Legge regionale 22 Gennaio 1993, n. 3

Interventi per l'occupazione di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita'.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 4
27/01/1993
Regione Liguria

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Art. 1 - Finalita'

1 .

La Regione allo scopo di incentivare l'occupazione, concede contributi per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione, l'aggiornamento finalizzati al reimpiego di lavoratori che abbiano perso l'occupazione per riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro o per cessazione di attivita' e che non fruiscano dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.

2 .

Possono beneficiare della presente legge anche i lavoratori che hanno diritto all'indennita' di mobilita' purche' abbiano compiuto i quaranta anni, se donne, e i quarantacinque anni, se uomini.

Art. 2 - Destinatari dei contributi

1 .

I destinatari dei contributi di cui alla presente legge sono:

  • Nuove imprese, costituite da meno di un anno dalla data di presentazione della domanda, formate da lavoratori di cui all'art. 1; inoltre, per le cooperative, il capitale sociale non deve essere inferiore al 10 per cento del contributo richiesto;
  • Imprese che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977 n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei sei mesi precedenti alla presentazione della domanda e che assumano personale di cui all' art. 1.

Art. 3 - Contributi

1 .

A favore delle imprese di cui all'art. 2 viene concesso un contributo "una tantum" di lire 15.000.000 per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di ciascun lavoratore inserito o assunto a tempo indeterminato come titolare, socio o dipendente.

2 .

I contributi di cui al comma 1 sono raddoppiati nel caso in cui la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento sia rivolto a favore di:

  • Donne per l'inserimento lavorativo in aziende che hanno occupazione femminile inferiore al 40 per cento tra gli operai, tra gli impiegati tecnici o tra gli impiegati amministrativi;
  • Lavoratori che abbiano compiuto i quaranta anni, purche' non titolari o non piu' titolari del diritto all'indennita' di mobilita';
  • Lavoratori con permanenza nello stato di disoccupazione superiore a un anno.

Art. 4 - Non cumulabilita'

1 .

I contributi concessi a norma della presente legge non sono cumulabili con altri contributi a favore della stessa impresa per gli stessi lavoratori e per le medesime finalita' fatto salvo il caso di cui all'art. 1, comma 2.

Art. 5 - Procedure

1 .

Le imprese di cui all'art. 2 presentano alla Giunta regionale, anteriormente alla data di assunzione dei lavoratori interessati, domanda di contributo con i seguenti allegati:

  • Progetto di riprofessionalizzazione, di riqualificazione o di aggiornamento;
  • Elenco nominativo dei lavoratori interessati;
  • Impegno giuridicamente rilevante del datore di lavoro ad inserire a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'inizio del progetto di cui alla lettera a), i lavoratori interessati e a consentire alla Regione la verifica dell'attuazione dello stesso;
  • Per i soggetti iscritti nelle liste di mobilita', dichiarazione, rilasciata dall'inps o dall'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che gli stessi beneficiano o meno dell'indennita' di mobilita' prevista dalla legge 23 luglio 1991 n. 223;
  • Per i soggetti non iscritti alle liste di mobilita', copia autenticata della lettera di licenziamento dalla quale risulti che lo stesso e' avvenuto per riduzione di personale o per cessazione di attivita';
  • Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), dichiarazione dell'azienda, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che la stessa ha un'occupazione femminile inferiore al 40 per cento o tra gli operai, o tra gli impiegati tecnici o tra gli impiegati amministrativi;
  • Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), certificato di nascita dei lavoratori interessati;
  • Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), certificazione, rilasciata dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, dalla quale risulti che le condizioni di cui alla lettera e) permangono da piu' di un anno;
  • Per le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), documentazione dalla quale risulti la data di Costituzione dell'impresa stessa e, per le sole cooperative, anche documentazione attestante che il capitale sociale non e' inferiore al 10 per cento del contributo richiesto;
  • Per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, dichiarazione di non usufruire di altri contributi ai sensi dell'art. 4.

2 .

Le domande possono essere presentate a partire dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3 .

