 2 dell'art. 18 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituito dal seguente: "2. Il piano contiene:
- Le priorita', gli obiettivi e le strategie di intervento a livello Provinciale, in materia di promozione occupazionale, orientamento e formazione, nonche' le risorse finanziarie necessarie;
- Le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti formativi;
- I programmi di innovazione tecnologica delle strutture Provinciali di formazione ed orientamento, nonche' i programmi di aggiornamento del personale, compatibilmente con quanto disposto dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui all'art. 4, comma 5-bis".
2 .
Il comma 6 dell'art. 18 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituito dal seguente: "6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui all'art. 4, comma 5-bis, le province adottano il piano annuale per l'anno successivo e lo inviano alla Regione per la verifica di compatibilita' con gli indirizzi della programmazione regionale".
3 .
Dopo il comma 6 dell'art. 18 della Legge regionale n. 52/1993, sono aggiunti i seguenti:
- "6-bis. In caso di incompatibilita' rispetto a tali indirizzi, la Giunta regionale, entro venti giorni dalla data di ricevimento, puo' rinviare i piani annuali alle province, al fine di consentire un riesame, i cui esiti devono essere comunicati alla Regione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di riesame.
- 6-tris. Indicando le modalita' attuative delle iniziative stesse.
- 6-quater. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma triennale delle politiche attive del lavoro".
Art. 6 - Modificazioni all'art. 23
1 .
La rubrica dell'art. 23 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituita dalla seguente: "(riconoscimento del livello di professionalita' conseguito)".
2 .
Il comma 1 dell'art. 23 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituito dal seguente: "1. Alla conclusione del corso professionale, nei casi previsti dal programma triennale e dal piano annuale, viene rilasciato agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica o di specializzazione relativo al livello di professionalita' conseguito".
Art. 7 - Modificazione all'art. 25
1 .
La lettera a) del comma 1 dell'art. 25 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituita dalla seguente: "a) da un dipendente della Provincia di livello non inferiore alla 7 qualifica funzionale, in qualita' di presidente".
2 .
Dopo il comma 1 dell'art. 25 della Legge regionale n. 52/1993, e' inserito il seguente: "1-bis. Per le prove finali dirette al conseguimento dell'attestato di specializzazione, la commissione esaminatrice nominata dalla Provincia e' cosi' composta:
- Da un dipendente della Provincia di livello non inferiore alla 7 qualifica funzionale, in qualita' di presidente;
- Da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- Da due esperti del settore di specializzazione scelti dalla Provincia tra i professionisti iscritti agli albi o agli ordini professionali da almeno cinque anni, o tra i responsabili e i dirigenti d'azienda, sentite le associazioni delle categorie interessate;
- Da un formatore del corso con funzioni anche di segretario.".
Art. 8 - Modificazioni all'art. 38
1 .
I commi 2 e 3 dell'art. 38 della Legge regionale n. 52/1993, sono sostituiti dai seguenti:
- "2. Per l'iscrizione all'albo gli enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, comma 3, presentano istanza alla Regione
- 3. Il dirigente competente provvede con decreto entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza".
2 .
Dopo il comma 3 dell'art. 38 della Legge regionale n. 52/1993, e' aggiunto il seguente: "3-bis. L'iscrizione all'albo costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di attivita' formativa in regime di convenzionamento con le province".
Art. 9 - Sostituzione dell'art. 43
1 .
L'art. 43 della Legge regionale n. 52/1993, e' sostituito dal seguente: "art. 43 (controlli). - 1. L'attivita' ispettiva e' svolta dalle province ed e' diretta:
- A verificare se le sedi di svolgimento di attivita' di formazione professionale posseggano sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attivita' formativa;
- Ad accertare che lo svolgimento del corso sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;
- Ad accertare che nello svolgimento del corso siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, leggi nazionali o disposizioni generali cui gli enti attuatori sono tenuti;
- Ad accertare che le attivita' formative presso le imprese siano finalizzate all'apprendimento e non alla produzione aziendale.".
Art. 10 - Inserimento dell'art. 43-bis
1 .
Dopo l'art. 43 della Legge regionale n. 52/1993, e' inserito il seguente: "art. 43-bis (rendicontazione). -
- Le province rilasciano entro il 31 marzo di ogni anno, una certificazione attestante il regolare svolgimento dell'attivita' e lo stato di avanzamento della spesa, nonche', per i corsi conclusi entro l'anno precedente, l'approvazione del rendiconto finale.
- Ai fini di tale approvazione le province verificano, sulla base di specifiche direttive regionali in materia, l'ammissibilita' delle spese sostenute dai soggetti attuatori dei corsi di formazione professionale.".
Art. 11 - Sostituzione dell'art. 49
1 .
L'art. 49 della Legge regionale n. 52/1993 e' sostituito dal seguente: "art. 49. (disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite). -
- Le province nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge osservano gli indirizzi e le direttive per il coordinamento emanati dalla Regione ed inviano alla stessa una relazione periodica sull'attivita' compiuta secondo le modalita' individuate dalla Giunta regionale.
- La relazione deve contenere gli indicatori fisici e finanziari necessari per la verifica dello stato di attuazione dei piani annuali Provinciali.
- Le province sono anche tenute ad inviare un rapporto sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del programma triennale e del piano annuale.".
Art. 12 - Inserimento degli articoli 49-bis e 49-ter 1
Dopo l'art. 49 della Legge regionale n. 52/1993 sono inseriti i seguenti: "art. 49-bis (vigilanza). -
- In applicazione della normativa comunitaria e nazionale, la Regione vigila sull'utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate alle province attraverso:
- Il monitoraggio finanziario e fisico si realizza mediante la rilevazione e la raccolta, l'elaborazione e la valutazione delle informazioni e dei dati significativi, nell'ambito di un apposito sistema informativo gestito ed alimentato anche attraverso l'impiego di supporti e procedure informatizzate.
- Le province sono tenute a fornire le informazioni e i dati di competenza secondo le modalita' e con le cadenze individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 49, comma 1.
Art. 49-ter - Revoca dei finanziamenti
1 .
La Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, provvede alla revoca e al conseguente recupero dei finanziamenti oggetto della diffida, e ne dispone la restituzione ai fini della loro riprogrammazione, nei seguenti casi:
- Mancata utilizzazione nei termini indicati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- Irregolarita' nell'utilizzazione di tali risorse;
- Mancato invio della certificazione di cui all'art. 43-bis, comma 1.
2 .
Qualora dalle relazioni periodiche di cui all'art. 49, comma 1, emergano carenze o irregolarita' nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge, o qualora le province non provvedano alla predisposizione del piano annuale entro i termini dell'art. 18, comma 6, o non comunichino gli esiti del riesame dei piani annuali entro il termine dell'art. 18, comma 6-bis, la Giunta regionale diffida le province a provvedere, riservandosi ogni conseguente iniziativa in caso di inerzia o di parziale adempimento, secondo la vigente normativa".
Art. 13 - Abrogazione dell'art. 50
1 .
L'art. 50 della Legge regionale n. 52/1993 e' abrogato.
Art. 14 - Modificazione all'art. 59
1 .
Dopo il comma 6 dell'art. 59 della Legge regionale n. 52/1993, e' aggiunto il seguente: "6-bis. La disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 38 si applica a decorrere dal 1 gennaio 1998.".





