Legge Statale 11 Febbraio 1992, n. 146

Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica.

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 43
21/02/1992

tipologia: Stato - Legge

Art. 1 - Durata dei comandi

1 .

In attesa dell'organica riforma degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti.

Art. 2 - Composizione del consiglio direttivo della biblioteca di documentazione pedagogica e nomina del direttore

1 .

Al terzo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • Nell'alinea, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "undici";
  • Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri".

2 .

Il segretario della biblioteca di documentazione pedagogica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge assume la qualifica di direttore e, oltre a svolgere le funzioni gia' previste dalla legislazione vigente, sovrintende al funzionamento dei vari servizi e delle eventuali sezioni in cui si articola la biblioteca.

3 .

Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

Note

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo Unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

- il testo dell'art. 16 del d.p.r. N. 419/1974 (Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti) e' il seguente: "art. 16 (personale degli istituti). - il Ministro per la pubblica istruzione nomina il segretario degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica, scegliendolo tra gli ispettori tecnici, il personale direttivo e docente, i docenti universitari e il personale dell'amministrazione scolastica. A ciascun istituto regionale, al Centro europeo dell'educazione, alla biblioteca di documentazione pedagogica il Ministro per la pubblica istruzione dispone l'assegnazione di personale comandato appartenente ai ruoli del personale amministrativo, in numero adeguato alle accertate esigenze dell'ente e sulla base dell'ordinamento di esso, sentito il consiglio direttivo competente. L'assegnazione sara' disposta sulla base di concorsi per titoli indetti presso ciascuna istituzione, secondo modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i consigli direttivi delle istituzioni interessate. Nella prima attuazione di tali concorsi sara' prevista una particolare valutazione del servizio prestato presso i soppressi centri didattici nazionali. Il comando del personale presso le istituzioni di cui al secondo comma del presente articolo ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Il servizio prestato in posizione di comando presso dette istituzioni e' valido a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Il numero complessivo dei comandi, il contingente relativo ai diversi ruoli e la distribuzione dei posti presso gli enti sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche gli istituti regionali, il Centro europeo dell'educazione e la biblioteca di documentazione pedagogica possono affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'amministrazione con spese a carico dei propri bilanci. Tali incarichi sono conferiti sulla base di apposito disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro".

Nota all'art. 2:

- il testo dell'art. 14 del citato d.p.r. N. 419/1974, come modificato dal presente articolo, e' il seguente: "art. 14 (Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica). - e' istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico- pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; 2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri, dei quali: cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche; due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri. Il presidente viene eletto dal Consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione".

Lavori preparatori

Senato della Repubblica (atto n. 3039): presentato dal sen. Manzini ed altri l'8 novembre 1991. Assegnato alla 7a commissione (Pubblica istruzione), in sede referente, il 26 novembre 1991, con pareri delle commissioni 1a, 5a e della commissione per le questioni regionali. Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il 27 dicembre 1991, 7 gennaio1992,16 gennaio 1992. Assegnato nuovamente alla 7a commissione, in sede deliberante, il 23 gennaio 1992. Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante, e approvato il 23 gennaio 1992. Camera dei Deputati (atto n. 6342): assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 29 gennaio 1992, con pareri delle commissioni i, V e XI, Esaminato dalla VII commissione e approvato il 30 gennaio 1992.

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