In caso di documentazione incompleta, la Giunta regionale chiede le necessarie integrazioni che devono essere inviate nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Art. 6 - Concessione e liquidazione dei contributi

1 .

La Giunta regionale, verificata la completezza della domanda e la rispondenza alle condizioni e ai requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 5 trasmette, entro sessanta giorni dal ricevimento, alla commissione regionale per l'impiego, i progetti di riprofessionalizzazione, riqualificazione o aggiornamento.

2 .

La commissione regionale per l'impiego esprime e trasmette alla Regione entro sessanta giorni dal ricevimento, il parere circa la congruita' dei progetti con quanto stabilito dalla presente legge.

3 .

La Giunta regionale concede e liquida i contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, tenendo conto dell'ordine cronologico delle domande, presentate singolarmente, determinato dalla data di ricevimento e dal numero di protocollo generale della Regione

4 .

La Giunta regionale puo' effettuare controlli sull'attivita' formativa svolta e puo' impartire eventuali disposizioni organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.

5 .

Le imprese di cui all'art. 2 presentano, al termine dell'attivita' formativa, una relazione che ne documenti contenuti e le modalita' di svolgimento.

Art. 7 - Revoca del contributo

1 .

La mancata attivita' di riprofessionalizzazione, di riqualificazione o aggiornamento comporta, per il datore di lavoro che ha ottenuto gli incentivi di cui alla presente legge, l'obbligo della restituzione della totalita' degli stessi.

2 .

La risoluzione del rapporto di lavoro che avvenga entro tre anni dall'assunzione comporta per il datore di lavoro che ha ottenuto gli incentivi di cui alla presente legge:

  • Nell'ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la possibilita' di usufruire degli incentivi in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivamente prestato rapportato a tre anni;
  • Nell'ipotesi di licenziamento non per giusta causa o giustificato motivo, l'obbligo di restituzione della totalita' degli incentivi.

3 .

La cessazione di attivita' entro tre anni dalla data di Costituzione dell'impresa comporta per la stessa la possibilita' di usufruire degli incentivi in misura proporzionale all'attivita' lavorativa effettivamente svolta rapportata a tre anni.

4 .

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale provvede al recupero totale o parziale di quanto liquidato.

Art. 8 - Inserimento nei cantieri scuola e di lavoro

1 .

Per i lavoratori di cui all'art. 1, inseriti per almeno un anno nei cantieri scuola e lavoro da parte di comuni singoli o associati, province, consorzi tra comuni e province, Comunita' Montane, ai sensi della Legge regionale 8 novembre 1988 n. 55 recante "norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro", la quota dell'indennita' giornaliera, prevista dall'art. 3, comma 2 della stessa legge, e' finanziata dalla Regione per un importo pari al sessanta per cento dell'indennita' stessa.

Art. 9 - Abrogazione

1 .

La Legge regionale 8 novembre 1988 n. 57 recante "interventi per l'occupazione di lavoratori in liste di mobilita'" e' abrogata.

Art. 10 - Norma finanziaria

1 .

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di quota pari a lire 4.000.000.000 in termini di competenza del capitolo 9520 "fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese correnti per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9520 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 ed istituzione, ai sensi dell'art. 31 della Legge regionale 4 novembre 1977 n. 42, nello stato di previsione del bilancio per l'anno finanziario 1993 dei seguenti capitoli:

  • 4650 "contributi ad imprese per la riprofessionalizzazione, la riqualificazione o l'aggiornamento di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita'" con lo stanziamento di lire 3.200.000.000 in termini di competenza per gli oneri di cui all'art. 3;
  • 4655 "contributi a comuni, singoli o associati, province, consorzi tra comuni e province, Comunita' Montane per l'inserimento in cantieri scuola e di lavoro di lavoratori licenziati per riduzione di personale o cessazione di attivita'" con lo stanziamento di lire 800.000.000 in termini di competenza per gli oneri di cui all'art. 8.

2 .

Per gli esercizi successivi si provvede con leggi di bilancio.

Art. 11 - Dichiarazione d'urgenza

1 .

La presente Legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Azioni sul documento