Legge regionale 5 Settembre 1991, n. 55

Incentivi regionali per la promozione dell'innovazione del sistema delle piccole e medie imprese.

Ente 3
Fonte B.U.R.
n. 15234
20/09/1991
Regione Abruzzo

thesaurus: Lavoro:Mercato del lavoro:Agenzie per il lavoro

tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge

Titolo I - disposizioni generali

Art. 1 - Finalita'

La Regione Abruzzo, con la presente legge, nell'ambito delle materie di propria competenza definite dalla legislazione nazionale, promuove l'innovazione tecnologica nel sistema delle imprese minori operanti in Abruzzo, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate all'introduzione di nuovi prodotti, nuovi servizi e nuove tecniche, tendenti a migliorare i processi produttivi e ad aumentare la produttivita', la competitivita' e la penetrazione sui mercati.

Art. 2 - Forme di intervento regionale

La Regione Abruzzo interviene mediante:

  • Il sostegno di progetti innovativi consistenti in iniziative promosse da imprese per il trasferimento e/o l'applicazione di innovazioni, nuovi servizi e nuove tecniche, IV i inclusa l'elettronica, la chimica, la telematica, la robotica, le telecomunicazioni e il manufatturiero;
  • Il sostegno alle iniziative di ricerca, sperimentazione e sviluppo che si realizzano oltre che all'interno della stessa impresa anche attraverso contratti stipulati tra imprese minori e societa' e/o istituti di ricerca, di comprovata e consolidata esperienza nei settori oggetto della presente legge.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi di cui al precedente art. 2 le piccole e medie imprese ed aziende artigiane abruzzesi, anche in forma associata, consortile, o societaria, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del terziario avanzato.

Art. 4 - Relazione sui risultati

Il Consiglio regionale approva, con cadenza biennale, su proposta della giunta, una relazione sui risultati conseguiti nel biennio precedente, comprensiva dell'elenco delle iniziative ammesse ai benefici della presente legge.

Art. 5 - Commissione regionale per l'innovazione

Al fine di esaminare e valutare l'ammissibilita' delle domande e realizzare le relative istruttorie, e' istituita la commissione regionale per l'innovazione, che e' composta da:

A) il Presidente della Giunta regionale, che la presiede;

B) il componente della Giunta preposto al settore industria e artigianato, che sostituisce il Presidente della Giunta regionale, nella funzione di presidente della commissione, in caso di sua assenza;

C) il dirigente del settore lavoro;

D) il dirigente del settore informatica;

E) il presidente della IV Commissione Permanente del Consiglio Regionale;

F) i rettori delle Universita' abruzzesi o loro delegati;

G) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

H) un esperto designato dall'Enea;

I) il presidente della Federazione industriali d'Abruzzo, o suo delegato;

L) il presidente dell'Associazione piccole e medie imprese d'Abruzzo o suo delegato;

M) il presidente dell'Unione camere di commercio d'Abruzzo o suo delegato;

N) il presidente dell'AIDDA (Associazione imprenditrici donne e dirigenti d'aziende) o suo delegato;

O) il presidente del Sindacato regionale dirigenti industriali o un suo delegato;

P) un esperto designato dalle associazioni artigiane maggiormente rappresentative;

Q) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali di lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

R) un funzionario del settore programmazione;

S) un funzionario del settore industria, artigianato, con funzioni di segretario.

La commissione puo' avvalersi, per la valutazione di particolari progetti innovativi o di ricerca, della collaborazione di esperti esterni del Centro nazionale ricerche, dell'Enea, dello Iares, e del mondo accademico e di Qualificati Istituti di ricerca.

