Legge regionale 28 Giugno 1991, n. 20
Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica.
| Ente | 3 |
|---|---|
| Fonte |
B.U.R.
n. 30 09/07/1991 |
| Regione | Valle D'Aosta |
tipologia: Regioni e Provincie autonome - Legge
Art. 1
1 .
Al fine di favorire lo sviluppo e il miglioramento qualitativo delle attivita' turistiche in Valle d'Aosta, la Regione promuove, in accordo con le forze economiche e sociali, la Costituzione, ai sensi degli articoli 12 e 14 del Codice Civile, di una fondazione che assuma il compito di organizzare e gestire scuole e corsi di formazione e riqualificazione per operatori e lavoratori dei diversi settori del turismo.
Art. 2
1 .
La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere gli accordi e a compiere gli atti necessari per la Costituzione della Fondazione di cui all'art. 1, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile, a condizione che l'atto costitutivo e lo statuto siano conformi ai seguenti requisiti:
A) Scopo della Fondazione dovra' essere lo svolgimento in Valle d'Aosta di attivita' di formazione e riqualificazione professionale nei diversi settori del turismo;
B) L'attivita' formativa si articolera' in corsi di diverso livello anche a carattere non ricorrente; dovra' inoltre essere perseguito, ove possibile, l'abbinamento dell'attivita' formativa ad iniziative di ricerca applicata e di assistenza tecnica alle unita' produttive dei diversi settori del turismo;
C) La Fondazione dovra' avere durata non inferiore a 30 anni, a partire dalla data dell'atto costitutivo;
D) La Fondazione dovra' essere amministrata da un organo formato da componenti designati dalla Regione e dagli altri soci fondatori; i componenti di designazione regionale dovranno essere in numero non inferiore alla meta' del totale;
E) Dovra' essere previsto un organo collegiale con compiti di revisione e controllo sull'amministrazione della Fondazione, di cui faccia parte almeno un componente designato dalla Regione scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti;
F) La nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovra' avvenire con delibera del Consiglio regionale con voto che garantisca la presenza della minoranza;
G) La Fondazione dovra' dotarsi di una struttura a carattere permanente per quanto concerne gli aspetti didattico-organizzativi (fabbricati, attrezzature, personale direttivo, amministrativo e esecutivo) e con carattere di flessibilita' per quanto attiene ai docenti da impiegare e alle attivita' da svolgere; a tale proposito ogni possibile priorita' dovra' essere data al personale gia' utilizzato nell'ambito dei corsi di addestramento alberghiero finora organizzati dalla Regione;
H) Il patrimonio iniziale della Fondazione dovra' essere costituito, oltre che dai conferimenti della Regione previsti dall'art. 3, dai conferimenti degli altri soci fondatori;
I) L'attivita' della Fondazione dovra' essere finanziata dai contributi regionali di cui all'art. 4, dai contributi degli altri soci fondatori e da altri eventuali contributi o liberalita' di enti pubblici o di privati; potra' inoltre prevedersi il versamento di quote di iscrizione e di partecipazione da parte degli allievi; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per l'attivita' della Fondazione o per l'incremento del patrimonio della stessa;
L) Dovra' essere previsto che l'organo di amministrazione della Fondazione approvi e trasmetta ogni anno una relazione al Consiglio regionale in cui si illustrino l'attivita' svolta e i risultati conseguiti;
M) In caso di estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione, dovra' essere previsto che sia devoluta alla Regione la parte di patrimonio netto derivante da conferimenti della Regione medesima o da acquisti effettuati utilizzando in misura pari o superiore al 50 per cento finanziamenti regionali.
Art. 3
1 .
La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione di cui all'art. 1 attraverso:
- Il conferimento in comodato, per la durata della Fondazione, degli immobili attualmente destinati a sede dei corsi alberghieri regionali, in Comune di Cha'tillon, con tutte le relative pertinenze ed arredi;
- L'assegnazione di una somma capitale di lire 100 milioni.
Art. 4
1 .
La Regione eroga, a favore della Fondazione di cui all'art. 1, un contributo annuo a titolo di concorso per il finanziamento delle attivita' della Fondazione medesima.
2 .
La Fondazione potra' fruire inoltre dei contributi per attivita' e per investimenti disciplinati dalle vigenti leggi regionali, alle stesse condizioni previste per gli enti pubblici.
3 .
Assegnazioni straordinarie per scopi determinati potranno essere disposte con successive leggi regionali.
Art. 5
1 .
La Costituzione del comodato sugli immobili, di cui alla lettera a) dell'art. 3, e l'erogazione della somma di cui alla lettera b) dello stesso articolo avverranno in concomitanza con il compimento delle formalita' di Costituzione della Fondazione.
Art. 6
1 .
Gli oneri tributari e le spese inerenti alla Costituzione della Fondazione ed ai conferimenti dei soci fondatori diretti a formarne il patrimonio iniziale sono assunti a totale carico della Regione.
Art. 7
1 .
Per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 3 lettera b) e' autorizzata per l'esercizio1991,la spesa di lire 100.000.000, che gravera' sull'istituendo capitolo 64329 avente la seguente descrizione: "Contributo per la dotazione della Fondazione per la formazione professionale e turistica".
2 .
Per la corresponsione del contributo di cui all'art. 4 comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio1991,la spesa di lire 400.000.000, che gravera' sull'istituendo capitolo 64330 avente la seguente descrizione: "Contributo per il funzionamento della Fondazione per la formazione professionale e turistica".
3 .
Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di lire 500.000.000, iscritto al cap. 67030 "Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento" a valere sull'apposito n. 8 al bilancio per l'anno in corso (Area di intervento settoriale - Settore della politica sociale. E 1.9.).
4 .
A decorrere dall'anno 1992 gli oneri di cui all'art. 3, lettera b), e art. 4, comma 1, vengono determinati, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), con legge di bilancio.
Art. 8
1 .
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno1991sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni: in diminuizione cap. 67030 <> L. 500.000.000
Allegato al file ale001388arlex.txt
Art. 9
1 .
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.





