Legge provinciale 4 Luglio 1990, n. 13
Modifiche all'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana.
| Ente | 4 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 33 17/07/1990 |
| provincia | Bolzano |
thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro
tipologia: Enti locali - Legge
Art. 1
1 .
Le lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 1 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituite dalle seguenti: "a) alle attivita' agricole e forestali; rimangono altresi' escluse le attivita' di trasformazione della propria materia prima svolte nell'ambito di aziende agricole e/o forestali oppure svolte in conformita' alle usanze locali in base a rapporti di buon vicinato; e) ad ogni attivita' artigiana svolta da portatori di handicaps nell'ambito degli appositi centri sociali istituiti dalla Provincia o con essa convenzionati".
Art. 2
1 .
Il comma 3 dell'articolo 6 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: "3. Per motivi particolarmente giustificati l'Assessore provinciale competente in materia, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo' prorogare i termini di cui al comma 1 per ulteriori 2 anni".
Art. 3
1 .
Il comma 4 dell'articolo 18 della Legge provinciale 11 aprile 1990, n. 8, e' sostituito dal seguente: "4. Ai fini dell'uso della denominazione di "impresa di maestro artigiano" ai sensi del comma 7, articolo 7 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sono parificate ai maestri artigiani quelle persone, che alla data del 20 maggio 1987 sono iscritte alla prima sezione dell'albo degli artigiani di cui all'articolo 30 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, modificato dall'articolo 14 della Legge provinciale 16 dicembre 1988, n. 51, nonche' gli iscritti alla medesima sezione dopo tale data con provvedimento ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo".
Art. 4
1 .
L'articolo 38 della Legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e' abrogato.
Art. 5 - Testo unificato
1 .
La Giunta provinciale provvede a riunire ed a coordinare in forma di testo unificato la presente legge con le leggi Provinciali 16 febbraio 1981, n. 3, 16 dicembre 1983, n. 51, e 11 aprile 1990, n. 8, concernenti l'ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.