La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale. Per la validita' delle riunioni della commissione e' necessaria la presenza di almeno meta' dei componenti. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. La commissione ha sede presso La presidenza della Giunta regionale. Ai componenti la commissione, estranei all'Amministrazione regionale, spetta il compenso stabilito dalla Legge regionale 2 febbraio 1988, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo II - specificazione degli interventi regionali

Art. 6 - Entita' dei contributi previsti

Al fine di incentivare, sostenere e sviluppare i progetti innovativi di cui all'art. 2 punto a) della presente legge, la Regione Abruzzo concede alle piccole e medie imprese, aziende artigiane e del terziario avanzato operanti in Abruzzo, anche in forma associata, consortile e societaria, contributi in conto capitale nella misura massima del 70% dell'importo ammesso e comunque entro il limite massimo di L. 300.000.000 per progetto innovativo.

Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 punto b), il contributo regionale e' commisurato al costo del programma di ricerca e non puo' superare la misura del 70% di tale costo. Tale contributo in conto capitale, comunque, non potra' superare l'importo massimo di L. 200.000.000 per contratto.

I contributi verranno erogati per il 30% a titolo di anticipazione, a presentazione di idonea fidejussione; per il 30%, a presentazione di un rapporto di avanzamento e giustificativo, corredato di relativa fidejussione;

Il restante 40% a progetto ultimato, su presentazione di idonea rendicontazione.

Art. 7 - Procedure

Le richieste di contributo devono essere inviate per plico postale raccomandato, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Giunta regionale - settore industria e artigianato. Fa fede la data del timbro postale. Il plico deve riportare chiaramente l'oggetto del contenuto e il nominativo del mittente. Entro i successivi sessanta giorni la commissione regionale per l'innovazione presenta alla Giunta regionale l'idoneita' dei programmi ammessi a finanziamento. La Giunta regionalle delibera l'elenco dei progetti ammessi e lo trasmette con procedura d'urgenza alla IV commissione consiliare, che deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'elenco si intende approvato.

Art. 8

I progetti innovativi ed i contratti di ricerca sperimentale di cui ai precedenti articoli 6 e 7 devono necessariamente contenere:

  • La specificazione dei temi e degli obiettivi della ricerca e/o delle applicazioni innovative;
  • Il piano operativo dettagliato delle fasi di lavoro previste;
  • Il piano finanziario, con la specificazione delle risorse impiegate complessivamente nell'operazione. Al progetto deve essere comunque allegata la documentazione attestante l'iscrizione dell'impresa alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane.

Art. 9 - Promozione degli interventi

Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale - settore industria e artiganato provvede:

  • A promuovere ed a sollecitare l'interesse delle imprese singole, associate e societa' alle iniziative (previste) dalla presente legge;
  • Ad assicurare ampia diffusione delle notizie relative alle inizative previste dalla presente legge, fatto salvo il diritto alle proprieta' industriali delle imprese;
  • Ad incentivare l'organizzazione delle domande da parte delle imprese, privilegiando le forme associative costituite dalle imprese minori. A favore di iniziative mutualistiche fra imprese minori vengono raddoppiati i limiti massimi di intervento del contributo regionale per i contratti di ricerca e del finanziamento per i progetti innovativi.

Art. 10 - Consorzi industriali

I Consorzi industriali, nell'ambito dei poteri e delle funzioni loro attribuite dalla normativa statale e regionale, favoriranno, nell'assegnazione delle aree per nuovi insediamenti produttivi e per i servizi, la nascita e lo sviluppo di piccole e medie imprese inno- vative, con le priorita' indicate nell'art. 2 lett. A) della presente legge.

Art. 11 - Norma transitoria

In sede di prima attuazione le domande dovranno essere inviate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12 - Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio 1991, in complessive L. 5.000.000.000, si fa fronte, fino a concorrenza, con lo stanziamento iscritto al cap. 12556 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1991 denominato "P.O.P. - Sottoprogramma n. 4 - Infrastrutture di supporto - Misura 4 - Ricerca, sviluppo, innovazione". Per gli esercizi successivi al 1991, le leggi di bilancio determinano l'ammontare dei relativi stanziamenti, nei limiti degli importi al medesimo titolo assegnati e di cui al precedente comma.

Art. 13 - Urgenza

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. La presente Legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

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