Decreto Ministeriale 14 Maggio 1998

Definizione, limitatamente all anno accademico 1998-99, delle procedure e dei parametri standard di riferimento che consentano alle universita' di programmare gli accessi ad alcuni corsi di laurea

Ente 2
Fonte G.U.R.I.
n. 165
17/07/1998

tipologia: Stato - Decreto ministeriale

Art. 1

1 .

Limitatamente all'anno accademico 1998-99, le universita' procedono alla programmazione delle immatricolazioni, secondo i criteri e i parametri indicati nell'art. 2, con riguardo ai:

  • Corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;
  • Corsi di specializzazione, con esclusione di quelli in medicina e chirurgia, regolati da specifiche disposizioni;
  • Corsi di laurea ad accesso limitato nell'anno accademico 1996-97, che non abbiano completato la loro durata legale nell'anno accademico 1997-98;
  • Corsi per i quali, su richiesta delle universita' , l'accesso e' limitato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del regolamento adottato con il Decreto Ministeriale 21 luglio 1997, n. 245.

Art. 2

1 .

Per i corsi di cui all'art. 1 la limitazione degli accessi, tenuto conto della effettiva potenzialita' formativa, e' motivata dagli organi accademici in relazione a notevoli carenze di strutture, tali da non consentire una proficua frequenza degli studi. La valutazione di tali carenze va riferita ad uno o piu' dei seguenti parametri:

  • Posti nelle aule;
  • Attrezzature e laboratori scientifici per la didattica;
  • Personale docente;
  • Personale tecnico.

2.

In particolare, per i corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio, di attivita' tecnico-pratiche e di laboratorio, la limitazione degli accessi va correlata al numero dei tirocini attivabili e ai posti disponibilinei laboratori e nelle aule attrezzate per le attivita' pratiche.

3.

La valutazione dei posti disponibili deve essere fatta tenendo conto delle modalita' di partecipazione alle suddette attivita' richieste agli studenti, sia a livello individuale che di gruppo, nonche delle possibilita' di organizzare, in piu' turni, le attivita' didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate.

4 .

Per i corsi di studio, IV i comprese le scuole di specializzazione, finalizzati alla formazione di specifiche figure professionali per le pubbliche amministrazioni, i posti sono determinati dalle universita' , previa intesa in sede di comitato regionale di coordinamento, tenendo conto, oltre che dei parametri di cui ai commi 1, 2 e 3, delle previsioni di fabbisogno formulate dalle amministrazioni interessate, anche con riferimento ai territori regionali, formalmente comunicate agli atenei dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 3

1 .

Le deliberazioni di cui all'art. 1 sono adottate dal Senato accademico, su proposta delle facolta' o delle strutture didattiche competenti in base allo statuto dell'ateneo.

2 .

Le universita' assicurano adeguate forme di pubblicita' delle predette deliberazioni, specificando nel bando annuale il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a ciascun corso di studio.

Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione Ed entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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