Legge regionale 21 Agosto 1990, n. 57

Concorso finanziario della regione nelle spese per il funzionamento, in valle d'aosta, di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni".

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 35
28/08/1990
Regione Valle D'Aosta

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Autorizzazione al concorso finanziario

1 .

E' autorizzato, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, il concorso finanziario della Regione quantificato in l. 300.000.000 per il 1990,nelle spese per il funzionamento, in Valle d'Aosta, di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni (Sdfst), istituita dal politecnico di Torino.

Art. 2 - Stipula convenzione

1 .

Tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il politecnico di Torino si stipulera' un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di gestione e di funzionamento della scuola di cui all'art. 1, nonche' le caratteristiche che la stessa dovra' assumere per continuare a fruire delle sovvenzioni per i prossimi esercizi finanziari.

Art. 3 - Norma finanziaria

1 .

L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 300.000.000 per il 1990, gravera' sul cap. 45460, di nuova istituzione, denominato: "spese nell'interesse della Regione per la realizzazione delle attivita' di una scuola diretta a fini speciali in telecomunicazioni", del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2 .

Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 47400 "spese per le attivita' sportive delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole autorizzate, convenzionate e legalmente riconosciute." del bilancio per l'anno in corso; su detto capitolo risulta quindi la minore somma di lire 715.775.000.

3 .

Ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari relativi agli anni successivi al 1990, si provvedera' con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale 27 dicembre 1989 n. 90, concernente: "norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Art. 4 - Variazioni di bilancio

1 .

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni: (omissis).

Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, dello statuto speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

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