Decreto Legge 8 Aprile 1998, n. 78

Testo del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176, recante "interventi urgenti in materia occupazionale"

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 130
08/03/1998

tipologia: Stato - Decreto legge

Art. 1

1 .

Sono prorogati: a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unita' i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di cui all'art. 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

2 .

All'art. 12, comma 5, del Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

  • La parola: <> e' sostituita dalla seguente: <>;
  • Alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <>.

3 .

Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali e' autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

4 .

Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

  • Quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
  • Quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;
  • Quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5 .

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Testo risultante a seguito della conversione [l 05.06.1998 n. 176 all unico]

Art. 2

1 .

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle camere per la conversione in legge.

All'art. 1: dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

1-ter. Il trattamento ordinario di integrazione salariale puo' essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975,n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attivita' industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessita' di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.

1-quater. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti gia' previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-quinquies. Dopo il comma 4 dell'art. 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' inserito il seguente:

"4-bis. La societa' per l'imprenditoria giovanile s.p.a. E' autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.">>;

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-ter. Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle Regioni Abruzzo e Molise dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, e' effettuato in quaranta rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'inps territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'inps e' tenuto a rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.>>;

Dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

Al comma 4, nell'alinea, dopo le parole: >, sono inserite le seguenti: >.

Dopo l 'art. 1, sono inseriti i seguenti:

Art. 1-ter (modifica alla legge n. 449 del 1997). - 1. All'art. 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "per il

Art. 1-quater (modifica alla legge n. 196 del 1997). - 1. Il comma 3 dell'art.

"3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa".

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Art. 1-quinquies (misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche). - 1. Ai

Art. 1-sexies (compiti del comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge n. 41 del 1986). - 1. Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma

Art. 1-septies (disposizioni in materia di mobilita'). - 1. Le disposizioni di

Art. 1-octies (misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale). - 1. Ai lavoratori dipendenti da

2. I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennita' di cui al comma 1.

Art. 1-nonies (proroga di trattamenti di mobilita'). - 1. Il Ministro del

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